Categoria: Annunci immobiliari – Sanzioni per le case fantasma
I FABBRICATI FANTASMA INVISIBILI HANNO LE ORE CONTATE
Si proprio così, sembra che questa volta l’ agenzia del territorio faccia sul serio. I ghostbusters (cacciatori di fantasmi) dell’ agenzia del territorio sono entrati in azione (Marzo 2012) e a quanto pare a breve tutti coloro che non hanno provveduto ancora ad accatastare il proprio fabbricato rischiano veramente tanto.
Le tipologie di fabbricati intercettati nel corso degli anni dall’ agenzia del territorio sono diverse. Abbiamo i fabbricati ex rurali ossia quei fabbricati che risultano censiti ancora come tali e quindi al catasto terreni che però nel tempo hanno subìto variazioni tali da non poter essere più considerati fabbricati rurali. Ci sono tante abitazioni la cui categoria catastale potrebbe essere l’ A/2 (civile abitazione) o A/3 (casa economica) e che invece in catasto risultano ancora censiti come fabbricati rurali senza rendita catastale.
Poi abbiamo i fabbricati di tipo rurale che a differenza dei fabbricati rurali, risultano già censiti al catasto urbano ma con rendite catastali molto basse generalmente. I fabbricati di tipo rurale vengono distinti in catasto con la categoria A/6. Anche i fabbricati di tipo rurale non hanno più senso di esistere all’ interno del tessuto urbano di un comune. Anche in questo caso capita spessissimo di vedere una casa di civile abitazione classificata in catasto ancora come fabbricato rurale.
Ma come mai capita di vedere delle signore case ancora censite in catasto come fabbricati rurali o come fabbricati di tipo rurale? Semplice….generalmente si tratta di vecchie costruzioni che 50/60 anni fa potevano essere ancora considerate fabbricati rurali o di tipo rurale. Nel tempo queste vecchie costruzioni sono state ristrutturate, risanate, ampliate fino a creare dei fabbricati di un certo valore. Tali modifiche ovviamente non sono mai state denunciate in catasto e quindi continuano ad essere distinte in categorie catastali molto basse o senza rendita addiritura.
Per ultimo abbiamo i fabbricati mai dichiarati che a differenza dei precedenti sono completamente invisibili al fisco. Ecco perchè li chiamiamo fabbricati fantasma. Sono stati gli ultimi fabbricati in ordine di tempo a destare l’ attenzione dell’ amministrazione finanziaria. Infatti i fabbricati mai dichiarati sono stati fotoidentificati in questi ultimi anni, pubblicati nei vari elenchi ed attualmente sono i più ricercati dall’ agenzia del territorio.
Proprio i fabbricati mai dichiarati ossia i cosiddetti fantasma saranno oggetto in questo periodo da parte dell’ amministrazione finanziaria di notevoli controlli, proprio per riportarli alla luce.
COME PROCEDERA’ L’ AGENZIA DEL TERRITORIO
Ricordo a titolo di cronaca che i fabbricati mai dichiarati andavano denunciati in catasto entro il 30 aprile 2011. Ora molti contribuenti hanno adempiuto effettuando l’ accatastamento dei locali mentre tanti ancora non vi hanno provveduto, mentre altri ancora l’ hanno fatto dopo il 30 aprile 2011.
Per chi ha adempiuto entro la data del 30 aprile 2011 non dovrebbero esserci sanzioni mentre chi ha regolarizzato la sua situazione catastale dopo tale data è possibile che si veda comunque irrorare una sanzione. Per gli altri contribuenti che ancora non hanno fatto nulla è quasi certa la sanzione.
1) fase di identificazione
Nei giorni scorsi i tecnici del catasto di tutta Italia hanno provveduto ad effettuare dei sopralluoghi e ad individuare i cosiddetti fabbricati mai dichiarati. Sono stati fotografati e censiti in maniera sommaria.
2) attribuzione della rendita presunta
A seguito della identificazione dei fabbricati l’ agenzia del territorio ha provveduto e sta provvedendo ancora in questi giorni ad assegnare delle rendite catastali presunte. Viene assegnata una categoria catastale, una consistenza espressa in vani e soprattutto viene assegnata una rendita catastale presunta, base di partenza per il pagamento delle imposte.
3) comunicazione all’ albo pretorio del comune
una volta che sarà stato finito il lavoro riguardante l’ attribuzione della rendita presunta, (penso tra marzo e aprile 2012) verranno comunicati i vari dati al comune e pubblicizzati nell’ albo pretorio comunale. Dopo di che i dati verranno pubblicati anche sulla gazzetta ufficiale. Decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione il proprietario del fabbricato potrà fare ricorso alla commissione tributaria.
Voci di corridoio asseriscono che chi provvede ad accatastare il proprio fabbricato prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale verrà risparmiato da eventuali sanzioni e da costi per l’ attribuzione della rendita catastale presunta assegnata d’ ufficio dall’ agenzia del territorio.
4) sanzioni per l’ attribuzione della rendita presunta
a tutt’ oggi non si sa con certezza a quanto ammontino le spese a carico del proprietario per l’ attribuzione della rendita presunta da parte dell’ agenzia del territorio. Chi parla di alcune centinaia di euro, chi sostiene somme ben maggiori. A tutti i modi ancora non si sa nulla. Da non confondere i costi per l’ attribuzione della rendita catastale con le sanzioni per il tardivo accatastamento che è altra cosa.
5) accatastamento entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
Le sanzioni previste per chi non si preoccuperà di accatastare il proprio fabbricato saranno veramente salate. quadruplicate con il d.l. 23/2011 si parte da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264. Come se non bastasse per chi ancora continuerà a non voler accatastare la propria casa ci sarà anche l’ accatastamento d’ ufficio. Il costo per l’ accatastamento d’ ufficio si dovrebbe aggirare sulle 3.500 euro.
Quindi attenzione…il mio consiglio è di regolarizzare quanto prima se non si vuole incorrere in sanzioni pecuniarie veramente pesanti.
L’ agenzia del territorio dunque sta lavorando alacremente per intercettare tutti i fabbricati fantasma. Molti fabbricati sono già stati individuati e a questi è stata già assegnata una rendita catastale presunta, che sarà la base sulla quale si potranno rifare i comuni per il mancato pagamento dell’ ici. I comuni potranno chiedere il pagamento dell’ ici per gli ultimi 5 anni.
Ammontare delle sanzioni per accertamento rendita presunta
vediamo di seguito come l’ agenzia del territorio calcola le sanzioni per il mancato accatastamento del fabbricato e conseguente determinazione della rendita presunta. Vediamo quali sono le voci che ci interessano.
Nel modello F24 che arriverà ai comuni, insieme all’ accertamento della rendita presunta troveremo 3 codici e precisamente Il T001 (tributi speciali), T002 (sanzioni per mancato accatastamento) e T004 (oneri per determinazione rendita catastale presunta). Esiste anche un codice T003 (interessi rendita preseunta) che al momento a quel che sò non viene inserito. Probabilmente visto che si tratta di interessi potrebbe venire utilizzato nel caso che il proprietario del fabbricato non proceda con l’ accatastamento.
I CODICI TRIBUTO DA INSERIRE NEL MODELLO F24
Benchè all’ agenzia delle entrate e all’ agenzia del territorio sino a qualche tempo fa non sapevano dire con certezza quali sarebbero state le sanzioni e gli oneri, per l’ attribuzione della rendita catastale presunta, ora finalmente si è saputo qualcosa.
I comuni hanno ricevuto da pochi giorni l’ elenco dei fabbricati che ancora non risultano accatastati. Sono stati inviati gli elenchi delle particelle e dei soggetti intestatari. Tali dati sono pubblicamente consultabili. Inoltre i comuni hanno ricevuto anche gli oneri e le sanzioni che i proprietari dei fabbricati fantasma dovranno sborsare per non aver provveduto a regolarizzare i fabbricati.
In comune sono stati trasmessi anche i vari modelli F24 già compilati e che i contribuente dovrà ritirare per poter pagare le sanzioni e gli oneri per l’ attribuzione della rendita presunta. Vediamo di seguito a quanto ammontano in sostanza le cifre che si dovranno sborsare.I codici tributo nello specifico sono 4 e iniziano tutti con la T (come tassa).
Le voci e i codici tributo sono i seguenti:
– Tributi speciali catastali – rendita presunta
codice tributo T001
– Sanzione per mancato adempimento catastale rendita presunta
codice tributo T002
– Interessi rendita presunta
codice tributto T003
– Oneri accessori connessi alla determinazione della rendita presunta
codice tributo T004
COME L’ AGENZIA DEL TERRITORIO CALCOLA LE SANZIONI E GLI ONERI PER I FABBRICATI FANTASMA NON ANCORA DENUNCIATI IN CATASTO
per chi non ha ancora provveduto ad accatastare il proprio fabbricato (casa, capannone o qualsiasi altro genere) sono previste delle sanzioni e oneri che tra una cosa e l’ altra faranno sborsare al contribuente non meno di 400 euro. Come detto più sopra le sanzioni pecuniarie dovranno essere pagate attraverso il modello F24. I codici previsti sono i seguenti: T001, T002 e T004. Vediamoli nel dettaglio compreso anche quanto si dovrà pagare per ogni codice tributo.
A) GLI ONERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE PRESUNTA (codice tributo T004)
La cifra più consistente per il contribuente che ancora non ha accatastato la propria casa o comunque il proprio fabbricato sarà determinata dagli oneri che l’ agenzia attribuisce al contribuente e che calcola nel seguente modo:
1) spese generali d’ istruttoria
Le spese generali per l’ istruttoria vengono applicate in maniera forfettaria con una cifra fissa di euro 130,00
2) spese di sopralluogo
Anche queste in maniera fissa e forfettaria prevedono un importo di euro 80,00
3) oneri per attività estimali
Consistono nella determinazione della rendita presunta, consistenza e classamento. La cifra varia a seconda della categoria. per le categorie ordinarie (A, B, C) viene considerato un importo di 50 euro mentre per le categorie speciali e particolari (D, E) la cifra sarà di 100 euro
4) spese predisposizione e notifica accertamento
Tali spese sono previste in euro 20,00
Alla fine per quanto riguarda gli oneri per la determinazione della rendita catastale presunta avremmo una cifra che potrà variare dai 280 euro ai 330 euro, a seconda che si tratti di unità censite rispettivamente o in categorie ordinarie (A, B, C) o in categorie speciali e particolari (D, E)
B) TRIBUTI SPECIALI
1) tributi speciali
I tributi speciali vengono conteggiati nella misura di 50 euro per ogni unità immobiliare costituita.
C) SANZIONI PER MANCATO ACCATASTAMENTO
1) sanzioni per mancato accatastamento
Per quanto riguarda le sanzioni sono due e più precisamente una di 4 euro (art. 8 legge 679 del 1969) e una più corposa di 258 euro (art. 31 rdl 652 del 1939) per ogni unità immobiliare costituita. In totale dunque come sanzioni, per ogni unità immobiliare si spende 262,00 euro. Per quanto riguarda queste sanzioni c’ da dire che si può pagare con la riduzione a 1/3 se viene effettuato il pagamento entro il termine stabilito per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale. In questo modo invece di pagare i 262 euro paghereste 1/3 e cioè 87,33 euro.
Adesso facciamo un piccolo esempio per vedere quanto effettivamente si dovrà sborsare in termini pratici. Supponiamo che ci sia stata attribuita una rendita catastale presunta ad un nostro fabbricato che sia stato censito con rendita presunta in categoria C/2. Quanto andremmo a pagare?
Secondo quanto scritto sopra avremmo
A) ONERI EURO euro 280,00
B) TRIBUTI SPECIALI euro 50,00
C) SANZIONI (supponendo che non facciamo ricorso e che paghiamo entro il termine per poterlo presentare quindi entro 60 giorni) euro 87,33
Quindi se sommiamo avremmo una cifra di 417,33. Questa è la cifra che dovremmo sborsare per metterci in regola con l’ amministrazione finanziaria. Ovviamente poi dovremmo comunque provvedere a regolarizzare la situazione presentando l’ accatastamento per poter avere la rendita catastale definitiva. Infatti ricordo che la rendita catastale presunta è transitoria per cui dovremmo procedere ad accatastare il nostro fabbricato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’ accertamento in gazzetta ufficiale.
A questo punto i consiglio è quello di regolarizzare quanto prima in quanto non provvedendo il nostro fabbricato verrà accatastato d’ ufficio con spese molto superiori rispetto a quelle di cui sopra. Siamo nell’ ordine di diverse migliaia di euro. Occhiooo!!!
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risoluzione_19E_agenzia_entrate_2012_codici_tributo_imu
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