Categoria: Informazioni sulla casa – Muro divisorio comune
MURO DIVISORIO COMUNE
Il muro divisorio è una recinzione che appartiene a due soggetti diversi e serve a delimitare le rispettive proprietà.
Per sapere chi deve provvedere alla manutenzione di un muro divisorio, bisogna prima accertare se esso sia davvero comune o no.
Definizione di muro divisorio:
Si considera comune il muro divisorio che separa:
– due edifici: quando gli edifici siano di altezza diversa, il muro in comune cessa di essere tale nel momento in cui una delle due costruzioni sporge in altezza rispetto all’altra;
– due terreni recintati;
– due cortili;
– giardini e orti.
Per contro, non si considerano in comproprietà i muri divisori muniti di spiovente o sui quali siano stati realizzati, al momento della costruzione, cornicioni, mensole o simili, o nicchie la cui profondità superi la metà dello spessore del muro stesso. In tal caso, il muro spetta per intero al proprietario sul cui terreno si affacciano gli spioventi o gli sporti.
Manutenzione del muro divisorio:
Le spese di manutenzione e riparazione vanno ripartite nel modo seguente:
– nel caso di un muro divisorio comune, le spese sono a carico dei due proprietari in proporzione al diritto di ciascuno;
– quando si tratti di un muro divisorio di proprietà di una sola persona, quest’ultima ha il dovere di effettuarne la manutenzione a sue spese.
Qualora si siano rese necessarie riparazioni in seguito ai danni causati da lavori realizzati da uno dei comproprietari, quest’ultimo le dovrà sostenere per intero. Inoltre, se le riparazioni sono la conseguenza di una scarsa manutenzione da parte di uno solo dei comproprietari, questi dovrà sostenerne le spese per intero.
Rinuncia al muro comune:
II comproprietario di un muro può rifiutarsi di contribuire alle spese rinunciando al suo diritto sul muro, purché esso non sostenga un edificio o una qualsiasi costruzione di una proprietà. La rinuncia si estende anche al terreno su cui questo è stato eretto.
Tale rinuncia va fatta con atto scritto, davanti a un notaio che dovrà curarne la trascrizione presso il Registro dei beni immobiliari.
Fossi e siepi:
II fosso posto al confine tra due terreni si considera comune. Il fosso adibito a scolo è invece di proprietà di chi se ne serve. Così pure è comune la siepe che separa due fondi.
La divisione delle spese e la possibilità di rinuncia alla comunione sia dei fossi che delle siepi sono disciplinate come abbiamo visto sopra. Anche gli alberi che segnano il confine sono considerati comuni e non possono quindi essere tagliati senza in consenso di entrambi i proprietari.
Recinzioni:
Chi desidera installare una recinzione metallica tra il proprio terreno e quello contiguo, non può obbligare il vicino a partecipare alle spese, se non per via amichevole. Chi, invece, vuole erigere una recinzione muraria in una zona abitata, può pretendere che il vicino contribuisca alle spese in proporzione alla sua quota.
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