Categoria: Detrazione fiscale sulla casa – Quali sono gli adempimenti per ottenere la detrazione fiscale del 36%
ADEMPIMENTI PER OTTENERE L’ AGEVOLAZIONE DEL 36%
Per godere dell’ agevolazione del 36%, sulle spese di ristrutturazione il contribuente deve osservare scrupolosamente alcuni adempimenti.
Voglio ricordare che l’ agevolazione del 36% spetta solamente per lavori eseguiti su fabbricati censiti al catasto urbano o comunque con domanda di accatastamento inoltrata.
E’ essenziale che sia stata pagata anche l’ imposta comunale (ici/imu). Una volta rispettate tali condizioni il contribuente deve effettuare i seguenti adempimenti.
Comunicazione di inizio lavori
Prima di iniziare i lavori era necessario inviare presso il centro operativo di Pescara una comunicazione di inizio lavori. La mancata comunicazione poteva essere causa della non accettazione dell’ agevolazione. Attualmente a seguito del d.l. n° 70/2011 tale comunicazione non è più necessaria.
Attualmente per poter godere dell’ agevolazione irpef del 36% è necessario che il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’ immobile, gli estremi di registrazione dell’ atto che dimostri il titolo di godimento del contribuente e gli altri dati richiesti per poter usufruire della detrazione.
i documenti da conservare per usufruire della detrazione irpef
– abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste (in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la data di inizio lavori e attestante che si tratta di interventi agevolabili anche se non è richiesto un’abilitazione specifica)
– domanda di accatastamento per gli immobili non censiti
– ricevuta dell’Ici/imu, se dovuta
– delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese in base ai millesimi, in caso di lavori concernenti parti comuni di edifici
– dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
– comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri
– fatture e ricevute delle spese sostenute
– ricevute dei bonifici di pagamento.
Vedi anche il provvedimento dell’ agenzia delle entrate.
Nel caso per effettuare i lavori non occorra richiedere nessun titolo abilitativo, sarà necessaria una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ art. 47 del decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000 n° 445, nella quale si dovrà dichiarare l’ inizio dei lavori, e che i lavori per i quali si chiede la detrazione irpef rientrano comunque tra quelli agevolabili previsti dalla normativa del 36%.
pagamento con bonifico bancario
Il pagamento dei lavori va sempre fatto tramite bonifico. Il mancato pagamento tramite bonifico comporta la perdita dell’ agevolazione del 36%. Nel bonifico dovranno risultare i seguenti dati:
– causale del versamento
– codice fiscale del soggetto che beneficierà della detrazione
– codice fiscale o partita iva del beneficiario del nostro bonifico
Ancora ricordo che se i beneficiari della detrazione irpef sono più di uno, sarà necessario inserire i codici fiscali di ogni beneficiario dell’ agevolazione.
Per interventi effettuati su parti condominiali si dovrà indicare il codice fiscale del condominio e quello relativo all’ amministratore di condominio o comunque della persona fisica che effettua il versamento.
Nel caso di interventi edilizi realizzati da soggetti individuati con l’ art. 5 del TUIR si indicherà il codice fiscale del soggetto stesso e di quello che provvede al pagamento (vedi anche circolare dell’ agenzia delle entrate n° 24E del 10 giugno 2004)
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