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Categoria: Informazioni sulla casa – Spese condominiali

SPESE CONDOMINIALI

Il codice civile fissa in linea generale le regole per la ripartizione delle spese condominiali.

Tali regole vengono di solito integrate dal regolamento adottato dal condominio. Lo stesso regolamento può stabilire modalità diverse dì ripartizione delle spese.

In tal caso però deve essere approvato da tutti i comproprietari o sottoscritto dagli stessi al momento dell’acquisto. Le spese si distinguono in generali, ovvero comuni e uguali per tutti, e particolari, il cui ammontare è determinato in base al servizio erogato o al vantaggio che ne trae il singolo condomino.

Spese generali:

Si tratta di spese relative alla conservazione e all’amministrazione dell’immobile.

Vi sono comprese:

– le spese relative ai lavori di manutenzione, riparazione, conservazione, consolidamento delle fondamenta e dei muri maestri, delle tubazioni e di tutte le parti comuni, inclusi gli onorari dei tecnici;

– i costi di pulizia e di manutenzione delle parti comuni e delle aree verdi, comprese le remunerazioni delle persone o delle imprese di ciò incaricate;

– i premi assicurativi, i costi di gestione relativi all’immobile, il compenso dell’amministratore;

– le imposte, i contributi e le tasse ai quali sono soggette tutte le parti comuni dell’immobile; tali oneri vanno ripartiti sulla base delle tabelle millesimali che determinano il valore delle singole proprietà, salvo che i condomini, all’unanimità, abbiano convenuto altrimenti.

Spese particolari:

Quando i singoli comproprietari usufruiscono in misura diversa degli impianti o dei servizi comuni, il codice civile prevede che anche le relative spese di manutenzione e conservazione vengano ripartite in proporzione.

Quando poi nel fabbricato vi siano più scale, cortili o impianti utilizzati solo da una parte dei condomini, le spese dovranno essere ripartite tra coloro che ne traggono vantaggio.

Spese di ascensore:

Metà dell’importo viene diviso tra tutti i comproprietari in base ai millesimi di proprietà. Il restante ammontare, invece, viene ripartito tenendo conto dell’altezza del piano dal suolo. Non è pacifico se a tali spese debbano o meno partecipare anche i titolari degli appartamenti siti al piano terra.

Taluni regolamenti prevedono che le unità condominiali ad uso non abitativo debbano sopportare un carico di spese maggiore.

Spese di riscaldamento:

II problema si pone per quegli edifici che hanno conservato il riscaldamento centrale comune. Le spese devono essere ripartite, per quanto è possibile, in base al servizio erogato a ciascun condomino. In mancanza di appositi contatori individuali, si potrà fare riferimento, per esempio, alle superfici radianti (radiatori o termosifoni) presenti nei singoli appartamenti.

Si ritiene, comunemente, che le spese di riscaldamento siano dovute anche da chi non ne usufruisca, per esempio per il periodo in cui l’appartamento rimanga vuoto. Dalle spese di riscaldamento è invece esonerato chi non riceve una sufficiente erogazione di calore o non è allacciato all’impianto centralizzato.

Qualora l’immobile sia abitato da inquilini non proprietari, i primi sono tenuti a rimborsare a questi ultimi le spese condominiali, ad eccezione per le spese attinenti alla manutenzione straordinaria dell’immobile.

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