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Categoria: Detrazione fiscale 65% – Conto energia 2007 (parte terza)

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Art. 6. Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW t

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.

2. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1 non e’ consentita la vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica.

Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.

2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:

a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell’incentivazione;

b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;

c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell’incentivazione con altri incentivi;

d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell’entità dell’incentivazione. Per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;

f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l’incentivazione;

g) possono prevedere l’utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 8. Disposizioni specifiche per le centrali ibride

1. Il produttore che esercisce centrali ibride può chiedere al Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.

2. Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda per l’ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell’anno solare in corso, qualora la stima della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale e’ richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 36% della produzione complessiva di energia elettrica dell’impianto nello stesso periodo.

3. La priorità di dispacciamento e’ concessa dal Gestore della rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di minimo tecnico. La disponibilità residua della centrale non impegnata nella produzione imputabile e’ soggetta alle regole di dispacciamento di merito economico in atto.

4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell’articolo 12 si applicano anche alla costruzione e all’esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto sia superiore al 36% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 14 si applicano alla costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5. 7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalità stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 9. Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili

1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l’ENEA per l’attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza negli usi finali dell’energia.

2. L’accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l’introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell’informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la ricerca per lo sviluppo e l’industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.

3. Le priorità, gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalità di gestione dell’accordo sono definiti dalle parti.

Art. 10. Obiettivi indicativi regionali

1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.

2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all’evoluzione dello stato dell’arte delle tecnologie di conversione.

3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

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