Normativa 65% D.L. 387 del 29/12/2003 (parte seconda)
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
Art. 3. Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione
1. Le principali misure nazionali per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonché’ dai provvedimenti assunti al fine dell’attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120.
L’aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all’attuazione delle specifiche misure di sostegno. L’aggiornamento include altresì la valutazione quantitativa dell’evoluzione dell’entità degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall’applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato. 2.
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4. 3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell’Osservatorio di cui all’articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene:
a) un’analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell’ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
b) l’effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l’obiettivo indicativo di cui all’allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;
c) l’esame dell’affidabilità del sistema di garanzia di origine di cui all’articolo 11;
d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a seguito dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12;
f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera all’obbligo di pubblicazione della relazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell’articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.
Art. 4. Incremento della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti
1. A decorrere dall’anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell’anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e’ incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all’articolo 9 della Costituzione.
Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dall’anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell’articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all’anno precedente, il Gestore della rete comunica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare l’autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell’articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell’anno precedente dal soggetto.
Art. 5. Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e’ nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall’insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché’ alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali e’ possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonche’ le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l’attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all’attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché’ alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all’aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;
f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l’attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed e’ composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attività produttive, da un membro designato dal Ministero dell’interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non e’ dovuto alcun compenso, ne’ rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l’amministrazione di appartenenza nell’ambito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché’ del supporto tecnico dell’ENEA, dell’AGEA, dell’APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite nell’ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra».
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.
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