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CHI PUO’ RICEVERE PER TESTAMENTO

Dopo aver visto chi può fare testamento vediamo un pò quali sono le persone che possono ricevere per testamento. Premetto subito che le limitazioni previste dall’ art. 592 del codice civile relative ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili, sono state dichiarate incostituzionali con sentenza della corte costituzionale n° 205 del 18/12/1970.

Si ricorda anche che l’ art. 594 del codice civile prevede un assegno ai figli naturali non riconoscibili (incestuosi). Se colui che muore avendo figli non riconoscibili perchè incestuosi, non ha predisposto testamento in favore di tali figli, la legge prevede che gli eredi, legatari e i donatari diano parte dell’ eredità ricevuta a tali figli incestuosi, attraverso un assegno vitalizio pari all’ ammontare della rendita della quota di eredità a cui avrebbero diritto se fossero stati riconosciuti.

Diciamo dunque che al di fuori dei figli non riconoscibili tutti possono riceere in testamento ad esclusione delle seguenti categorie di persone:

– tutore e protutore (art. 596 del codice civile), ad eccezione se lo stesso sia scendente, discendente, fratello, coniuge del testatore. In tal caso le disposizioni testamentarie si considerano valide

– notaio, testimone e interprete che ha ricevuto il testamento o che è intervenuto nel medesimo (art. 597 del codice civile)

– chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto (art. 598 del codice civile). Le disposizioni a favore di colui che ha redatto il testamento segreto sono valide solo se sono apposte di mano dal testatore al moment della consegna.