LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TARDIVA (ravvedimento operoso)
ATTENZIONE LA PAGINA NON E’ AGGIORNATA CON LE ULTIME NORME. POTETE PRENDERLA COME SPUNTO DI RIFERIMENTO. MA PER LE RIDUZIONI PREVISTE DAL RAVVEDIMENTO E’ MEGLIO CHIEDERE INFRMAZIONI PRECISE ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE.
AGGIORNAMENTO DEL 08/05/2015
La nuova legge di stabilità 2015 ha apportato delle modifiche in tema di ravvedimento operoso. Sono stati introdotti nuovi tipi di ravvedimento e ora si ha la possibilità di utilizzarlo anche per ritardi sostanziali. Il cittadino che fosse alle prese con una dichiarazione di successione da presentare in ritardo, leggendo questa pagina potrà capire quale ravvedimento utilizzare, potrà vedere come si fanno i calcoli sia per quanto riguarda le sanzioni e sia per quanto riguarda il calcolo degli interessi di mora. Naturalmente vi consiglio anche di chiedere ulteriori informazioni presso la vostra agenzia delle entrate.
AGGIORNAMENTO DEL 01/01/2016
Cambia ancora a decorrere dal primo Gennaio 2016 il tasso legale d’ interesse per quanto riguarda gli interessi da applicare alle sanzioni. Il tasso di interesse passa da 0,50% allo 0,20%. Quindi per quelle successioni, presentate in ritardo, per le quali si utilizza il ravvedimento operoso ricordatevi di utilizzare lo 0,20% per i giorni che rientrano nell’ anno 2016.
Sempre alla luce della legge di stabilità 2016, potrebbe essere variata qualcosa anche nella metodologia del calcolo del ravvedimento. Sarà mia cura informarmi al più presto e se sarà il caso aggiornare la pagina. Per il momento se dovete fare il calcolo col ravvedimento oltre a guardare questa pagina chiedete anche all’ agenzia delle entrate.
AGGIORNAMENTO DEL 01/01/2017
Dal 01/01/2017, si riduce ancora il saggio di interesse per il calcolo degli interessi legali. Gli interessi passano dallo 0,20% allo 0,10%. Quindi tenete conto anche di questo. La pagina verrà aggiornata, con nuovi esempi, appena possibile. Ad ogni modo, il ragionamento per l calcolo dell’ importo degli interessi, rimane sempre uguale. Il mio consiglio, per ora è quello di chiedere informazioni anche presso l’ agenzia delle entrate, nel caso abbiate dei dubbi sul calcolo degli interessi.
AGGIORNAMENTO DEL 23/01/2017
la procedura di presentazione tardiva di successione e quindi con ravvedimento, esplicata successivamente fa riferimento al vecchio modello cartaceo (modello 4). Questo sistema andrà bene per tutte quelle successioni già presentate attraverso il modello 4. Tenete presente, che anche per quanto riguarda il versamento delle imposte e sanzioni, dal 2017 è possibile farlo solamente attraverso il modello F24. Quindi il vecchio modello modello F23, non si potrà pi utilizzare. Anche i codici da inserire nel modello F24 sono diversi. Cercherò di aggiornare la pagina al più resto…grazie!
COSA SUCCEDE SE SI PRESENTA IN RITARDO LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Capita non di rado di dover presentare delle dichiarazioni di successione oltre la scadenza dei tempi regolamentari. Attualmente il tempo entro il quale presentare la dichiarazione di successione è di 12 mesi dalla data di morte. Alcuni anni fà invece la dichiarazione andava registrata entro 6 mesi. Può capitare tuttavia che queste scadenze per un motivo o per l’ altro non vengano rispettate. I motivi per cui una dichiarazione di successione non viene presentata possono essere i più disparati.
Ne elenco qualcuno: disinteresse da parte degli eredi, può capitare anche che gli eredi non sappiano che il de cuius avesse dei beni immobiliari per cui tralasciano la dichiarazione, a volte capita che vi siano delle discordie trà gli eredi e gli stessi non riescano a mettersi d’ accordo sulla presentazione, a volte non si vogliono pagare le imposte. Insomma ci possono essere tutta una serie di motivi per cui la dichiarazione di successione non venga presentata. Di seguito esamineremo i vari motivi che inducono a non presentare la dichiarazione di successione o a presentarla incompleta.
Vedremo però anche come riuscire a sfruttare il ravvedimento e a regolarizzare certe situazioni.
I MOTIVI PER CUI LA DICHIARAZIONE NON VIENE PRESENTATA O VIENE PRESENTATA INCOMPLETA
a) disinteresse degli eredi
Sembra strano a dirsi ma molto spesso una dichiarazione di successione non viene presentata semplicemente per disinteresse degli eredi. Soprattutto quando ci sono tanti eredi e la comunicazione tra loro non è al massimo può capitare appunto di non presentare la dichiarazione di successione. Un caso frequente è quello che vede ad esempio gli eredi lontani tra loro. Che sò uno magari si trova in Germania, l’ altro in Francia ecc. Aggiungiamo come suddetto un pizzico di disinteresse generale e la dichiarazione di successione va nel dimenticatoio.
b) beni non intestati in catasto al de cuius
A volte capita che alcuni beni immobiliari pur se di proprietà del de cuius non siano correttamente intestati in catasto cioè risultano intestati ad altre persone. Alcuni per redigere una dichiarazione di successione si affidano solamente alle ricerche catastali ossia riportano in dichiarazione tutto ciò che risulta intestato catastalmente al de cuius. Questo è sbagliato in quanto non è detto che un bene intestato catastalmente ad un determinato soggeto sia effettivamente di proprietà di quella persona.
Ricordo brevemente che il catasto italiano non serve per attribuire la proprietà ad un soggetto ma serve solamente ai fini fiscali. Il catasto italiano dunque non certifica la proprietà. Se per ogni compravendita si effettuasse l’ atto notarile e poi la conseguente voltura per l’ aggiornamento della ditta in catasto potrebbe essere diverso e potremmo dire che il soggetto intestatario in catasto potrebbe coincidere col reale proprietario.
Di fatto non succede questo in quanto il catasto italiano non è aggiornato come dovrebbe essere. Da qui ne scaturisce che non possiamo fidarci di ciò che troviamo in catasto. Tuttavia capita ancora che persone non esperte inseriscano in dichiarazione tutto ciò che trovano in catasto. Questo fa si che a volte in dichiarazione di successione si inseriscano beni che non sono di proprietà del de cuius e si tralascino beni che invece sono di proprietà del de cuius.
c) gli eredi al momento della morte del proprio caro non sapevano che in realtà il de cuius era propritario di un determinato immobile o parte di esso.
A volte capita anche che gli eredi non sappiano che il loro caro aveva ereditato in precedenza per cui sono ignari del reale patrimonio immobiiare del de cuius. Vi faccio subito un esempio per farvi capire. Da poco mi è capitato un caso che vi spiego brevemente. La coniuge (A) lascia in redità un appartamento ai suoi eredi, nel caso specifico figli più coniuge nel 2011.
Nel 2010 (quindi prima) però moriva una sorella (B) che era sposata ma non aveva figli, ne genitori ne nessun altro erede in linea retta. L’ eredità di B pertanto andava divisa per legge nel seuente modo: 2/3 al coniuge e 1/3 alla sorella A. Nessuno però sapeva che A ereditava da sua sorella; il marito di B (un uomo molto anziano) non si è preoccupato di fare la dichiarazione di successione quindi il terzo che spettava ad A è rimasto di fatto vacante.
Poi nel 2011 è morta B e i suoi eredi diretti hanno provveduto a presentare la dichiarazione ma senza tener conto del terzo ereditato in precedenza. La dichiarazione di B pertanto è sbagliata in quanto incompleta. In questo caso la prima dichiarazione andrà integrata appunto con una nuova dichiarazione cosiddetta integrativa che tiene conto del famoso terzo non inserito nella prima dichiarazione.
Quindi vedete che i casi per cui a vote non viene presentata la dichiarazione di successione possono essere molteplici. A volte non viene presentata in buona fede, ma questo non toglie che l’ agenzia delle entrate possa applicare le sanzioni previste per legge per quelle dichiarazioni presentate in ritardo. Di seguito vedremmo quando siamo costretti a pagare queste sanzioni e quando invece le sanzioni vanno in prescrizione.
LE SANZIONI PREVISTE DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Come detto in precedenza gli eredi che non presentano entro i giusti termini la dichiarazione di successione possono essere puniti con sanzioni pecuniarie. Vediamo di seguito a quanto ammontano queste sanzioni e cosa è il ravvedimento operoso. L’ articolo 23, comma 31, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha modificato ulteriormente la normativa sul ravvedimento. Se prima avevamo il ravvedimento breve (pagamento imposte entro 30 giorni dalla data di scadenza) e ravvedimento lungo (pagamento imposte entro un anno dalla data di scadenza), ora si aggiunge anche il ravvedimento sprint. Con la legge di stabilità 2015, inoltre si prevedono altri ravvedimenti quali quello entro 90 giorni, entro i 2 anni di ritardo e quello oltre i 2 anni.
Il ravvedimento sprint può essere applicato nei primi 14 giorni di ritardo e di fatto riduce la sanzione gia ridotta del 3% (per pagamenti entro 30 giorni) di un ulteriore quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Decorsi i 14 giorni si applicherà la normale sanzione ridotta del 3%. Di seguito vedremo svariati esempi.
Prima dell’ ultima legge di stabilità, si poteva usufruire del ravvedimento operoso, solo se veniva presentata la dichiarazione di successione entro un anno di ritardo, ossia entro due anni dal giorno della morte e sempre che l’ agenzia delle entrate non avesse fatto prima l’ accertamento.
Ora invece dopo la legge di stabilità per il 2015 è possibile ricorrere al ravvedimento operoso fin chè non siano passati i 5 anni dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di successione. In pratica si può ricorrere al ravvedimento operoso entro i sei anni dalla data di morte. Passati i sei anni, senza che l’ agenzia abbia provveduto all’ accertamento e quindi ad irrogare le eventuali sanzioni, queste ultime vanno in prescrizione, per cui si può sempre presentare la dichiarazione di successione pagando solamente le imposte in vigore alla data di morte (esclusi alcuni casi) senza nessuna sanzione.
Giusto per capire su cosa si applica il ravvedimento operoso, vediamo quali sono le sanzioni previste dall’ agenzia delle entrate nel caso non vengano pagate le imposte in autoliquidazione per la dichiarazione di successione
– sanzione del 30% sulle imposte non pagate
– sanzione minima di 258 euro
In più a queste sanzioni si applicano gli interessi di mora.
Il cittadino, che pur essendo in ritardo si ravvede, ossia decide spontaneamente di pagare ha delle agevolazioni sulle sanzioni. Per cui la sanzione del 30% potrà essere ridotta a seconda del ritardo. Stessa cosa dicasi per la sanzione minima dei 258 euro. In questa pagina potrai capire come poter usufruire del ravvedimento, quali sono i tipi di ravvedimento e potrai anche imparare ad eseguire i vari calcoli.
COSA CAMBIA DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
Vediamo di capire ora cosa cambia dal momento dell’ entrata in vigore della legge di stabilità 2015 e quindi dal primo gennaio 2015.
Sostanzialmente è stata data la possibilità di poter usufruire del ravvedimento operoso, anche passati i due anni dalla data di apertura della successione, ossia dalla data di morte.
Rimangono sempre in auge il ravvedimento sprint, quello breve e quello lungo. Sotto trovate delle spiegazioni in merito alle varie tipologia di ravvedimento. Inoltre, sempre con l’ ultima legge di stabilità per il 2015 è stato ulteriormente ridotto il saggio d’ interesse moratorio che passa dall’ 1% allo 0,5%.
Dichiarazione di successione presentata con ritardo entro i primi 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint).
Il ravvedimento sprint può essere utilizzato solamente nei primi 14 giorni di ritardo. In pratica per il primo giorno di ritardo si applica una percentuale dello 0,2%. Per ogni giorno di ritardo si conteggia in più la percentuale dello 0,20%. Quindi il secondo giorno la sanzione sarà dello 0,40% il terzo dello 0,60 e così via sino al 14 giorno. Dopo i 14 giorni la percentuale di sanzione sarà del 3%.
In questo esempio vedremo come calcolare le sanzioni previste dall’ agenzia delle entrate nel caso si presenti la dichiarazione con 5 giorni di ritardo. Supponiamo di aver già calcolato le imposte. Abbiamo visto come si fa in questa pagina. In questo esempio per semplicità useremo altre cifre.
Supponiamo ora che dopo aver fatto tutti i nostri calcoli, aver predisposto tutta la documentazione, per un fatto imprevisto non possiamo portare la nostra denuncia di successione prima della scadenza dell’ anno (consiglio sempre di predisporre la successione in tempi brevi e non aspettare gli ultimi giorni). A questo punto decidiamo di portare la dichiarazione di successione dopo 5 giorni dalla scadenza dell’ anno. Allora che succede? Succede che dovremmo per forza di cose rifare i calcoli delle imposte per aggiungerci le sanzioni con ravvedomento. Ora vedremo come fare. Vi ricordo che in questo primo esempio prenderemo in considerazione il ravvedimento sprint, ossia presentazione entro 14 giorni dalla scadenza.
Quindi il ravvedimento sprint va utilizzato solo per i primi 14 giorni di ritardo. In pratica per il primo giorno di ritardo si applica come sanzione una percentuale dello 0,2%. Per ogni giorno di ritardo si conteggia in più la percentuale dello 0,20%. Quindi il secondo giorno la sanzione sarà dello 0,40% il terzo dello 0,60 e così via sino al 14 giorno. Dopo i 14 giorni la percentuale di sanzione sarà del 3%. In questo esempio supponiamo un ritardo di 5 giorni. Quindi ora vediamo come calcolare le sanzioni che vengono determinate sulle imposte.
Per semplicità supponiamo che dai nostri calcoli precedenti avessimo determinato una imposta ipotecaria di 2.000 euro, un’ imposta catastale di 1.000 euro, una tassa ipotecaria di 35 euro, e una imposta di bollo di 64,00 euro. (nel calcolo delle sanzioni non si conteggiano i tributi speciali).
– imposta ipotecaria = 2.000 euro
– imposta catastale = 1.000 euro
– tassa ipotecaria = 35 euro
– imposta di bollo = 64,00
– tributi speciali = 24,80 (variabili a seconda dell’ ufficio)
1) Calcolo delle sanzioni su imposte e tasse
Guardando l’ elenco soprastante e facendo la sommatoria otteniamo un importo per imposte e tasse di euro 3099 + 24,80 di tributi speciali. In questo esempio tralasciamo i tributi speciali in quanto su questi non vengono calcolate le sanzioni. Quindi calcoleremo le sanzioni solamente su imposte e tasse su un ritardo ipotizzato di 5 giorni.
Quindi vediamo come procedere nel calcolo delle sanzioni. Ricordo che in questo esempio facciamo riferimento al ravvedimento sprint ossia 0,20% per ogni giorno di ritardo.
Abbiamo detto che nel nostro esempio stiamo supponendo un ritardo nella presentazione di 5 giorni. Quindi se per ogni giorno abbiamo una percentuale dello 0,20 per 5 giorni avremmo una sanzione dell’ 1%
0,20 x 5 = 1%
Quindi la sanzione dell 1% va applicata sulla sommatoria delle imposte e tasse esclusi i tributi speciali. Vediamo di fare i calcoli
a) sanzione imposte e tasse (codice tributo 674T)
sommiamo le due imposte principali (2.000+1.000) più tassa ipotecaria (35) e otteniamo la cifra di euro 3.035.
3.035 x 1% = 30,35 euro
b) sanzione su imposta di bollo (codice tributo 675T)
L’ imposta di bollo nel nostro esempio è di 64,00 euro per cui avremmo
64,00 x 1% = 0,64 euro
c) sanzione minima imposta di successione (codice tributo 672T)
Oltre alla sanzione in percentuale abbiamo anche una sanzione minima fissa di 258 euro, la quale attraverso il ravvedimento sprint viene ridotta ad 1/10 per cui avremmo:
258:10 = 25,80 euro
A questo punto abbiamo gia calcolato le sanzioni. Facciamo un riepilogo
a) sanzione imposte e tasse (codice tributo 674T) = 30,35 euro
b) sanzione su imposta di bollo (codice tributo 675T) = 0,64 euro
c) sanzione minima imposta di successione (codice tributo 672T) = 25,80 euro
2) Calcolo interessi di mora
Ovviamente non abbiamo ancora finito in quanto l’ agenzia delle entrate ci chiede anche gli interessi di mora da calcolare sulle imposte non versate. L’ interesse di mora attualmente equivale allo 0,50% annuo. Gli interessi andranno calcolati su 4 voci e più precisamente su imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo.
La formula per il calcolo degli interessi è la seguente:
interessi = imposta x tasso x giorni di ritardo/365
Per cui proviamo a sostituire nella formula i valori.
Per gli interessi sull’ imposta ipotecaria di 2.000 avremmo:
interessi = 2.000×0,5%x5/365
Moltiplicare prima 2.000 per il 0,5% e si ottiene 10. Poi dividiamo 5 per 365 e il risultato ottenuto lo moltiplichiamo per 50.
L’ operazione soprariportata da un risultato di 0,14 euro. Come l’ abbiamo ottenuto? Vediamo….2.000×0,5% da un risultato di 10. 5/365 da un risultato di 0,01369. Ora moltiplichiamo 10 per 0,01369 e otteniamo, arrotondando, un valore di 0,14 euro ok?. Adesso calcoliamo tutti gli interessi
a) interessi su imposta ipotecaria
interessi su imposta ipotecaria = 2.000×0,5%x5/365 = 0,14
b) interessi su imposta catastale
interessi su imposta ipotecaria = 1.000×0,5%x5/365 = 0,07
c) interessi su imposta di bollo
interessi su imposta ipotecaria = 58,48×0,5%x5/365 = 0,00
d) interessi su tassa ipotecaria
interessi su imposta ipotecaria = 35,00×0,5%x5/365 = 0,00
Bene siamo riusciti a calcolare anche gli interessi i quali andranno sommati alle rispettive imposte e tasse, ossia non hanno dei codici tributi separati. Quindi avremmo un quadretto simile al seguente:
– imposta ipotecaria (codice tributo 649T) = 2.000,14
– imposta catastale (codice tributo 737T) = 1.000,07
– imposta di bollo (codice tributo 456T) = 64,00
– tassa ipotecaria (codice tributo 778T) = 35,00
vediamo le sanzioni
– sanzione su imposte e tasse (codice tributo 674T) = 30,35
– sanzione su imposta di bollo (codice tributo 675T) = 0,64
– sanzione minima su imposta successione (codice tributo 672T) = 25,80
Fate click qui sopra per vedere come compilare il modello F23
Nel mod. f23 di esempio che vedrete troverete anche i tributi speciali, che qui non abbiamo trattato in quanto non sono soggetti alle sanzioni. Ricordatevi dunque che vanno comunque sempre inseriti. Vi ricordo che gli stessi possono variare da ufficio a ufficio, sia nell’ importo sia per il codice tributo, che può essere o 886T o 964T. Per i tributi speciali dunque vi consiglio di chiedere maggiorni informazioni presso l’ agenzia delle entrate, anche perchè ancora oggi esistono alcuni uffici (pochi) che non chiedono i tributi speciali.
Dichiarazione di successione presentata con ritardo entro i primi 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve).
Abbiamo visto come funziona il ravvedimento sprint, ora vediamo la differenza col ravvedimento breve. I ragionamenti da fare nei calcoli sono sempre uguali. Cambiano semplicemente alcune percentuali. Vediamole di seguito. Innanzitutto diciamo che il ravvedimento breve va utilizzato entro i primi 30 giorni di ritardo dalla scadenza di presentazione della dichiarazione di successione.
Nel ravvedimento breve cambia solamente la percentuale da applicare alle imposte per il calcolo delle sanzioni. Abbiamo visto che nel ravvedimento sprint ogni giorno di ritardo si aggiungeva una frazione di percentuale e più precisamente lo 0,20%. Questo solamente per i primi 14 giorni. Per cui dopo 14 giorni la percentuale arriva al 2,80%. Noi nel nostro esempio abbiamo ipotizzato un ritardo di 5 giorni per cui la percentuale ci è venuta del 1%. Nel ravvedimento breve la percentuale è fissa ed equivale al 3%, ossia 1/10 della sanzione piena che è del 30%
Ovviamente cambieranno gli interessi che saranno calcolati per i giorni di ritardo. Abbiamo visto prima la formula per il calcolo degli interessi.
L’ imposta minima di 258 euro va sempre calcolata ad 1/10.
Più sotto vi lascio un esempio di modello F23 calcolato su un ritardo di 25 giorni. Provate a fare i calcoli e vedete un pò se raggiungete lo stesso risultato.
vedi esempio modello F23 con sanzioni per 25 giorni di ritardo
Dichiarazione di successione presentata con ritardo entro 90 giorni dalla scadenza (ravvedimento lungo).
Se decorsi i 30 giorni non abbiamo ancora presentato la nostra dichiarazione di successione possiamo ancora usufruire del ravvedimento entro 90 giorni.
Nel ravvedimento entro i 90 giorni varia la percentuale sulla quale calcolare le sanzioni e la sanzione minima. La sanzione infatti, invece che essere di 1/10, diventa 1/9.
Abbiamo visto che nel ravvedimento breve la percentuale sulla quale calcolare le sanzioni era del 3%. Invece nel ravvedimento “entro 90 giorni” è del 3,33%. Un’ altra cosa che varia è la sanzione minima (258 euro). Abbiamo visto che questa sanzione fino ai primi 30 giorni viene ridotta ad 1/10…vi ricordate quei 25,80? Nel ravvedimento entro 90 gorni la sanzione minima invece di venire ridotta di 1/10 viene ridotta di 1/9, per cui la sanzione non sarà più di 25,80 ma di 28,67 euro.
258/9 = 28,67 euro
Anche in questo caso cambieranno gli importi degli interessi che saranno calcolati sui giorni effettivi di ritardo. Abbiamo visto sopra come calcolarli su 5 e 25 giorni di ritardo.
Più sotto vi lascio un esempio di modello F23 calcolato su un ritardo di 80 giorni. Provate a fare i calcoli e vedete un pò se raggiungete lo stesso risultato.
vedi esempio modello F23 con sanzioni per 80 giorni di ritardo
Dichiarazione di successione presentata con ritardo entro l’ anno dalla scadenza (ravvedimento lungo).
Supponiamo che siamo proprio distratti e che nemmeno dopo 90 giorni riusciamo a presentare la dichiarazione di successione. Ebbene, abbiamo ancora un’ ancora di salvataggio per evitare le sanzioni piene. Infatti possiamo ancora usufruire di un ulteriore ravvedimento lungo entro l’ anno.
Nel ravvedimento lungo entro l’ anno varia la percentuale sulla quale calcolare le sanzioni e la sanzione minima. La riduzione della sanzione, passerà da 1/9 a 1/8. La percentuale da applicare alle imposte e tasse sarà del 3,75%. Mentre la sanzione minima di 258 euro sarà ridotta appunto ad 1/8.
Anche in questo caso cambieranno gli importi degli interessi che saranno calcolati sui giorni effettivi di ritardo. Abbiamo visto sopra come calcolarli su 5 e 25, e 80 giorni di ritardo.
Più sotto vi lascio un esempio di modello F23 calcolato su un ritardo di 172 giorni. Provate a fare i calcoli e vedete un pò se raggiungete lo stesso risultato.
vedi esempio modello F23 con sanzioni per 172 giorni di ritardo
IL RAVVEDIMENTO SINO AI 5 ANNI DAL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
Negli esempi che abbiamo visto sopra, abbiamo affrontato i casi del ravvedimento sprint, ravvedimento breve, ravvedimento entro i 90 giorni e ravvedimento lungo. Come vi ho spiegato, prima della legge di stabilità 2015, l’ ultima possibilità per utilizzare il ravvedimento lungo terminava dopo un anno dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di successione. In parole ancora più semplici; se la persona era deceduta ad esempio il 10 ottobre 2010, la dichiarazione andava presentata entro il 10 ottobre 2011. Ma se pur non si fosse riusciti a presentarla in quella data si aveva tempo ancora un anno per presentare la dichiarazione di successione sfruttando le varie tipologie di ravvedimento elencate sopra. Questo sempre che l’ agenzia delle entrate non avesse gia effettuato un accertamento naturalmente.
Ora, invece, a partire da gennaio 2015, si può usufruire del ravvedimento operoso sino a 5 anni dal termine ultimo di presentazione. Preciso ancora una volta che nel frattempo non bisogna essere stati assoggettati ad un accertamento dell’ agenzia delle entrate, per la mancata presentazione della dichiarazione di successione.
LE SANZIONI PREVISTE
Vediamo come sono cambiate le sanzioni. Oltre al ravvedimento sprint, breve e lungo, si aggiungono il ravvedimento entro i 90 giorni, entro i 2 anni e oltre i 2 anni. Vediamo sotto l’ elenco delle varie tipologie di ravvedimento.
– revvedimento sprint: 0,2% per ogni giorno di ritardo (entro i 14 giorni)
– ravvedimento breve: 1/10 della sanzione (dal 15° al 30° giorno)
– ravvedimento lungo entro 90 giorni: 1/9 della sanzione
– ravvedimento lungo entro l’ anno: 1/8 della sanzione
– ravvedimento entro due anni: 1/7 della sanzione
– ravvedimento oltre due anni: 1/6 della sanzione
Come potrete vedere abbiamo l’ imbarazzo della scelta :-)
Aggiornamento degli interessi di mora
Per quanto riguarda gli interessi di mora, in questi ultimi due anni abbiamo visto che c’ è stato un sostanziale ribasso. Con la legge di stabilità del 2014 e quindi a partire dal 01/01/2014 sono stati ridotti dal 2,5% all’ 1%. Ultimamente con la legge di stabilità per il 2015 sono stati ancora ridotti, per cui a partire dal 01/01/2015 gli interessi di mora ono dello 0,5%. Ora nel 2016 gli interessi sono stati ulteriormente ridotti e portati allo 0,20%.
Una cosa che ci tengo a specificare sugli interessi di mora (e che vedremo in un’ altra pagina) è che bisogna fare attenzione al loro utilizzo. Abbiamo visto che gli interessi di mora sono cambiati svariate volte in quest’ ultimo periodo. Ad esempio attualmente sono dello 0,20%, nel 2014 erano dell’ 1%, nel 2012 e 2013 erano del 2,36% e cosi via negli anni ci sono state diverse variazioni. Quando andate a calcolare gli interessi di mora dovete applicare quelli che erano in vigore in quello specifico anno.
Ad esempio se state presentando una dichiarazione di successione che scadeva a giugno 2012, dovrete applicare gli interessi del 2,36% per quanto riguarda il 2012 e il 2013, per il 2014 invece applicherete l’ 1% e per i giorni restanti del 2015 (io sto scrivendo nel 2015) applicherete lo 0,50%. Quindi occhio a questi calcoli.
Bene….abbiamo visto come fare i calcoli per poter usufruire del ravvedimento. Decorsi 5 anni dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione di successione non sarà più possibile effettuare il ravvedimento operoso. C’ è anche da aggiungere che decorsi i 5 anni le sanzioni dovrebbero andare in prescrizione. L’ agenzia delle entrate ha tempo 5 anni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di successione per irrorare le sanzioni, dopo di che le stesse andranno in prescrizione e non potranno più essere richieste da parte dell’ agenzia delle entrate.
SUCCESSIONI APERTESI TRA IL 25/10/2001 E IL 03/10/2006
E’ pacifico che le imposte in autoliquidazione (imposta ipotecaria e catastale) da pagare facciano sempre riferimento alla data di morte, compresi anche i minimi d’ imposta. C’ è un particolare periodo però, in cui per i minimi d’ imposta non bisogna fare riferimento alla data di morte, bensì alla data di presentazione.
Questo periodo è proprio quello in cui fu abolità l’ imposta di successione, ossia tra il 25/10/2001 e il 03/10/2006. Per le succesisoni apertesi in quel periodo e presentate attualmente, l’ agenzia delle entrate ha chiarito, che, solo per quanto riguarda i minimi d’ imposta bisognerebbe fare riferimento alla data di presentazione della successione e non alla data di apertura.
Ad ogni modo il pagare i minimi d’ imposta riferiti alla data di morte, come chiarisce la risoluzione n° 6 dell’ agenzia delle entrate, dipenderebbe dal fatto che proprio alla data di morte fosse in vigore o meno l’ imposta di successione. Se alla data di morte era in vigore l’ imposta di successione i minimi d’ imposta sono riferiti alla data di morte; Invece se alla data di morte l’ imposta di successione non era in vigore allora i minimi si pagano facendo riferimento alla data di presentazione.
Quindi in sostanza dobbiamo sapere anche in quale periodo l’ imposta di successione è stata abolita. L’ imposta di successione fu abolita dal governo Berlusconi nel 2001 e precisamente il 25/10/2001. Fu rimessa in vigore dal governo entrato successivamente a partire dal 03/10/2006. Pertanto per tutte quelle successioni che fanno riferimento a quell’ arco temporale e sempre che ricorrano i presupposti per il pagamento dei minimi d’ imposta (vedi agevolazione prima casa, presentazione di successioni modificative senza aumento di valore ecc.) questi ultimi si dovranno pagare tenendo conto della data di presentazione e non la data di morte.
Per farla breve andando a presentare una dichiarazione di successione apertasi (data di morte) tra il 25/10/2001 e il 03/10/2006 si pagheranno i minimi d’ imposta vigenti al periodo della presentazione. Per cui essendo che a partire dal primo gennaio 2014, come abbiamo visto i minimi d’ imposta equivalgono a euro 200, dovremmo pagare per ogni imposta tale cifra. Ricordo sempre che tutto questo ragionamento vale solo nel caso si debbano pagare i minimi altrimenti non cambia nulla e si applicheranno semplicemente le percentuali vigenti alla data di morte.
Circolari e risoluzione d’ interesse
Vedi risoluzione n° 6 del 2006
circolare n° 2/E del 21 Febbraio 2014 dell’ agenzia delle entrate