SUCCESSIONE E DIRITTO DI ABITAZIONE PER IL CONIUGE CHE RINUNCIA AL’ EREDITA’
Il nostro ordinamento giuridico garantisce appieno il coniuge superstite.
In sostanza il coniuge superstite matura dei diritti inconfutabili, per quanto riguarda la casa coniugale.
Sappiamo infatti che alla morte di una persona le sue sostanze andranno ai suoi eredi legittimi. In questo articolo cercheremo di trattare il caso del coniuge che lascia il suo congiunto e altri eredi ad esempio dei figli. Per legge il coniuge superstite eredita una quota a seconda che concorrano all’ eredità uno o più figli.
Come sappiamo nel caso che i chiamati all’ eredità sia il coniuge e un solo figlio andrà ad ognuno di essi la metà del patrimonio, mentre se vi sono più figli e il coniuge andrà a quest’ ultimo 1/3 dell’ eredità e gli altri 2/3 verranno divisi tra tutti i figli. Questo naturalmente prevede la successione legittima ossia in assenza di testamento.
Al coniuge superstite però oltre a spettargli una quota del patrimonio, spetta anche il diritto di abitazione sulla casa coniugale e l’ uso dei mobili che si trovano al suo interno. Su questo diritto c’ è poco da eccepire e la cosa risulta abbastanza chiara. Quello che però ci si potrebbe domandare è: un coniuge che rinuncia all’ eredità o che venga escluso dalla stessa a seguito di un testamento acquista il diritto di abitazione sulla casa coniugale?
la risposta di cui sopra è sicuramente affermativa e cioè il coniuge che rinuncia all’ eredità ha comunque il diritto di abitazione sulla prima casa. Questo diritto non gli viene dalle leggi che normano i diritti sulla successione, ma gli deriva da un articolo ben specifico del codice civile. Ai sensi del citato art. 540 c.c., infatti, “a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”. Quindi il diritto di abitazione della casa coniugale è previsto dal nostro codice civile.
Non solo il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale, ma ha diritto anche all’ agevolazione sulla prima casa, sempre che sia in possesso di tutti i requisiti che richiede la normativa per l’ agevolazione sulla prima casa. Questo è molto importante perchè permette di pagare meno imposte catastali e ipotecarie. Possiamo fare come al solito un esempio.
Supponiamo per semplicità che il patrimonio del de cuius sia costituito solamente da due case (di cui una casa coniugale, ossia dove abita il coniuge superstite) e supponiamo che gli eredi legittimi siano due, ossia coniuge superstite e un figlio. Supponiamo ora che il coniuge superstite decida di rinunciare all’ eredità ok? le due case andrebbero ereditate dall’ unico figlio, mentre al coniuge superstite rimarrebbe comunque il diritto di abitazione sulla casa coniugale.
A questo punto cosa succede per quanto riguarda le imposte in autoliquidazione da versare? Il figlio di fatto eredita due case, anche se per una non potrà usufruirne pienamente in quanto continuerà a dimorarvi il padre che ha il diritto di abitazione.
Supponiamo anche che il figlio erede possa godere dell’ agevolazione prima casa (quella dove non vi abita il coniuge supestite). Su questa casa pagherà le imposte in maniera agevolata. Quindi pagherà come imposta catastale 168 euro al posto dell’ 1% sul valore e imposta ipotecaria sempre 168 euro al posto del 2% sul valore.
Rimane però l’ altra casa ereditata, quella di cui gode il diritto di abitazione il coniuge superstite. Sappiamo che le imposte agevolate si possono usufruire solo per un’ abitazione per ogni erede e quindi per questa seconda casa ereditata il figlio dovrà sborsare le imposte per intero? NO!!! Anche per questa casa si potranno godere delle agevolazoni per prima casa. L’ agevolazione però la chiedrà non il figlio ma il padre, in qualità di coniuge superstite e quindi avente diritto di abitazione sulla stessa.
Quindi ricapitolando e semplificando il coniuge superstite gode del diritto di abitazione e può richiedere anche l’ agevolazione prima casa con pagamento delle imposte in maniera fissa. Ma non solo anche il coniuge superstite che rinuncia all’ eredità ha in pratica gli tessi diritti sulla casa coniugale, quindi diritto di abitazione e possibilità di chiedere il pagamento delle imposte in maniera agevolata.
Vedi anche la risoluzione n° 29 del’ agenzia delle entrate del 25/05/2005