Categoria: Detrazione fiscale 65% – Quali sono le spese detraibili
Le spese detraibili
In questa pagina cerchiamo di vedere quali sono le spese ammesse all’ agevolazione nello specifico. Sono compresi sia i lavori edili necessari per l’ intervento di risparmio energetico e sia le prestazioni professionali sia per eventuali predisposizione di pratiche necessarie per dare il via agli interventi e sia per ottenere l’ attestato di certificazione energetica (o attestato di qualificazione).
Nello specifico possiamo detrarre le seguenti spese:
A – interventi che comportino una minore trasmittanza termica U degli elementi opachi che costituiscono l’ involucro edilizio comprese opere provvisionali ed accessorie.
– fornitura e posa in opera di materiale coibentante per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti
– fornitura e posa in opera di materiali ordinari anch’ essi necessari per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
– demolizione e ricostruzione dell’ elemento costruttivo
B- interventi per la riduzione della trasmittanza delle finestre comprensive degli infissi
– sostituzione degli infissi con altri aventi trasmittanza minore
– miglioramento delle caratteristiche dei componenti vetrati ad esempio con la predisposizione di doppie finestre.
C – interventi impiantistici per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda
– fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche nonché le opere idrauliche necessarie per la realizzazione di impianti solari termici anche ad integrazione degli impianti di riscaldamento
– smontaggio e dismissione dell’ impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale fornitura di tutte le apparecchiature, opere idrauliche ecc. per la sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione invernale con altri impianti dotati di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammissibili sono compresi tutti i lavori per dare l’ impianto eseguito a regola d’ arte e completamente funzionante.
CALCOLO E LIMITI DELLA DETRAZIONE
L’ agevolazione inerenti lavori che comportano un risparmio di energia consiste nella detrazione dell’ imposta lorda, sia sull’ IRPEF che sull’ IRES per una quota complessiva del 65% delle spese sostenute.
Con la nuova finanziaria 2008 le spese possono essere effettuate sino al 2011 entro il 31 dicembre o, per i soggetti con periodo d’ imposta che non coincide con l’ anno solare, fino al periodo d’ imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011.
Nello specifico per i contribuenti che non abbiano reddito da impresa (persone fisiche, enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento sia avvenuto tramite bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2011.
Per i contribuenti titolari di reddito da impresa per i quali i lavori ineriscono all’ esercizio dell’ attività commerciale sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d’ imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2011.
COME VIENE RIPARTITA LA DETRAZIONE DEL 65%
negli anni la ripartizione della detrazione del 65% ossia il numero delle annualità in cui viene spalmata la detrazione ha subito dei mutamenti. Vediamo ora come venivano ripartite le quote annuali a partire dal 2007 per arrivare sino ai giorni nostri ossia al 2011.
Anno 2007
Nel 2007 la detrazione del 65% andava ripartita in 3 quote annuali di pari importo. La prima quota si riportava nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello unico) relativa al periodo d’ imposta in corso al 31/12/2007 e le altre due nei due periodi d’ imposta successivi.
Anno 2008
Per gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio 2008 si poteva scegliere di ripartire le quote annuali fra tre e dieci con scelta irrevocabile al momento della prima detrazione.
Anno 2009/2010
Per gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 la detrazione del 65% veniva spalmata su cinque rate annuali di pari importo.
Anno 2011
La detrazione nel 2011 è prevista obbligatoriamente in dieci rate annuali.
Sulla ripartizione delle quote annuali vorrei fare una considerazione. Da un lato potrebbe essere svantaggiosa ma da un altro potrebbe essere il contrario. Risulta svantaggiosa per chi paga molta irpef ma è più vantaggiosa per chi invece non ha grossi volumi d’ affari e quindi con irpef abbastanza bassa. Diciamo che in sostanza le dieci rate convengono di più a chi paga poca irpef (magari un operaio con stipendio medio) e fa lavori di una certa entità. Vediamo il perchè:
Un piccolo esempio chiarirà meglio. Facciamo l’ esempio di un operaio che per il miglioramento energetico della propria abitazione spenda 50.000 euro. La detrazione del 65% potrebbe farle risparmiare ben 30.250 euro sull’ irpef.
Ma l’ operaio ogni anno quanto paga di irpef? Supponiamo che l’ operaio paghi ogni anno 5.000 euro di irpef. Col vecchio sistema, prendiamo come esempio il primo del 2007 quindi le tre rate annuali il nostro operaio non avrebbe pagato nulla per 3 anni in quanto avrebbe avuto come abbiamo visto un credito di 30.250 euro totali. Ma se il nostro operaio non paga nulla per 3 anni quanto ha risparmito? Ha risparmiato 15.000 euro. E gli altri 15.250 euro che fine fanno? Diciamo che li avrebbe persi.
Col sistema attuale delle 10 rate invece il discorso cambia in quanto il nostro operaio ha la possibilità di ottenere tutta l’ agevolazione. Infatti non andrà a pagare nulla per 6 anni (5.000 x 6 = 30.000) e le avanzerà anche quacosina per la denuncia dei redditi relativa al settimo anno.
Il discorso sarebbe diverso per chi guadagna parecchio e quindi sborsa ogni anno grandi cifre di irpef. Supponiamo ad esempio che lo stesso intervento l’ avesse eseguito un gioielliere che paga ogni anno 50.000 euro di irpef. Le dieci rate per lui non sono molto convenienti in quanto col sistema delle tre rate avrebbe recuperato l’ intera cifra dell’ agevoazione già dal primo anno della dichiarazione dei redditi Col sistema delle dieci rate è costretto ad aspettare dieci anni per avere l’ intera agevolazione.
IL LIMITE MASSIMO DETRAIBILE DELL’ AGEVOLAZIONE DEL 65%
Il limite massimo detraibile è da intendersi per unità immobiliare e non per soggetto. Ciò significa che la detrazione del 65% andrà suddivisa tra i soggetti detentori o possessori dell’ unità immobiliare che partecipano alla spesa.
Anche per gli interventi condominiali l’ ammontare massimo della detrazione del 65% va riferito a ciascuna unità immobiliare che compongono l’ edificio tranne nel caso l’ intervento si riferisce all’ intero edificio e non a parti di edificio.
In quest’ ultimo caso l’ ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite massimo della detrazione e sarà dunque da suddividersi tra i vari aventi diritto.
Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro stabiliti e relativi ai singoli interventi agevolabili, rappresentano il limite massimo detraibile e non il limite di spesa.
Vuoi comunicarmi Qualcosa? Lasciami un tuo commento!
Se hai un dubbio, o hai comunque, qualcosa da chiedere, in merito a questo articolo, puoi postare un tuo commento. Sarà mia premura risponderti, entro il più breve tempo possibile! Grazie!