Categoria: Imu, imposta municipale unica – Pagamento imu in ritardo. Sanzioni e ravvedimento.
OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO IMU. VEDIAMO QUALI SONO LE SANZIONI SE CI SONO E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO.
Stamattina (16/06/2012) mi sono recato presso il mio ufficio postale per pagare la bolletta del telefono e cosa mi ritrovo? Una folla di persone accalcate tra loro e che spingevano per passare l’ una prima dell’ altra! Il motivo della ressa? PAGAMENTO E SCADENZA IMU. Le persone in preda al panico per il pagamento dell’ imu. Io ho preso me ne sono andato…pagherò più in la :-)
Ognuno avanzava la propria teoria e ipotesi sul tardato pagamento dell’ imu entro il 18 giugno. Chi bisbigliava una sanzione del 30%, chi parlava di interessi del 10% ecc. Insomma un clima di terrore alimentato da questa tanto famosa imposta.
Mi chiedo: come mai le persone hanno così paura di pagare con qualche giorno di ritardo? Si è forse creato un clima di terrore psicologico che fa scattare questa paura in seno alle persone?
Probabilmente si comunque. La tv ci assilla ogni giorno, con notizie che parlano di provvedimenti atti ad identificare chi non paga le tasse. Equitalia ormai bussa alle porte di tutti e non guarda in faccia a nessuno.
Non c’ è quel clima che ci dovrebbe essere di amicizia e collaborazione tra cittadini e stato. Ohhh…ma ci vogliamo dare una calmata!!??? E’ vero che lo stato ha bisogno di soldi per trascinare tutto il carrozzone però è anche vero che con quest’ imu stiamo veramente esagerando. Un’ imposta di cui si parla ormai da mesi e ancora non si è riusciti ad avere le idee chiare. Tant’ è che molto spesso nemmeno gli impiegati comunali addetti all’ ufficio tributi sanno spiegare le cose come stanno.
Naturalmente la colpa non è degli impiegati, che dal canto loro annaspano in una marea di ordini e contrordini, circolari e controcircolari. Negli ultimi mesi ho cercato di informarmi anche io sull’ imu ma devo dire che riuscire a capirci qualcosa è veramente difficile.
Le cose come al solito non sono chiare e per riuscire a districarsi ci vorrebbe (e non scherzo) un avvocato imuista!!!
L’ ultima circolare chiarificatrice in merito all’ imu è stata rilasciata il 18 maggio, quindi nemmeno un mese fa. Nel frattempo nei mesi precedenti si è detto di tutto e di più sull’ imu creando una generale confusione anche tra i più esperti di diritto tributario.
Quindi com’ è possibile dico io, parlare di sanzioni e interessi se uno sbaglia il calcolo dell’ imposta?? Io mi auguro che non venga applicata nessuna sanzione per chi ha pagato in maniera errata. Ho anche il presentimento che molti pagheranno in più rispetto al dovuto!
Ma vediamo di seguito come risolvere tranquillamente per chi non farà in tempo a non pagare l’ imu nei tempi stabiliti. E’ infatti possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ossia pagare prima che l’ amministrazione faccia l’ accertamento.Vediamo di seguito i vari casi.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Cosa significa ravvedimento operoso? In poche parole il ravvedimento da la possibilità a quel cittadino che non ha versato le imposte o le ha versate in maniera parziale di ravvedersi ossia di mettersi in regola con delle sanzioni minime.
Sappiamo ad esempio che la sanzione per così dire normale è il 30% dell’ importo dovuto più gli interessi legali applicati per ogni giorno di ritardo. Sfruttando il ravvedimento operoso le sanzioni vengono in pratica abbattute.
Il ravvedimento operoso può essere sfruttato dal contribuente entro un anno dalla violazione sempre che l’ amministrazione finanziaria, non abbia proceduto d’ ufficio all’ accertamento e quindi a commissionare le sanzioni.
Nel caso caso specifico dell’ imu e della prima rata, che scade il 18/06/2012, il ravvedimento operoso potrà essere sfruttato sino al 18/06/2013.
Vediamo come utilizzando i vari tipi di ravvedimento la sanzione viene abbattuta dal 30% a percentuali molto più basse.
All’ interno del ravvedimento operoso possiamo avere il ravvedimento sprint, il ravvedimento breve ed il ravvedimento lungo.
Il ravvedimento sprint è per quei contribuenti che si ravvedono in tempi brevissimi e precisamente entro 14 giorni dalla data di scadenza del pagamento dell’ imposta. In questo caso si applica una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo più interessi di mora.
Abbiamo poi il ravvedimento breve che abbatte la sanzione dal 30% al 3% quindi a 1/10. Può essere utilizzato per ritardi nel pagamento non superiore ai 30 giorni.
In ultimo abbiamo il ravvedimento lungo che può essere sfruttato per ritardi che superino i 30 giorni, ma che non oltrepassino l’ anno. La percentuale di sanzione passa dal 30% al 3,75%, quindi 1/8.
Alle sanzioni calcolate a seconda dei ritardi vanno sempre aggiunti gli interessi di mora che equivalgono al 2,5% annui. Di seguito vedremo diversi esempi sui calcoli delle sanzioni e vedremo come si fanno i calcoli del ravvedimento.
Esamineremo i vari tipi di ravvedimento operoso e impareremo come fare per calcolare le sanzioni, nonché a calcolarci gli interessi di mora a seconda dei giorni di ritardo del pagamento.
Vediamo di seguito alcuni esempi di ravvedimento, calcoleremo le sanzioni e gli interessi di mora…buona lettura!
IMU: RAVVEDIMENTO SPRINT
Vediamo un pò più da vicino cos’ è questo ravvedimento sprint: In sostanza è un abbattimento della sanzione, per chi effettua il versamento dell’ imposta imu, entro pochissimi giorni dal termine di scadenza, precisamente entro i 14 giorni. La sanzione applicata in questo caso sarà dello 0,2% per ogni giorno di ritardo , più gli interessi legali del 2,5%.
Con riferimento all’ imu, già dal 19 giugno si potrà sfruttare il ravvedimento operoso sprint entro i primi 14 giorni di ritardo.
Facciamo un esempio chiarificatore:
Supponiamo che il nostro contribuente avesse dovuto pagare 100 euro come imposta imu entro il 18 giugno. Il nostro contribuente invece il 18 giugno è andato al mare insieme alla moglie e ai suoi due figli, perchè era una bellissima giornata di sole.
Alla fine, vuoi per questo o quell’ altro motivo decide di pagare il 29 giugno, quindi con 11 giorni di ritardo. Il nostro contribuente dunque può utilizzare il ravvedimento cosiddetto sprint, da effettuarsi entro 14 giorni dal termine di scadenza dell’ imposta.
Vediamo i calcoli per la determinazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Non sarà necessario utilizzare software o applicazioni particolari per fare questi due calcoletti…vediamo come fare utilizzando foglio, penna e una calcolatrice:
– imposta imu da versare: 100 euro
– giorni di ritardo 11
– sanzioni per ravvedimento sprint 0,20% per ogni giorno di ritardo
– interesse legale annuo 2,5%
A) calcolo delle sanzioni
Vediamo come calcolarci le sanzioni utilizzando il ravvedimento sprint, che prevede per l’ appunto una percentuale dello 0,20% per ogni giorno di ritardo.
percentuale sanzione = 0,20 x 11 = 2,20%
100 x 2,20% = 2,20 euro
B) calcolo degli interessi di mora
Gli interessi di mora equivalgono al 2,36% all’ anno. Su 100 euro sarebbero dunque 2,50 euro all’ anno. Quindi piccolo problemino…se per un anno gli interessi ammontano a 2,50 euro, per 11 giorni a quanto ammonteranno??? L’ operazione da fare sarà la seguente:
100 x 2,36%x(11/365)
L’ operazione sopra riportata ci darà la straordinaria cifra di 8 centesimi di euro per interessi di mora. Vediamo in 3 passaggi come si calcolano gli interessi di mora:
1) 100 x 2,36% = 2,50
2) 11/365 = 0,030
3) 2,50 x 0,030 = 0,0753 di euro ossia 7,53 centesimi arrotondati = 8 centesimi
In totale le sanzioni per un ritardo di 11 giorni sarà data dalla sommatoria di A+B ossia 2,20 euro + 8 centesimi di euro e cioè 2,28 euro.
In tutto il contribuente pagherà 100 euro di imposta dovuta + 2,20 euro di sanzioni + 8 centesimi di euro per interessi di mora…totale 102,28 euro.
Mi sono dimenticato di dirvi prima che il nostro contribuente, preso ad esempio, che ha preferito andare al mare con moglie e figli, ha parcheggiato in un parcheggio gratuito evitando quello a pagamento.
Si è fatto 200 metri a piedi, però ha risparmiato 10 euro. Non mi dire che il nostro contribuente oltre ad aver trascorso una bellissima giornata con la propria famiglia ci ha anche guadagnato!!!
E mi sa proprio di si…perchè se facciamo 10 euro (risparmio parcheggio)-2,28 (sanzioni imu) = 7,72 di risparmio.
Ho ironizzato un pò alla fine certo :-), ma solamente per dire che probabilmente non c’ è bisogno di spaventarsi e farsi impressionare quando ci sono queste scadenze! Probabilmente dipende anche dal fatto che le persone non sono a conoscenza delle reali sanzioni, di come si calcolano e di come si pagano.
Inoltre tv e stampa di certo non escono con titoli tranquillizzanti, ma enfatizzano sempre tutto creando un certo allarmismo ingiustificato.
Forse adesso sapete qualcosa in più e chissà forse per le prossime scadenze, io potrò andare all’ ufficio postale e riuscire a pagarmi il telefono, mentre voi sarete spamparanzati a prendere il sole nel bellissimo mare di Sardegna….beati voi!!!
Continuiamo più sotto con l’ esaminare le altre possibilità che ci consente il ravvedimento operoso, ossia il ravvedimento breve ed il ravvedimento lungo.
IMU: RAVVEDIMENTO BREVE
Per il ravvedimento breve il ragionamento è simile al ravvedimento sprint. In pratica si applica una sanzione del 3%. Va applicato da 15° al 30 giorno di ritardo. Gli interessi legali sono sempre al 2,5% annui.
Non sto a fare tutto il ragionamento che ho fatto sopra e passo direttamente all’ esempio. Supponiamo che il nostro contribuente amante del mare decida di pagare con venti giorni di ritardo. Vediamo quanto va a pagare tra sanzioni e interessi di mora.
– imposta imu da versare: 100 euro
– giorni di ritardo 20
– sanzioni per ravvedimento 3% (percentuale fissa dal 15° al 30° giorno di ritardo)
– interesse legale annuo 2,5%
A) calcolo delle sanzioni
Vediamo come calcolarci le sanzioni utilizzando il ravvedimento breve, che prevede per l’ appunto una percentuale fissa del 3% come sanzione. Ricordo che tale percentuale può essere utilizzata solamente dal 15° al 30° giorno di ritardo. Oltre i 30 giorni si applica il ravvedimento lungo (vedremo l’ esempio più in la) che utilizza un’ altra percentuale di sanzione…naturalmente maggiore.
percentuale sanzione = 3%
100 x 3% = 3,00 euro
B) calcolo degli interessi di mora
Gli interessi di mora equivalgono al 2,36% all’ anno. Su 100 euro sarebbero dunque 2,50 euro all’ anno. Quindi piccolo problemino…se per un anno gli interessi ammontano a 2,50 euro, per 20 giorni a quanto ammonteranno??? L’ operazione da fare sarà la seguente:
100 x 2,36%x(20/365)
L’ operazione sopra riportata ci darà la straordinaria cifra di 14 centesimi di euro. Vediamo come calcolarci gli interessi di mora con 3 semplici passaggi:
1) 100 x 2,36% = 2,50
2) 20/365 = 0,055
3) 2,50 x 0,055 = 0,1375 di euro ossia 13,75 centesimi arrotondati = 14 centesimi
In totale le sanzioni per un ritardo di 20 giorni sarà data dalla sommatoria di A+B ossia 3,00 euro + 14 centesimi di euro e cioè 3,14 euro.
In tutto il contribuente pagherà 100 euro di imposta dovuta + 3,00 euro di sanzioni + 14 centesimi di euro per interessi di mora…totale 103,14 euro.
RAVVEDIMENTO LUNGO
Poi abbiamo il ravvedimento lungo. Per quei contribuenti un pò distratti che si dimenticano delle cose :-) Il ravvedimento lungo prevede una percentuale di sanzione del 3,75% e va applicata per ritardi che superano i 30 giorni.Gli interessi legali sono sempre al 2,5% annui.
Vediamo un ulteriore esempio per un ritardo di 60 giorni. Il ragionamento è sempre uguale a quello del ravvedimento breve; cambierà la percentuale della sanzione che come abbiamo detto per i pagamenti ritaradatari oltre i 30 giorni, prevede la sanzione del 3,75% al posto del 3%. Vediamo quanto va a pagare tra sanzioni e interessi di mora.
– imposta imu da versare: 100 euro
– giorni di ritardo 60
– sanzioni per ravvedimento 3,75% (percentuale fissa pagamenti oltre il 30° giorno)
– interesse legale annuo 2,5%
A) calcolo delle sanzioni
Vediamo come calcolarci le sanzioni utilizzando il ravvedimento lungo, che prevede per l’ appunto una percentuale fissa del 3,75%, come sanzione. Ricordo che tale percentuale può essere utilizzata per pagamenti ritardatari oltre il 30° giorno di ritardo.
percentuale sanzione = 3,75%
100 x 3,75% = 3,75 euro
B) calcolo degli interessi di mora
Gli interessi di mora equivalgono al 2,36% all’ anno. Su 100 euro sarebbero dunque 2,50 euro all’ anno. Quindi piccolo problemino…se per un anno gli interessi ammontano a 2,50 euro, per 60 giorni a quanto ammonteranno??? L’ operazione da fare sarà la seguente:
100 x 2,36%x(60/365)
L’ operazione sopra riportata ci darà la straordinaria cifra di 41 centesimi di euro. Vediamo come si ottengono gli interessi di mora in 3 semplici operazioni:
1) 100 x 2,36% = 2,50
2) 60/365 = 0,164
3) 2,50 x 0,164 = 0,41 di euro ossia 41 centesimi di euro
In totale le sanzioni per un ritardo di 60 giorni sarà data dalla sommatoria di A+B ossia 3,75 euro + 41 centesimi di euro e cioè 4,16 euro.
In tutto il contribuente pagherà 100 euro di imposta dovuta + 3,75 euro di sanzioni + 41 centesimi di euro per interessi di mora…totale 104,16 euro.
RICAPITOLIAMO
Abbiamo visto dunque come calcolare le sanzioni relativamente ai vari tipi di ravvedimento operoso, che possono prendere diversi nomi, e che possono essere più o meno vantaggiosi a seconda di quanto tempo trascorra dalla data di scadenza del pagamento dell’ imposta.
Ricordo che il ravvedimento operoso sprint può essere utilizzato per ritardi non superiori ai 14 giorni, che il ravvedimento breve invece si utilizza per ritardi che vanno dal quindicesimo giorno al trentesimo dalla data di scadenza del versamento, ed in ultimo il ravvedimento lungo per ritardi superiori ai 30 giorni ma non superiore all’ anno.
Passato l’ anno non si può più utilizzare il ravvedimento operoso e la sanzione sarà piena ossia il 30% dell’ imposta dovuta, più interessi di mora calcolati come abbiamo visto sopra. A questo punto dovremmo aspettarci l’ accertamento da parte dell’ amministrazione finanziaria che avrà tempo 5 anni per notificare il pagamento. Passati i 5 anni le sanzioni andranno in prescrizione e non saranno più dovute.
Bene…a questo punto mi sembra di avervi dato diverse informazioni. Tra qualche giorno inserirò degli esempi di modello F24 con diversi calcoli di sanzioni e ravvedimenti. Se ritenete utile questa pagina e avete un account gmail, vi chiedo un favore e cioè di cliccare sul pulsante +1 che vedete sotto…grazie!
Vi lascio anche due riferimenti normativi dove potrete trovare altre utili informazioni e approfondire il discorso sul ravvedimento operoso!
Ravvedimento Operoso Art. 13 Decreto Legislativo 471/97
Ravvedimento Operoso Sprint Dl 98/2011 (vedi art. 23 comma 31)
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