IL TESTAMENTO SEGRETO
A mio avviso il testamento segreto è la soluzione migliore rispetto a quello olografo e pubblico. Infatti questo tipo di testamento unisce i requisiti dell’ olografo alle garanzie di quello pubblico. Può infatti essere scritto in segreto ma va conservato presso un notaio.
Art. 604 Codice Civile
“Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. Il testatore che sa leggere ma che non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’ atto di ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto”.
Quindi il testamento segreto può essere fatto da persone che sanno leggere e scrivere come il testamento olografo, o anche da persone che pur sapendo leggere non possono scrivere come persone paralizzate o mutilate. Nonostante questi impedimenti grazie al testamento segreto una categoria più ampia di persone può disporre tramite testamento e mantenere le proprie volontà segrete fino alla morte.
La legge richiede però alcuni accorgimenti a seconda che il testatore sappia o non sappia scrivere. Vediamo di seguito di cosa si tratta:
testamento segreto scritto personalmente dal testatore
Chi decide di fare testamento segreto deve semplicemente prendere un foglio (non deve essere carta bollata) e scrivere le sue ultime volontà. Si può usare una normale penna, la macchina da scrivere o un computer. Se il testatore scrive di proprio pugno dovrà firmare il documento alla fine. Se ha scritto a macchina dovrà firmare ogni mezzo foglio. Dopo di che dovrà sigillarlo in una busta e consegnarlo al notaio alla presenza di due testimoni.
Se il notaio per ragioni varie non può raggiungere lo studio del notaio, sarà quest’ ultimo che si recherà al domicilio del testatore. Il notaio annoterà la data sulla busta e la stessa dovrà essere custodita presso il suo studio. Il notaio non è autorizzato ad aprire la busta contenente il testamento segreto.
Art. 605 Codice Civile
“La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’ impronta in guisa che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta cos’ sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da lui. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio, e da lui debitamente sigillato, si scrive l’ atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’ impronta dei sigilli, e l’ assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L’ atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’ atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti”.
Il testatore ha anche il diritto di chiedere la restituzione del testamento senza dare alcuna spiegazione. A differenza del testamento pubblico (che non può essere restituito) il testamento segreto può essere distrutto.
Art. 608 Codice Civile
“Il testamento segreto o il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. A cura del notaio si redige verbale di restituzione; Il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere se ne fa menzione. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’ archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’ archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’ atto di consegno o di deposito”.
Concludendo possiamo dire che il testamento segreto scritto da persona capace di leggere e scrivere è simile al testamento olografo, anche se ha dei vantaggi in più. Può essere scritto a macchina e non obbligatoriamente di proprio pugno e va conservato presso il notaio che è sempre una garanzia.
testamento segreto stilato da persona non in grado di scrivere
Come già detto il testamento segreto può essere fatto anche da persona che non sa scrivere; questo lo dico non a caso nel senso che invece non può fare testamento segreto chi non sa leggere. Vediamo come si devrebbe comportare chi vuole fare testamento segreto e non sa scrivere.
Innanzitutto si dovrebbe cercare una persona di molta fiducia e che non abbia interesse all’ eredità, quindi che non venga nominato ne erede ne legatario. La persona scelta dovrà scrivere fedelmente quello che il testatore dirà a voce. Può scrivere di pugno o a macchina. In seguito dovrà far leggere il testamento al testatore che dovrà anche firmare ogni mezzo foglio.
Una volta letto e firmato il testamento si dovrà provvedere a consegnare il documento nelle mani del notaio. Essendo questo il caso di persona che non sa scrivere probabilmente non sa nemmeno firmare; in questo caso il testatore informa il notaio che il documento non è stato firmato e quest’ ultimo annoterà il particolare sulla busta.
Siamo giunti alla fine della pagina riguardante il testamento segreto e che chiude l’ argomento “testamento”. Volevo solamente ricordare in ultimo quanto importante sia osservare per bene la forma, sia che si tratti di testamento olografo, pubblico o segreto e seguire con scrupolo le varie norme dettate dalla legge, pena la nullità dell’ atto.
Art. 606 Codice Civile
“Il testamento è nullo quando quando manca l’ autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’ uno o dell’ altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’ azione di annullamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzionealle disposizioni testamentarie”.