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Categoria: Detrazione fiscale sulla casa – La detrazione del 36% e l’ iva al 10%

LA DETRAZIONE DEL 36% E L’ IVA AGEVOLATA AL 10%

La finanziaria 2010 prevede che il regime agevolato dell’ iva diventi permanente (precedentemente vi era la scadenza al 31/12/2011).

Il regime agevolato prevede l’ applicazione dell’ iva ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali.

Per usufruire dell’ agevolazione del 36% non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera cosi come previsto dal decreto legge sviluppo approvato in questi giorni (11/05/2011) ed in attesa di essere ancora pubblicato nella gazzetta ufficiale.

L’ iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme.

Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l’ aliquota iva agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I beni considerati di “valore significativo”, individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:

– ascensori e montacarichi
– infissi esterni ed interni
– caldaie
– videocitofoni
– apparechciature di condizionamento e riciclo aria
– sanitari e rubinetterie da bagno
– impianti di sicurezza

ESEMPIO PRATICO

Rifacimento di bagno con installazione di sanitari (bene significativo)

– imposrto complessivo lavori al netto d’ iva: euro 3.500,00
– valore sanitari (bene significativo): euro 2.500,00

MANO DOPERA = 3.500 – 2.500 = 1.000
IMPONIBILE IVA AGEVOLATA AL 10% = 1.000 X 2 = 2.000
IMPONIBILE IVA AL 20% = 3.500 – 2.000 = 1.500

Appare chiaro che se il valore del bene significativo non supera la metà dell’ importo globale tutto il lavoro verrà fatturato con l’ iva agevolata al 10%.

Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura, separatamente, la parte di valore a cui si applica l’ iva agevolata al 10% e l’eventuale altra parte rimanente assoggettata all’ iva ordinaria del 20%.

Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.

In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, la circolare n. 71/2000 precisa che il valore entro cui applicare l’aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all’intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo.

Il valore del bene significativo deve poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all’aliquota del 10 % sia quella da assoggettare all’aliquota ordinaria.

L’aliquota agevolata non si applica ai seguenti casi:

– materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

– materiali o beni acquistati direttamente dal committente;

– prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;

– prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. In quest’ultimo caso, chiarisce la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l’aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest’ultima al committente con l’aliquota al 10%.

I.V.A. agevolata per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di

– restauro
– risanamento conservativo
– ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire
quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad
esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

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