Categoria: Imu, imposta municipale unica – Convertito in legge il decreto del 2 marzo 2012.
VEDIAMO LE ULTIME NOVITA’ IN MATERIA IMU DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE DEL 02 MARZO 2012
Il 24 aprile 2012 (al momento che scrivo ieri) il senato ha approvato e convertito definitivamente il d.l. del 02 marzo 2012. La nuova legge ha anche modificato il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n° 23 che contiene prescrizioni e normative n materia di imu.
Fate click qui sopra per vedere il testo coordinato
Premetto che riuscire a decifrare la legislazione italiana non è cosa semplice…anzi a me risulta alquanto difficile, per cui è possibile che certe mie interpretazioni siano non totalmente giuste. Per riuscire a capire la normativa bisognerebbe aver studiato legge.
Questo perché ogni decreto, ogni legge si aggancia ad una miriade di altri decreti e altre leggi e questo rende tutto più difficoltoso al cittadino che spesso e volentieri non si interessa perché troppo difficoltoso capirci qualcosa….che questo sia fatto apposta?
Vediamo di decifrare quello che a noi interessa in particolare e cioè la parte che riguarda l’ imposta municipale unica (imu). Vedremmo quindi cosa prevede la legge approvata il 24 aprile 2012.
modifiche al decreto legislativo del 14 marzo 2011 n° 23
art. 9 comma 8 (esenzione imu per i fabbricati rurali in zone montane e parzialmente montane)
Con la legge approvata ieri che modifica il decreto su citato, di fatto le esenzioni imu vengono ampliate anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale e abitativo che siano ubicati in zone montane o parzialmente montane.
Il nuovo articolo in vigore è il seguente:
Art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011 – Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché’ gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all’imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni”;
Quindi i fabbricati rurali ad uso strumentale e abitativo, che si trovino ubicati in zone montane o parzialmente montane sono esenti dall’ imu. Quindi affinchè tali fabbricati non paghino l’ imu si devono verificare due condizioni e più precisamente che il fabbricato si trovi in zona montana o parzialmente montana e che abbia riconosciuto il requisito di ruralità.
Il fabbricato strumentale all’ attività agricola dovrà essere censito in catasto in categoria speciale D10 mentre l’ unità abitativa potrà essere censita in categoria A6.
Attualmente e fino al 30 giugno è possibile presentare istanza per quei fabbricati che risultino censiti in altre categorie pur avendo i requisiti di ruralità. Le istanze si possono presentare entro il 30 giugno 2012.
Dopo tale data sarà necessaria presentare una pratica di variazione catastale docfa con maggiori spese da parte dell’ interessato.
requisiti affinchè i fabbricati si possano considerare rurali
elenco comuni classificati montani
LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214
Art. 13 Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
La conversione in legge del decreto 2 marzo 2012 va a modificare anche la legge su citata. Anche qui ci interessa in quanto si parla sempre di imu. Vediamo un pò di seguito che è successo.
precisazione sulla prima casa
Importante mi sembra sia la precisazione che si fa all’ interno dell’ articolo dove si specifica molto chiaramente cosa si intende per abitazione principale. la modifica ha il seguente tenore:
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Questo riguarda quelle copie che possiedono due immobili e dove ognuno si ha portato la residenza in un fabbricato diverso per poter godere ognuno dell’ agevolazione prima casa. Ora questo stratagemma non sarà più possibile in quanto la nuova legge specifica molto chiaramente che le agevolazioni si possono richiedere per un singolo immobile.
agevolazioni per fabbricati storici e inagibili
La base imponibile viene ridotta del 36% per i fabbricati di carattere storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Per quanto riguarda i fabbricati inagibili godono della stessa agevolazione.
La condizione di inagibilità viene verificata direttamente dal comune attraverso sopralluogo. Di contro è possibile per il possessore produrre dichiarazione sostitutiva dove si dichiara l’ inagibilità.
Con la conversione in legge del decreto 2 marzo 2012 sono state aggiunte delle novità per quanto riguarda i coniugi divorziati, emigrati all’ estero e anziani residenti negli istituti di ricovero.
divorziati
Nel caso che la casa venga assegnata al coniuge non proprietario, questo dovrà pagare l’ imu. Ai fini imu si intende che la casa venga assegnata come diritto di abitazione. Il contribuente assegnatario della casa potrà godere dell’ aliquota ridotta prima casa e delle detrazioni previste.
emigrati all’ estero
Per quanto riguarda gli emigrati residenti all’ estero che possiedono una casa in Italia, potrà essere facoltà del comune considerarla come prima casa e quindi applicare l’ aliquota ridotta. Non mi è chiaro in questo caso se si dovrà versare la quota statale anche se credo di no. Per godere dell’ agevolazione prima casa ai fini imu l’ abitazione non dovrà essere locata.
anziani e disabili
Per gli anziani e disabili che acquistino la loro residenza presso un istituto di ricovero valgono le stesse cose dette per gli emigrati.
Per il momento ho scritto quanto io so! Vediamo in seguito se ci saranno delle novità….grazie!
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