Quote di eredità spettanti per legge agli eredi
In assenza di disposizioni testamentarie è la legge che stabilisce chi subentra al patrimonio lasciato dal de cuius. Vediamo le quote riservate dalla legge.
In assenza di disposizioni testamentarie è la legge che stabilisce chi subentra al patrimonio lasciato dal de cuius. In questo caso abbiamo la cosiddetta successione per legge. Più sotto vediamo i casi che più comunemente si possono presentare.
Se il de cuius lascia:
– solo il coniuge: (senza figli, nel loro discendenti, ne genitori o altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti) l’ eredità va per legge tutta al coniuge (art. 583 c.c.)
– coniuge e un figlio: (legittimo, naturale, legittimato o adottivo) l’ eredità si devolve tra coniuge e figlio in parti uguali quindi 1/2 e 1/2. Al coniuge va anche il diritto di abitazione sulla casa familiare. (art. 566 e 581 c.c)
– coniuge e due figli: l’ eredità va 1/3 al coniuge, 1/3 al primo figlio e 1/3 al secondo figlio (art. 566 e 581 c.c)
– coniuge e tre o più figli: in questo caso 1/3 va al coniuge e gli altri 2/3 si dividono in parti uguali tra i figli (art. 566 e 581 c.c)
– coniuge e fratelli o sorelle del de cuius: ( in assenza di di figli e di ascendenti). In questo caso i 2/3 dell’ eredità spettano al coniuge.
L’ altro terzo si divide tra le sorelle e fratelli germani. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali oltre ai frateli germani, a quelli unilaterali spetta la metà della quota spettante ai fratelli germani.
I fratelli germani sono coloro che discendono da stesso padre e stessa madre, mentre quelli unilaterali sono coloro che hanno in comune un solo genitore.
– coniuge e un nipote: (figlio di fratello o sorella premorti): 2/3 vanno al coniuge e 1/3 al nipote. Nel caso che i nipoti siano più di uno il terzo si divide tra quanti sono i nipoti
– coniuge ed entrambi i genitori del de cuius: (in assenza di figli, fratelli o sorelle): 2/3 vanno al coniuge e 1/3 si divide in parti uguali tra i genitori, ossia 1/6 a ciascuno
– coniuge e un solo genitore del de cuius: (in assenza di figli, fratelli o sorelle): i 2/3 vanno al coniuge e 1/3 va al genitore del de cuius
– coniuge e i nonni: (in mancanza di altri parenti più rossimi): i 2/3 vanno al coniuge mentre 1/3 si divide tra i nonni in parti uguali
– coniuge, genitori o altri ascendenti e fratelli o sorelle: (in mancanza di figli): i 2/3 vanno sempre al coniuge, 1/12 ai fratelli e sorelle da dividersi in parti uguali, i rimanenti 3/12 ai genitori o altri ascendenti
– coniuge putativo: si presentano due casi:
a) quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi e quello superstite viene riconosciuto in buona fede la legge prevede la stessa quota atribuita al coniuge non putativo secondo quanto esposto più sopra
b) quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte, il coniuge putativo è escluso dalla successione
– coniuge separato: anche qui vi sono due casi
a) coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato, spetta la stessa quota che spetta al coniuge non separato
b) coniuge separato a cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato, spetta un assegno vitalizio, se al momento dell’ apertura della successione (data di morte del de cuius) godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
In questo caso l’ assegno è commisurato in base alle sostanze ereditarie e alla qualità e numero degli eredi legittimi e non è comunque superiore a ciò di cui godeva prima della morte del coniuge. Stessa disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
– coniuge divorziato: il coniuge divorziato non ha diritto all’ eredità. Se il coniuge divorziato superstite è titolare di assegno periodico, il tribunale gli assegna una quota della pensione di reversibilità, proporzionata al periodo di durata del matrimonio.
– un figlio: (in mancanza del coniuge): l’ eredità si devolve tutta al figlio
– due o più figli: (in mancanza del coniuge): l’ eredità si divide in parti uguali tra i figli
– un figlio e un nipote in linea retta: (figlio di figlio premorto): l’ eredità si divide in parti uguali tra il figlio del de cuius ed il nipote che entra in rapresentanza del padre premorto.
– uno o più figli non riconoscibili: (quando essi hanno diritto al mantenimento, all’ istruzione e all’ educazione ai sensi dell’ art. 279 del c.c.) spetta l’ assegno vitalizio pari all’ ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se fossero stati riconosciuti
– padre e madre: (senza lasciare coniuge, figli, ne fratelli e sorelle o loro discendenti), l’ eredità si divide in parti uguali tra il padre e la madre
– un solo genitore: (senza lasciare coniuge, ne figli, ne fratelli o sorelle o loro discendenti) l’ eredità spetta tutta al genitore
– nonni e bisnonni: (senza lasciare coniuge, ne figli, ne fratelli o sorelle o loro discendenti) l’ eredità spetta tutta ai nonni o al nonno superstite in quanto essa è devoluta all’ ascendente di grado più vicino, senza distinzione di linea
– fratelli e sorelle: (senza lasciare coniuge, ne figli, ne genitori, ne altri ascendenti) l’ eredità si divide in parti uguali tra tutti i fratelli
– fratelli, sorelle e genitori: (senza lasciare ne coniuge ne figli): in questo caso l’ eredità si devolve metà ai genitori da dividersi in due parti uguali e l’ altra metà andrà ai fratelli da dividersi sempre in parti uguali
– parenti oltre il sesto grado: in questo caso l’ eredità si devolve allo Stato. Un’ ipotesi comunque alquanto rara.
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