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COS’ E’ IL LEGATO

Questo argomento riguarda esclusivamente i casi in cui uno abbia fatto testamento. La legge italiana infatti prevede si possa lasciare un legato solamente attraverso il testamento. Il legato non è altro che un lascito patrimoniale da parte del testatore a favore di una persona detta legatario.

Il legato si distingue dall’ eredità vera e propria perché a differenza di quest’ ultima ha per oggetto un bene determinato e non una quota del patrimonio del de cuius. Il legato dunque per essere tale deve essere esplicitamente ed inequivocabilmente distinto.

Può fare parte del legato un immobile, denaro, gioielli ecc. Il de cuius quindi nel testamento deve evidenziare quale bene fa parte del legato in modo che l’ avente diritto possa senza ombra di dubbio identificare il bene. Se il de cuius possiede ad esempio tre case e una vorrebbe darla ad un legatario deve dire con precisione quale di queste diventerà sua.

In caso di denaro invece è sufficiebte indicare la somma donata. Naturalmente il legato deve essere un’ extra rispetto alla quota riservata agli eredi legittimi, quindi in poche parole deve rientrare nella quota disponibile del de cuius.

vediamo ad esempio come si dovrebbe comportare il signor Mario Rossi che intende lasciare uno o più legati.

Unici eredi legittimi di Mario Rossi sono la moglie Giovannina ed il figlio Andrea. Mario però ha anche due carissimi amici ai quali vuole essere riconoscente. Decide dunque di fare testamento e di lasciare a ciascuno di essi parte dei suoi beni.

Prima ipotesi

Lascio 1/3 del mio patrimonio a mia moglie Giovannina (minimo della quota spettante per legittima) e 1/3 a mio figlio Andrea (minimo della quota spettante per legittima). Lascio inoltre un legato pari alla metà della quota disponibile al signor Giuseppe Bianchi e un legato di valore uguale al primo a favore del signor Antonio Verdi.

In base a quanto detto nei paragrafi precedenti questo testamento è del tutto valido? Chiaramente no! In quanto il de cuius non ha specificato quali beni voleva dare al signor Rossi e al Signor verdi. Come ho detto prima i beni che cadono nel legato devono essere inequivocabilmente distinti e individuabili senza ombra di dubbio da chi ne ha diritto.

I due legati lasciati dal signor Rossi non sono dunque validi e di conseguenza si dividerebbero l’ intera eredità il figlio Andrea (1/2) e la moglie (1/2).

Seconda ipotesi

Vediamo ora un altro esempio di ultime volontà con legato.

Lascio a mia moglie Giovannina 1/3 del mio patrimonio e 1/3 a mio figlio Andrea. Lascio inoltre un legato di 5.000 euro al mio amico Giuseppe Bianchi e al mio amico Antonio Verdi il quadro di Picasso raffigurante una donna appeso sulla parete del mio studio dietro la scrivania.

Scritto così il testamento sarebbe valido e validi sarebbero anche i due legati in quanto ha specificato bene cosa voleva lasciare ai suoi due amici.

Un altro elemento molto importante è l’ identificazione della persona legataria. E’ indispensabile non lasciare dubbi su cui si vuole lasciare il legato. Quindi chi volesse scrivere un testamento nel quale ci siano legatari sarebbe meglio essere molto precisi. Consigliabile quindi scrivere luogo e data di nascita del legatario. Volendo si può dare qualche identificativo in più scrivendo nel testamento il colore degli occhi, colore dei capelli ecc. L’ importante è identificare la persona in ogni modo.

comportamento del legatario alll’ apertura del testamento

Il legatario acquista subito il bene senza bisogno di un’ accettazione (come ad esempio nel caso della successione legittima). Solo se intende rinunciare al lascito deve fare rinuncia espressa. Vediamo ora a grandi linee come dovrebbe comportarsi un legatario dopo la morte del testatore.

Alla morte del testatore il notaio apre il testamento e legge le disposizioni, fra gli altri legge anche il nome del legatario. A questo punto il notaio convoca il legatario e gli comunica che il testatore ha disposto un lascito in suo favore.

Se il legatario accetta non deve fare altro che chiedere agli eredi del de cuius di consegnarle il bene che ora le appartiene.

Se invece decide di non accettare il lascito dovrà fare espressa rinuncia. La rinuncia va fatta in modo scritto, o presso un notaio o presso la cancelleria della pretura competente.

Art. 649 Codice Civile

“Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario però deve domandare all’ onerato (*) il possesso della cosa legata anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore”.

* l’ onerato o gli onerati non sono altro che gli eredi del de cuius. Il legatario deve sempre chiedere agli eredi la consegna del bene lasciato dal testatore.