Categoria: Imu, imposta municipale unica – La circolare 3DF sull’ imu
LA CIRCOLARE MINISTERIALE 3DF. CHIARIMENTI SULL’ IMU
Era da parecchi giorni che si aspettava questa circolare (emanata dal ministero dell’ economia e finanze) per cercare di capire qualcosa di più su questa benedetta imu.
Come sappiamo infatti quest’ anno i dubbi sono veramente tanti e probabilmente le certezze si avranno a fine anno e precisamente a dicembre quando si saprà se lo stato modificherà o meno le aliquote. Vediamo di seguito di analizzare i concetti chiave della circolare ministeriale.
IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
la nuova imposta municipale unica prevede l’ imposizione fiscale sul possesso di qualunque immobile, compresa l’ abitazione principale e le sue pertinenze. Rientrano nell’ imposizione anche i terreni incolti. Le definizioni utilizzate gia ai fini ICI valgono anche per l’ imu e sono le seguenti:
a) per fabbricato si intende l’ unità immobiliare iscritta in catasto edilizio urbano o da iscrivere. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’ imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori e comunque dalla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.
b) Per area fabbricabile si intende un’ area utilizzabile a scopo edificatorio, secondo gli strumenti urbanistici generali, e comunque secondo i criteri previsti agli effetti dell’ indennità di espropriazione per pubblica utilità. Da precisare che un’ area si intende edificabile in base allo strumento urbanistico comunale, indipendetemente dall’ approvazione della regione.
Non si considerano aree edificabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, secondo l’ art. 1 del d. lgs. del 29 marzo 2004 n° 99, iscritti alla previdenza agricoli, sulle quali aree vengono esercitate attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura e allevamento animali.
c) per terreno agricolo intendiamo invece il terreno adibito all’ esercizio delle attività indicate nell’ art. 2135 del codice civile.
CHI PAGA L’ IMU (SOGGETTI PASSIVI)
La circolare specifica quali siano i soggetti che devono pagare l’ imposta municipale unica…vedimao un pò chi sono di seguito:
a) proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso siano essi destinati, compresi i fabbricati strumentali all’ attività d’ impresa.
b) l’ usufruttuario
c) diritto di abitazione. Si precisa per quanto riguarda l’ ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende titolare di diritto di abitazione
d) concessionario di aree demaniali
e) il locatario di immobili anche da costruire o in corso di costruzione, che vengano concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a partire dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
LA BASE IMPONIBILE (O VALORE IMPONIBILE)
Prima di continuare vorrei ricordare che i moltiplicatori di cui tratteremo in seguito, per la determinazione dell’ imponibile, vale al momento esclusivamente per quanto riguarda l’ imposta municipale unica (imu)
La base imponibile per l’ imu viene determinata a seconda di diversi fattori e dalla tipologia di immobile (per immobili si intendono sia fabbricati che terreni).
Vediamo di seguito cosa si intende e come si calcola la base imponibile. La base imponibile non sarà altro che quel valore che poi verrà moltiplicato per l’ aliquota imu stabilita.
L’ imponibile e dunque il suo calcolo varierà a seconda che si tratti di fabbricati iscritti in catasto (quindi con propria rendita catastale), o che si tratti di fabbricati non iscritti, oppure che si tratti di aree edificabili (dunque senza rendita catastale) oppure che si tratti di terreni agricoli. Di seguito vediamo i vari casi:
a) fabbricati iscritti in catasto
Per fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano si intende appunto quei fabbricati che siano stati regolarmente denunciati in catasto (accatastati) e che quindi hanno una propria rendita catastale che come abbiamo visto in atri esempi, serve per la determinazione del valore imponibile.
L’ imponibile per i fabbricati iscritti in catasto viene determinato rivalutando la rendita catastale (la trovate nella visura catastale) del 5% e moltiplicandola per un coefficiente moltiplicatore che varia a seconda del fabbricato e della sua categoria catastale. Vediamo di seguito per ogni categoria i moltiplicatori catastali.
1) per i fabbricati censiti nelle categorie A esclusa l’ A10 il moltiplicatore è 160. Anche per i fabbricati censiti in categoria C2, C6, e C7 il moltiplicatore è sempre 160.
2) per i fabbricati censiti nelle categorie B, e C3, C4 e C5 il moltiplicatore è 140
3) per i fabbricati censiti nelle categorie A10 e D5 il moltiplicatore è 80
4) per i fabbricati compresi nelle categorie D, esclusi i D5 il moltiplicatore è 60. Dal 1° gennaio 2013 il mltiplicatore sarà elevato a 65
5) per i fabbricati censiti in categoria C1 il moltiplicatore è 55
b) terreni agricoli
Il valore imponibile dei terreni agricoli si determina utilizzando il reddito dominicale, che troviamo nella visura catastale e rivalutandolo del 25%. Dopo di che il reddito dominicale così rivalutato si moltiplica per 75 se trattasi di terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e per 135 per gli altri terreni agricoli.
c) aree edificabili
Per le aree fabbricabili, visto che non possiedono una rendita catastale, si prenderà come imponibile il valore stesso dell’ area. Generalmente i comuni attribuiscono dei valori a seconda delle zone in cui ricade l’ area fabbricabile.
Per questo motivo nel caso dobbiate calcolare l’ imu su un’ area fabbricabile vi consiglio di chiedere informazioni presso i vostro comune. Per esperienza ho visto che in genere i valori assegnati dai comuni sono inferiori rispetto al valore reale in commercio.
Vi ricordo che quando i comuni individuano e determinano delle nuove aree fabbricabili dovrebbero a norma di legge (art. 31 comma 20 legge n° 289 del 27/12/2002) comunicare il cambiamento da terreno agricolo a area fabbricabile, al proprietario.
In caso contrario potrebbe essere che il proprietario non venga a conoscenza della variazione con tutto ciò che ne deriva.
d) fabbricati demoliti, incorso di costruzione
Per i fabbricati che risultano demoliti e in corso di costruzione e che comunque non possano essere utilizzati si prende come base imponibile il valore dell’ area fabbricabile.
L’ ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Anche in questo caso la circolare ministeriale fa dei chiarimenti….vediamoli di seguito. Innanzitutto precisa che a differenza dell’ ici, viene assoggettata all’ imposta anche la prima casa con e sue pertinenze. Inoltre cambia anche la definizione di prima casa in maniera più restrittiva.
La legge stabilisce che la prima casa può essere un’ unica unità immobiliare. Ciò significa in poche parole che non si possono dichiarare come abitazione principale più unità immobiliari come accadeva con l’ ici.
Un esempio può essere ad esempio un fabbricato diviso catastalmente in due unità immobiliari (quindi con due rendite catastali autonome) che pur venendo utilizzate di fatto come prima abitazione non potranno godere entrambe dell’ agevolazione prima casa.
Solamente una unità immobiliare potrà usufruire dell’ aliquota agevolata per prima abitazione. L’ altra unità immobiliare sconterà l’ aliquota base per altri fabbricati. Il contribuente potrà scegliere quale delle due unità sarà da considerarsi prima abitazione (ovviamente sarà quella con rendita catastale maggiore)
In questi casi quando di fatto trattasi di unico fabbricato utilizzato interamente come prima abitazione, però catastalmente diviso in due unità immobiliari, il mio consiglio è quello di procedere con una variazione catastale per l’ accorpamento delle due unità immobiliari, creandone dunque una solamente.
A tal proposito vi ricordo che potete contattarmi nel caso abbiate bisogno di un tecnico che vi aiuti nel disbrigo di eventuali pratiche catastali. Potete telefonarmi al 0785/86128 – 339/3600206, oppure potete inviarmi una mail a info@visurnet.com per informazioni.
Un’ altra novità in materia di abitazione principale è che per abitazione principale deve intendersi l’ immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.
Questa norma per evitare l’ elusione dell’ imposta. Infatti due coniugi che hanno residenza nello stesso comune, ma in fabbricati diversi potranno usufruire dell’ aliquota agevolata solamente per una unità immobiliare.
Tale limitazione invece non è prevista per quei coniugi che hanno residenze in comuni diversi ad esempio per motivi di lavoro. In tal caso ogni coniuge potrà usufruire delle agevolazioni per prima casa, quindi aliquota agevolata e detrazioni.
Per quanto riguarda le pertinenze la circolare precisa che l’ unità abitativa principale potrà godere al massimo di n° 3 pertinenze. Le pertinenze dovranno essere obbligatoriamente censite in catasto nelle categorie C2, C6 e C7. Potrà essere considerata pertinenza una sola unità immobiliare per ogni categoria catastale.
Un esempio: supponiamo che il nostro contribuente abbia una prima abitazione alla quale siano collegati due posti macchina o due garage (C6). In questo caso solo un C6 potrà essere considerato pertinenza e quindi godere dell’ aliquota agevolata e detrazione. L’ altro C6 sconterà l’ aliquota ordinaria.
PERTINENZE CONGIUNTE ALL’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Per pertinenza congiunta si intende quella pertinenza (ad esempio una cantina) non accatastata separatamente, quindi senza propri estremi catastali e senza rendita catastale. In questo caso la cantina viene individuata in planimetria catastale assieme all’ unità principale prima abitazione.
Ai fini del calcolo delle pertinenze che possono godere dell’ aliquota agevolata prima casa la cantina, va conteggiata ugualmente, come se fosse un’ unità immobiliare a se stante.
Facciamo un piccolo esempio: Supponiamo che nella planimetria catastale dell’ abitazione principale vengano individuate assieme a questa (quindi visibili nella stessa planimetria o comunque facenti parte della stessa unità immobiliare) una cantina e una soffitta (che rientrano in categoria C2).
In questo caso benché cantina e soffitta non siano unità immobiliari a se stanti, ma ricomprese nell’ unità immobiliare principale ossia prima casa, rientrano comunque nel conteggio delle pertinenze; Per cui in questo caso il nostro contribuente potrebbe usufruire delle agevolazioni per l’ abitazione principale solamente per un’ altra pertinenza di diversa categoria della cantina e soffitta, ad esempio un posto macchina (C6) o C7.
LE DETRAZIONI PER LA PRIMA CASA
Come sappiamo le detrazioni previste per la prima casa consistono in una detrazione fissa di 200 euro. Per chi possiede dei figli a carico con età non superiore ai 26 anni si aggiungono 50 euro di detrazione per ogni figlio.
La circolare chiarisce che per godere dell’ agevolazione dei 50 euro per i figli, questi non debbano aver superato il ventiseiesimo anno di età intendendo che il giorno dopo aver compiuto il ventiseiesimo anno di età si è esclusi dall’ agevolazione.
I figli a carico inoltre devono dimorare abitualmente nell’ abitazione principale ed esservi anche residenti. La maggiorazione della detrazione non può superare il limite di 400 euro (quindi max 8 figli). Ne consegue che l’ importo massimo che si può portare in detrazione sia 200 + 400 e quindi max 600 euro.
In caso di più comproprietari la detrazione si dividerà in parti uguali tra i comproprietari senza tener conto della quota di possesso di ognuno di essi. Esempio se A possiede il 20% e B l’ 80% entrambi godranno di 100 euro di detrazione.
Nella seconda parte di disamina della circolare parleremo di: assegnazione casa al coniuge separato, anziani e disabili residenti in istituti di ricovero, cittadini italiani non residenti nel territorio italiano ecc.
scarica la circolare ministeriale
vedi le istruzioni dettate dal ministero delle finanze
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EX CONIUGI
Nel caso che due coniugi si separino l’ assegnazione della casa a un dei due coniugi è da intendersi a titolo di diritto di abitazione. Questo cosa significa? In poche parole significa che il soggetto passivo diventerà colui che acquisisce il diritto di abitazione.
L’ ex coniuge dunque avrà diritto alla detrazione principale dei 200 euro, all’ aliquota agevolata per abitazione principale e la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio a carico.
Quindi ricapitolando in caso di separazione tra due coniugi, colui che avrà l’ assegnazione della casa (quindi anche se non proprietario della stessa) sarà l’ unico soggetto che si dovrà preoccupare di versare l’ imposta.
ANZIANI E DISABILI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO E ITALIANI RESIDENTI ALL’ ESTERO
Anche in questo caso vi sono state nel periodo scorso molte interpretazioni. Vediamo cosa dice la circolare in merito. La norma in sostanza dice che: i comuni hanno facoltà di considerare abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano stabilito la propria residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata; stessa cosa dicasi per gli italiani non residenti nel territorio italiano che possiedano una casa nel territorio italiano.
Dunque spetta ai comuni con proprio regolamento stabilire quanto detto sopra. Nel caso che i comuni deliberino in questo senso l’ unità immobiliare e quindi il possessore di tali immobili potrà godere delle agevolazioni previste quali detrazione di 200 euro, aliquota agevolata per prima casa e maggiorazione della detrazione in ragione di 50 euro per ogni figlio che non abbia un’ età superiore ai 26 anni.
In questi casi l’ imposta andrà versata interamente al comune…non vi sarà dunque la quota stato. Per quanto riguarda i figli con età inferiori a 26 anni questi dovranno dimorare abitualmente nell’ abitazione nonchè avervi la residenza.
IMMOBILI DATI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE
La circolare chiarisce anche che non sarà più possibile godere delle agevolazioni nel caso in cui l’ abitazione venga data in uso gratuito ad un parente. In questo caso l’ abitazione sconterà l’ aliquota ordinaria prevista per altri fabbricati, senza nessuna agevolazione.
DETRAZIONE PER IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA E DEGLI IACP
La detrazione per abitazione principale va applicata anche alle unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Anche per gli alloggi IACP regolarmente assegnati rimane la detrazione per abitazione principale.
Tali agevolazioni si applicano anche agli altri enti di edilizia residenziale pubblica che abbiano le stesse finalità dello IACP, che siano stati comunque istituiti secondo l’ art. 93 del dpr 24 luglio 1977 n° 616.
Ricordo che in questi casi spetta solamente la detrazione dei 200 euro per abitazione principale, ma non si potrà godere dell’ aliquota ridotta e della maggiorazione dei 50 euro per ogni figlio, in quanto tali immobili sono posseduti da persone giuridiche.
Dunque in definitiva gli enti di cui abbiamo accennato sopra potranno scontare dall’ imposta imu solamente i 200 euro per abitazione principale.
La circolare comunque precisa che potrà essere facoltà dei comuni abbassare l’ aliquota sino al 4 per mille nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES tra i quali rientrano anche gli enti di cui ho accennato sopra.
L’ imposta imu per i soggetti sopra evidenziati andrà a favore ed interamente del comune. Non è prevista dunque la quota per lo stato.
DISPOSIZIONI IMU PER IL SETTORE AGRICOLO
L’ imu prevede delle agevolazioni per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). la definizione la troviamo nell’ art. 1 del d. lgs. n° 99 del 2004. L’ art. in questione individua l’ imprenditore agricolo professionale, in quel soggetto che dedica alle attività agricole di cui all’ art. 2135 del codice civile, in maniera diretta o in qualità di socio di società, almeno il 36% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 36% del reddito globale da lavoro.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere riconosciuta anche a società, cooperative ecc. nel caso che lo statuto preveda come oggetto sociale l’ esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall’ art. 2135 del codice civile e che abbiano i seguenti requisiti:
– nel caso di società di persone almeno un socio deve avere le caratteristiche di IAP. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
– Per le società di capitali o cooperative è necessario che almeno un amministratore socio abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)
Oltre a queste condizioni è necessario che l’ imprenditore agricolo professionale sia iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’ agricoltura.
AGEVOLAZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti come abbiamo specificato sopra alla previdenza agricola si applica per il calcolo della base imponibile il moltiplicatore 75.
Non vengono considerati fabbricabili quei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, così come visto più sopra, sui quali persiste attività agro-silvo-pastorale, coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.
A questo proposito segnalo che se un terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo che comunque ha i requisiti su citati l’ agevolazione si applica a entrambi.
Un’ altra agevolazione riguarda la possibilità scontare l’ imposta secondo delle franchigie di valore.
Ad esempio questo genere di terreni agricoli visti fin’ ora scontano l’ imposta sulla parte che eccede il valore di 6.000 euro con le seguenti riduzioni:
a) del 70% dell’ imposta sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e sino a 15.500
b) del 36% dell’ imposta sulla parte di valore eccedente i 15.500 euro e sino a 25.500
c) del 25% dell’ imposta sulla parte di valore eccedente i 25.500 euro e sino a 32.000
I FABBRICATI RURALI
(in preparazione)
LE AGEVOLAZIONI E LE ESENZIONI
(in preparazione)
LA QUOTA DELL’ IMU RISERVATA ALLO STATO
(in preparazione)
IL VERSAMENTO DELL’ IMU
L’ imposta imu è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’ anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno per 15 giorni viene computato per intero.
Cosa significano queste righe appena scritte? Significa che l’ imu si paga secondo la quota di possesso di un immobile.
Ad esempio se un fabbricato risulta essere di proprietà di due soggetti al 36% ognuno pagherà il 36% dell’ imu totale. Per quanto riguarda il periodo di possesso si va per mesi; ad esempio se abbiamo acquistato il nstro immobile il 15 marzo, l’ imu si pagherà solamente per 10 mesi escludendo dal conteggio gennaio e febbraio.
L’ imu va versata in due rate; quest’ anno (2012), solamente per l’ abitazione principale, è consentito pagare in 3 rate, con scadenza la prima il 16 giugno, la seconda il 16 settembre e la terza il 16 dicembre. Per gli altri immbili si prevede il pagamento in due rate.
E’ anche possibile comunque pagare in un’ unica soluzione (prevista a partire dal 2013) a giugno sempre entro il 16 del mese.
Per il 2012 visto che le aliquote imu non sono ancora definitive non si potrà optare per il pagamento in un’ unica soluzione. Dunque i contribuenti dovranno obbligatoriamente pagare l’ imposta in 2 versamenti (giugno e dicembre). Esclusivamente per la prima abitazione si potrà optare anche per il pagamento in tre rate.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’ IMU
La modalità di pagamento per l’ imposta è prevista attraverso il modello F24. L’ agenzia delle entrate con il provvedimento del 12 aprile 2012 ha provveduto all’ approvazione del nuovo modello F24.
Solo dopoil 1° dicembre 2012 si potrà pagare con bollettino postale che dovrà essere approvato prima di tale data con decreto del ministro dell’ economia e delle finanze.
E’ stato stabilito inoltre che l’ imposta può essere compensata in fase di dichiarazione dei redditi. In questo caso il modello F24 dovrà comunque e sempre essere presentato all’ ufficio postale anche se l’ importo sarà uguale a zero.
ARROTONDAMENTI
La circolare pone dei chiarimenti anche per quanto riguarda gli arrotondamenti delle cifre da pagare. In particolare è previsto che: il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’ euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
La circolare ministeriale precisa comunque che l’ arrotondamento per difetto va eseguito anche se la frazione sia uguale a 49 centesimi. La circolare specifica che l’ arrotondamento va effettuato per ogni rigo del modello F24.
IMPORTI MINIMI DI PAGAMENTO E RIMBORSI
La circolare prende in esame anche gli importi minimi sotto i quali non è previsto il pagamento, nonchè specifica istruzioni sui rimborsi. Vediamoli di seguito.
Per quanto riguarda i versamenti sotto i quali non è previsto il pagamento dell’ imu, la circolare recita che dovranno essere i comuni con proprio regolamento a stabilire questi importi minimi.
Stessa cosa dicasi per i rimborsi. Nel caso che i comuni non ottemperino in merito si applica la normativa già vigente che recita che l’ imu non va versata se l’ importo risulta inferiore ai 12 euro.
Tale importo si riferisce all’ imposta complessivamente dovuta. Questo significa che l’ importo dei 12 euro non si riferisce alla eventuale quota di possesso del contribuente, ma sull’ imposta totale.
Spesso nasce un pò di confusione quando ci sono più comproprietari, perché dopo aver diviso l’ imposta totale per il numero dei comproprietari l’ importo ad esempio è inferiore ai 12 euro. Per dirla breve i 12 euro si considerano prim di effettuare le divisioni tra i vari comproprietari.
esempio:
prima casa – due coniugi – rendita catastale euro 320 – aliquota 4 per mille
Facciamo i calcoli molto rapidamente senza spiegare tutti i passaggi. Nel caso vogliate più informazioni su come si esegue il calcolo del’ imposta e come si compila il modello F24, guardate la sezione “esempi pratici” che trovate nella colonna di sinistra più in alto. Il calcolo comunque si esegue nel seguente modo:
320 x 1,05 x 160 x 0,004 = 215,04
Togliamo da questa cifra la detrazione per prima casa
a) 215,04 – 200 = 15,04
dividiamo per 2, per trovare la cifra che ogni coniuge pagherà
b) 15,04/2 = 7,52
Ecco…la cifra minima sotto la quale non si paga l’ imu, va considerata e rapportata all’ importo che otteniamo subito dopo aver eseguito la detrazione e non dopo aver fatto la divisione per il numero dei comproprietari. Capito il concetto?
Nell’ esempio su riportato quindi l’ imu si paga in quanto la cifra che otteniamo subito dopo la detrazione è di 15,04 euro maggiore dunque dei 12 euro. Se i 15 euro fossero stati 11, ovviamente l’ imposta non sarebbe dovuta.
PAGAMENTI DEI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI IN ITALIA
La circolare ministeriale specifica che per gli italiani non residenti nel territorio italiano, non si potrà più pagare in un’ unica soluzione con scadenza a dicembre come si poteva fare con l’ ici.
Dovranno pagare seguendo le stesse regole dei cittadini italiani residenti in italia, quindi a seconda dei casi in unica rata a giugno, in due rate con acconto a giugno e saldo a dicembre, oppure in tre rate, con prima rata a giugno, seconda a settembre e saldo a dicembre.
L’ unica differenza rispetto ai cittadini italiani residenti in Italia sarà che potranno pagare com’ era già previsto per l’ ici attraverso o vaglia postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in conto corrente e bonifico bancario.
VERSAMENTO IMU PER L’ ANNO 2012
Per l’ anno 2012, a causa dell’ incertezza delle aliquote da applicare, viene stabilito un particolare meccanismo di versamento. I comuni secondo la normativa attuale dovranno prevdere nel loro bilancio le entrate imu, ma vista l’ incertezza nel determinare le aliquote imu si rimane in un limbo sospeso.
La norma prevede inoltre a seconda delle entrate che si avranno dai primi introiti dell’ imposta una eventuale modifica delle aliquote per assicurare comunque il gettito previsto dallo stato per il 2012.
I comuni entro il 30 settembre dovranno deliberare in materia di imu, rendendo pubblico il regolamento e le aliquote. Per i comuni che abbiano comunque deliberato le aliquote, prima del pagamento della prima rata di acconto di giugno, le stesse non potranno intendersi definitive in quanto potrebbero essere modificate dallo stato entro il 10 dicembre 2012, nonché dal comune stesso entro il 30 settembre 2012.
Questa incertezza nelle aliquote fa si che il contribuente non potrà pagare in un’ unica soluzione a giugno. E’ previsto il pagamento in due rate, una a giugno (entro il 16) come acconto e saldo a dicembre (entro i 16). Solamente per la prima abitazione sarà possibile pagare in tre rate: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre.
Visto il grande subbuglio che si è venuto a creare lo stato dispone che nel caso di errori (che ovviamente non siano intenzionali) non vengano applicate sanzioni e interessi. Per quegli errori intenzionali, o comunque per quei pagamenti volutamente inferiori o incompleti sono previste comunque delle sanzioni.
VERSAMENTO IMU PER I FABBRICATI RURALI
(in preparazione)
LA DICHIARAZIONE IMU
(in preparazione)
L’ INDEDUCIBILITA’ DELL’ IMU
(in preparazione)
RAPPORTI TRA IMU E LE IMPOSTE SUI REDDITI
(in preparazione)
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
(in preparazione)
INVIO DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
(in preparazione)
RIASSUNTO DEI PUNTI SALIENTI
vediamo di seguito di riassumere i punti salienti
1) presupposto impositivo: Il presupposto impositivo è il possesso di qualunque immobile compresa abitazione principale e pertinenze della stessa;
2) soggetti passivi: I soggetti passivi sono: proprietario, titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, abitazione, enfiteusi, superficiario, ex coniuge affidatario della casa coniugale, concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
3) La base imponibile: Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si calcola moltiplicando la rendita rivalutata sempre del 5% per il moltiplicatore catastale, variabile quest’ ultimo seconda della cataegoria catastale del fabbricato; per i terreni agricoli, la base imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale rivalutato preventivamente del 25% e moltiplicato per il moltiplicatore 135, per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore sarà 75. Per le aree fabbricabili la base imponibile è dato dal valore di commercio dell’ area stessa. I valori dovranno sempre fare riferimento al 1° gennaio dell’ anno d’ imposta.
4) Le aliquote imu: L’ aliquota base prevista per tutti gli immobili, esclusa prima abitazione e sue pertinenze e fabbricati rurali è del 7,6 per mille; i comuni hanno facoltà di diminuire o aumentare di 3 punti per mille. L’ aliquota prevista per prima abitazione e sue pertinenze risulta del 4 per mille; i comuni hanno facoltà di diminuire o aumentare di 2 punti per mille.
L’ aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali all’ attività d’ impresa agricola è del 2 per mille; i comuni possono abbassare l’ aliquota sino all’ 1 per mille.
5) detrazioni: per la prima abitazione è prevista una detrazione di 200 euro; nel caso i contribuenti abbiano figli a carico con età inferiore a 26 anni per ognuno di essi la detrazione viene maggiorata di 50 euro. Il giorno dopo il compimento del ventiseiesimo anno il figlio a carico viene escluso dal conteggio.
6) i pagamenti: i pagamenti vanno effettuati esclusivamente attraverso il modello F24. Dopo la data del primo dicembre 2012 potranno utilizzarsi i bollettini che dovranno essere approvati dal ministero delle finanze.
7) anziani con residenza in istituti di ricovero e italiani non residenti in italia: I soggetti che trasferiscono la loro residenza presso istituti di ricovero, nonché gli italiani non residenti in italia potranno godere dell’ agevolazione prima casa, nel caso la posseggano ovviamente e che questa non sia data in affitto. Sono previste
le stesse detrazioni dei cittadini italiani residenti appunto in italia, quindi detrazione di 200 euro e 50 euro per ogni figlio a carico con età inferiore a 26 anni. Questi ultimi però dovranno essere residenti e dimorare nel fabbricato che gode delle agevolazioni.
8) quando si paga: esclusa al momento la possibilità di pagare in un’ unica soluzione a giugno (vista l’ incertezza che ancora regna in materia di aliquote) si potrà optare per tutti gli immobili per due rate; una in acconto a giugno (entro il 16 giugno) e saldo finale a dicembre (entro 16 dicembre). Per la prima casa e le sue pertinenze si potrà optare per il pagamento in tre rate: la prima entro il 16 giugno, la secnda entro il 16 settembre e la terza a saldo entro il 16 dicembre.
9) pertinenze della prima abitazione che godono dell’ agevolazione: Le pertinenze che possono godere dell’ aliquota agevolata per prima abitazione e detrazione sono quelle censite al catasto edilizio urbano nelle categorie C2, C6 e C7. Solo una pertinenza per ogni categoria ha diritto alle agevolazioni. In presenza di più pertinenze aventi stessa categoria (ad esempio due C6) il contribuente ha facoltà di scegliere quale pertinenza tra le due adibire a pertinenza prima casa.
10) fabbricati demoliti, incorso di costruzione: Per i fabbricati che risultano demoliti e in corso di costruzione e che comunque non possano essere utilizzati si prende come base imponibile il valore dell’ area fabbricabile.
11) ex coniuge con assegnazione della casa: Nel caso che due coniugi si separino l’ assegnazione della casa a un dei due coniugi è da intendersi a titolo di diritto di abitazione.
Questo cosa significa? In poche parole significa che il soggetto passivo diventerà colui che acquisisce il diritto di abitazione. L’ ex coniuge dunque avrà diritto alla detrazione principale dei 200 euro, all’ aliquota agevolata per abitazione principale e la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ogni figlio a carico.
Quindi ricapitolando in caso di separazione tra due coniugi, colui che avrà l’ assegnazione della casa (quindi anche se non proprietario della stessa) sarà l’ unico soggetto che si dovrà preoccupare di versare l’ imposta.
12) fabbricati dati in uso gratuito a parenti: La circolare chiarisce anche che non sarà più possibile (come lo era per l’ ici) godere delle agevolazioni nel caso in cui l’ abitazione venga data in uso gratuito ad un parente. In questo caso l’ abitazione sconterà l’ aliquota ordinaria prevista per altri fabbricati, senza nessuna agevolazione.
Bene…abbiamo visto più o meno come si pagherà l’ imu per quest’ anno. Se avete bisogno di informazioni più precise visitate le 3 parti dedicate all’ imu. Trovate i link più sotto. Spero che queste notizie vi siano utili. Se trovate qualcosa che non è esatto o se avete dubbi scrivetemi: info@visurnet.com. Più sotto trovate il pulsante +1 nel caso vogliate assegnare un voto positivo…se la pagina vi è piaciuta fateci pure clik sopra….grazie!
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