0785/387704 - 339/3600206 info@visurnet.com

Categoria: Mutuo e banca – Spese ammesse alla detrazione irpef

SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE

La detrazione d’imposta spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi – con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici – che per gli oneri accessori.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.

Tra queste, si segnalano:

– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
– le spese di perizia;
– le spese di istruttoria;
– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

• Non sono ammesse alla detrazione, in quanto non assolutamente necessarie, le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato.

• Non sono ammesse alla detrazione, in quanto relative al contratto di compravendita e non di mutuo:

– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
– le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

• Non sono ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi
dallo Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.

FONTE: agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it

Vuoi comunicarmi Qualcosa? Lasciami un tuo commento!

Se hai un dubbio, o hai comunque, qualcosa da chiedere, in merito a questo articolo, puoi postare un tuo commento. Sarà mia premura risponderti, entro il più breve tempo possibile! Grazie!