Categoria: Imu, imposta municipale unica – Prima casa e imu
PRIMA CASA E IMU
Al momento la rata di giugno relativamente all’ acconto sulla prima casa non dovrà essere versata. Il decreto che ha stabilito questo è il n° 54 del 21 maggio 2013 il cui comma 1 recita:
Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’ articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Relativamente alla prima casa dunque la rata di giugno non si paga. Si parla di sospensione comunque e ciò significa che se entro agosto 2013 non verrà riformata la disciplina imu l’ acconto si pagherà entro il 16 settemre 2013. Sono escluse dalla sospensione le prime case che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Cosa si intende per prima casa o meglio per abitazione principale? Per abitazione principale si intende l’ immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente.
Quindi cosa significa unica unità immobiliare? Significa innanzitutto che l’ abitazione principale deve essere bene identificata in catasto e non è più possibile come si poteva fare in passato con l’ ici poter usufruire dell’ agevolazione per due unità immobiliari, benchè ad esempio nella realtà e di fatto possa esserne rilevata una soltanto.
Un esempio per capirci: Tizio vive nella sua abitazione principale. Egli decide di acquistare l’ unità immobiliare a fianco per ampliare quella esistente.
Tizio esegue dei lavori e di fatto accorpa le due unità immobiliare ricavandone una casa più grande ma sempre adibita ad abitazione principale.
Premesso che finchè non verranno introdotte le modifiche in catasto attraverso la pratica docfa, per la costituzione di un’ unica unità immobiliare le due unità immobiliari continueranno ad esistere in catasto, ai fini ici questo non aveva molta importanza in quanto si poteva godere delle agevolazioni prima casa per entrambi le unità immobiliari in quanto la legge prevedeva che fosse importante la destinazione delle unità immobiliari e quindi il reale utilizzo delle unità immobiliari.
Con l’ imu questo non è più possibile. Per cui chi possiede un’ abitazione principale costituita catastalmente da due unità immobiliari, dovrà preoccuparsi di presentare pratica di variazine catastale per accorpare le due unità edilizie e fonderle in un’ unica unità immobiliare.
EMIGRATI ALL’ ESTERO E ANZIANI E DISABILI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO
Assimilazione per facoltà del Comune
I comuni possono inoltre considerare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locato, l’immobile:
– posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, co. 56, L. 662/1996).
– posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
Non è più ammessa l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti (possibilità che era prevista ai fini ICI). Tuttavia il Comune ha facoltà di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base entro il limite di 0,3 punti percentuali.
Le linee guida del Ministero Economia e Finanze 11.7.2012 hanno chiarito che l’assimilazione ad abitazione principale è limitata ad anziani che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero non anche presso un parente o un affine.
In quest’ultimo caso il Comune può comunque deliberare un’aliquota agevolata non inferiore allo 0,46% in base all’articolo 13, comma 6, DL 201/2011. L’eventuale assimilazione all’abitazione da parte dei Comuni consente di poter fruire del versamento Imu in tre rate anziché in due.
PERTINENZE E IMU
Anche le pertinenze collegate alla prima abitazione sono esentate dal pagamento per ora. Ricordo che sono considerate pertinenze le unità immobiliari che rientrano nelle categorie catastali C2, C6 e C7.
Potranno beneficiare delle agevolazioni prima casa solo una pertinenza per ogni categoria catastale. Se sono presenti più unità immobiliari censite nella stessa categoria solo una di esse potrà godere delle agevolazioni.
Le altre sconteranno l’ imu come altri fabbricati.
Faccio un esempio: Prima casa in categoria A2 che ha per pertinenze due garage (C6), una cantina/magazzino (C2) e una tettoia (C7).
Potranno essere considerate pertinenze con diritto di agevolazioni tutte le unità immobiliari ad eccezione di uno dei due garage.
E’ facoltà del proprietario scegliere tra i due garage quello che potrà godere dell’ agevolazione. Va da se, che se abbiamo due garage di cui uno ha rendita catastale 500 e l’ altro 1.000, visto che nessuno ci vieta di scegliere l’ unità immobiliare alla quale applicare le agevolazioni, sarà più conveniente abbinare come pertinenza prima casa quella con rendita catastale maggiore.
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