Categoria: Detrazione fiscale 65% – La certificazione energetica
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA O CERTIFICATO ENERGETICO
L’ Italia crede nel risparmio energetico e leggifera in questa direzione. Il governo rende obbligatoria la certificazione energetica negli edifici sia nuovi che esistenti.
Dal 2005 sono state varate diverse normative a proposito ma tuttavia ad oggi (2011) non ci sono linee guida ufficiali per poter redigere questo famoso certificato energetico.
In assenza di tali linee guida e quindi del certificato energetico oggi possiamo parlare solamente di attestato di qualificazione energetica che risulta essere un’ altra cosa rispetto al certificato energetico.
La normativa principale in materia di certificazione è prevista dal decreto legge del 19/08/2005 n° 192, dal decreto legislativo n° 311 del 29/12/2006 e dal decreto del 19/02/2007.
COS’ E’ IL CERTIFICATO ENERGETICO
La certificazione energetica non è altro che un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l’ edificio dal punto di vista dell’ isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato (riscaldato) possa contribuire ad un risparmio energetico.
In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e attribuzione di una certa classe energetica. Un esempio…..sicuramente vi sarà capitato di acquistare un elettrodomestico; che sò un frigorifero, una lavastoviglie ecc.
Ognuno di questi elettrodomestici in base al consumo energetico rientra in una determinata classe: A, B ecc. D’ ora in avanti si potrà fare un discorso similare anche per i nostri edifici i quali anche loro in base al consumo energetico rientreranno in una determinata classe di consumo energetico.
E’ interesse del consumatore, ad esempio l’ acquirente di un immobile sapere se l’ edificio produce o meno un risparmio energetico.
Ricordiamoci che una casa o un qualsiasi altro fabbricato realizzato senza nessun accorgimento dal punto di vista energetico oltre a causare un maggiore inquinamento produce anche un aggravio di spese per la persona che lo abita.
Infatti un edificio mal isolato o che non ha nessun dispositivo di produzione di energia alternativa inevitabilmente produrrà delle spese in più per le tasche del cittadino. Ecco quindi che il certificato energetico riesce a dare delle informazioni sulla tipologia del fabbricato che stiamo acquistando sotto l’ aspetto del risparmio energetico.
L’ attestato di certificazione energetica contiene dunque tutte le informazioni legate al rendimento energetico. In particolare dovrà contenere:
– dati di efficienza energetica dell’ edificio
– valori vigenti a norma di legge
– valori di riferimento ossia classe energetica
ITER PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Con il nuovo decreto del 06/10/2006 il certificato energetico è dunque obbligatorio da tale data. Tuttavia fino a quando non vi saranno linee guida ufficiali (così come prevede l’ art. 5 del nuovo decreto) il certificato energetico potrà essere sostituito da un attestato di qualificazione redatto dal progettista o dal direttore dei lavori.
Il nuovo decreto in materia di risparmio energetico prevede che anche i vecchi edifici e comunque tutti quelli esistenti siano dotati di certificato energetico.
La cosa naturalmente sarà graduale. Dal 1° luglio 2007 il certificato che attestante la capacità di risparmio energetico diventerà necessario anche per gli edifici esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del dlgs 192/2005, ma solo nel momento della compravendita.
Sempre dal 1° luglio 2007 diventa obbligatorio il “bollino verde” anche per gli edifici superiori ai 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2008 l’obbligo viene esteso anche agli immobili di superficie inferiore ai 1000 metri quadrati, ma sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Soltanto dal 1° luglio 2009 l’attestato di efficienza energetica non potrà mancare anche nelle compravendite di singoli appartamenti.
Il decreto prevede inoltre l’ obbligatorietà per i nuovi edifici dell’ installazione di impianto solare termico per riscaldamento dell’ acqua ed impianto fotovoltaico la cui potenza sarà stabilità con decreto successivo.
FASE TRANSITORIA DAL CERTIFICATO ENERGETICO ALL’ ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Ho accennato più sopra al fatto che tutte le disposizioni erano soggette a delle linee guida che si sarebbero dovute emanare dopo il decreto n° 192. A tutt’ oggi (Dicembre 2007) queste linee guida non sono state emanate per cui di fatto il certificato energetico non si può ancora redigere. Al suo posto così come previsto dal decreto n° 311 del 29/12/2006 ci sarà l’ attestato di qualificazione energetica. Tale attestato sostituisce al momento integralmente il certificato energetico.
NUOVO DECRETO LEGISLATIVO PUBBLICATO IL 28/03/2011
Il 28/03/2011 è stato pubblicato il decreto legislativo che apporta ed introduce nuove disposizioni in materia di certificazione energetica. Il decreto è entrato in vigore dal 29/03/2011. Lo stesso apporta importanti modifiche anche nei contratti di locazione e di vendita degli immobili.
Il decreto prevede che nei contratti di locazione o di vendita di un immobile venga inserita una clausola con la quale la parte acquirente o l’ affittuario dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell’ immobile oggetto del contratto.
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