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Categoria: Imu, imposta municipale unica – Presentazione

BREVI CENNI STORICI E INFORMATIVI, SULL’ IMPOSTA IMU

BREVI CENNI STORICI ED INFORMATIVI SULL’ IMU

Arriva l’ imu ossia imposta municipale unica, anche per il 2014. L’ imu si ricollega all’ imposta municipale propria che è stata emanata con il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n° 23, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Per capire come nasce l’ imu bisogna pertanto capire e sapere ciò che prevede il decreto evidenziato sopra. Vedremo di seguito cosa prevede appunto sia l’ imposta municipale propria che l’ imposta municipale unica.

Va detto in ogni caso che si tratta di imposte e che quindi in parole semplici tendono a colpire il patrimonio. Ricapitolando l’ imposta municipale propria nasce Marzo col decreto del 14 marzo 2011 n° 23. L’ imposta municipale unica (che di fatto sostituisce l’ ici) nasce il 6 dicembre 2011. Vediamo di seguito di analizzare brevemente le due normative. Partiamo dallo spiegare ciò che prevede l’ imposta municipale propria.

L’ imposta municipale propria e imposta municipale unica

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (imposta municipale propria IMP)

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (imposta municipale unica IMU)

LEGGE 22 dicembre 2011, n.214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256) (GU n. 300 del 27-12-2011 – Suppl. Ordinario n.276)

LEGGE 22 dicembre 2011, n.214 con richiami legislativi

Decreto legge del 2 marzo 2012 n° 16

Conversione in legge del decreto 2 marzo 2012
Quelli di cui sopra sono importanti provvedimenti legislativi. Due importanti decreti in materia di imposizione fiscale più la legge di conversione del decreto. Vediamoli di seguito. Con il decreto del marzo 2011 l’ imposta municipale propria sarebbe dovuta entrare nel 2014, ora col decreto di dicembre 2011 il suo ingresso è stato spostato al 2015. Cosa prevede l’ imposta municipale propria? L’ imposta municipale propria di fatto va a sostituire l’ imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) sul possesso di immobili e la ormai famosa ici.

Quindi diciamo che l’ ici sarebbe dovuta sparire nel 2014 e sarebbe dovuta rientrare nell’ imposta municipale propria. Di fatto sarebbe sparito solamente il nome ovviamente in quanto comunque gli immobili sarebbero sempre stati assoggettati all’ imposta che avrebbe cambiato semplicemente il nome.

Questo però riguardava solamente gli immobili che non rientravano nell’ abitazione principale. Quindi l’ imposta municipale propria nata a marzo 2011 e che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2014 (ora l’ ingresso è previsto per i 2015) non prevedeva la tassazione della prima casa. In pratica per dirla in parole semplici il governo berlusconi non prevedeva imposte sulle prime case così come già da diversi anni ormai. Ora nel 2014 l’ imu colpisce anche l’ abitazione principale, ma solo quelle accatastate come fabbricati di lusso cioè in categoria A, A8 e A9.

Ora cos’ è successo durante questi mesi fino ad oggi? (dicembre 2011) E’ successo che a causa della grossa crisi economica ci troviamo in dissesto con le nostre finanze per cui il governo Monti ha deciso di riportare in auge l’ ici anche sulla prima casa. Di fatto però l’ imposta cambierà nome; passerà da ici a imu (imposta municipale unica).

L’ imu rimarrà in vigore sino a tutto il 2014 dopo di che per il 2015 è previsto l’ ingresso dell’ imposta municipale propria (imp) che comprenderà tutto. Quindi nel 2015 dovremmo avere una nuova sigla ossia imp. Ad ogni modo sia che si chiami imp, imu, ici o isi sempre da pagare ci sarà. Non capisco comunque perchè è stata creata l’ imu visto che si prevede sparisca nel 2015…avrebbero potuto lasciarle il nome di sempre ossia ici.

Rivalutazione delle rendite catastali con i nuovi moltiplicatori

Col decreto del 6 dicembre 2011 però oltre a fare resuscitare l’ ici per la prima casa è successo anche qualcos’ altro, ossia sono stati modificati i coefficienti moltiplicatori che sono alla base per il calcolo del valore catastale imponibile per il calcolo dell’ ici….scusate imu :-). Ovviamente la modifica è andata verso l’ alto. Vediamo di seguito le differenze tra i vecchi moltiplicatori e quelli nuovi entrati in vigore il 6 dicemre 2011.

Rispetto al 2012 l’ unica variante nei moltiplicatori riguarda la categoria catastale D esclusi i D/5. Per tutti i fabbricati censiti in categoria catastale D i moltiplicatori passano da 60 a 65. Vengono esclusi da questa modifica i fabbricati censiti in categoria D/5.

Naturalmente, anche per il 2014, vale sempre la regola che prima di moltiplicare per i moltiplicatori la rendita venga rivalutata del 5% per quanto riguarda i fabbricati, mentre per i terreni il reddito dominicale va prima rivalutato del 25%.

Imposta municipale unica
Categoriamoltiplicatori fino al 06/12/2011moltiplicatori dal 06/12/2011
A1100160
A2100160
A3100160
A4100160
A5100160
A6100160
A7100160
A8100160
A9100160
A105080
A11100160
B1140140
B2140140
B3140140
B4140140
B5140140
B6140140
B7140140
B8140140
C13455
C2100160
C3100140
C4100140
C5100140
C6100160
C7100160
D15065
D25065
D35065
D45065
D55080
D65065
D75065
D85065
D95065
D105065
D115065
D125065
E1100100
E2100100
E3100100
E4100100
E5100100
E6100100
E7100100
E8100100
E9100100
Terreni75135*

naturalmente prima di moltiplicare la rendita catastale per i vari coefficienti moltiplicatori, quest’ ultima dovrà sempre essere rivalutata del 5% così come si fa attualmente.Per i terreni invece la rivalutazione del reddito dominicale è del 25%.

* Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Gli immobili interessati o meno dall’ imposta

Aliquote previste per l’ imu

Con l’ introduzione dell’ imu cambiano anche le aliquote vediamole di seguito:

a) abitazione principale

L’ imu per le abitazioni principali è abolita, ad esclusione di quelle abitazioni di lusso e accatastate in categoria A1, A8, A9, che sconteranno l’ imposta.

Per l’ abitazione principale si prevede un’ aliquota base pari al 4 per mille. I comuni avranno la discrezionalità di poterla incrementare sino al 6 per mille o ridurla sino al 2 per mille. Per la prima casa si prevede una detrazione minima di 200 euro più 50 euro per ogni figlio a carico che abbia un’ età inferiore a 26 anni. Le abitazioni principali soggette all’ imu saranno solamente quelle case di lusso, ossia iscritte al catasto nelle categorie A1, A8 e A9. Tutte le altre abitazioni saranno esentate dal pagamento dell’ imu.

b) altri immobili

Per gli altri immobili è prevista un’ aliquota base di 7,6 per mille con possibilità di incrementi (decisi dai comuni) sino a 10,60 per mille e riduzioni sino a 4,6 per mille. E’ possibile inoltre un ulteriore decremento sino al 4 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti ires e immobili locati.

c) fabbricati rurali e strumentali

E qui c’ è una novità per il 2014. I fabbricati rurali strumentali all’ attività sono esclusi dalla tassazione imu.

D) i terreni

L’ imu va a colpire pesantemente anche i terreni agricoli coltivati. Sin’ ora tali terreni godevano di un’ agevolazione dettata dall’ art. 9 del d.l. n° 504/1992 e art. 58 del d.l. n° 446/1997. Con l’ entrata in vigore del decreto del 6 dicembre 2011 tale agevolazione sparisce. Di fatto dunque l’ imu si pagherà per intero anche sui terreni agricoli coltivati. L’ aliquota base da applicare per i terreni sarà del 7,6 per mille con possibilità da parte dei comuni di ridurre o aumentare tale aliquota.

I comuni potranno decidere di ridurre l’ aliquota sino al 4,6 per mille ed incrementarla sino al 10,6 per mille. A tal proposito ricordo che anche i terreni hanno subito degli incrementi del valore catastale, infatti il coeficiente moltiplicatore per il calcolo del valore catastale (base imponibile da moltiplicare per l’ aliquota) passa da 75 a 135. Anche in questo caso prima di moltiplicare il reddito dominicale per 135 (Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75) quest’ ultimo va sempre rivalutato del 25%.

Novità 2014 (IUC, TASI, TARI)

per effetto della legge di stabilità l’ imu che sarebbe dovuta entrare a pieno regime nel 2015, fa il suo ingresso a pieno regime nel 2014. L’ imu ha subito nel tempo e soprattutto nel 2013 importanti modifiche, ultima delle quali ad opera della legge n° 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 639 e successivi (legge di stabilità). Tra l’ altro quest’ ultima legge ha anche istituito la cosiddetta IUC, ossia imposta unica comunale, che comprende l’ IMU, la TASI (tassa servizi indivisibili) e la TARI (tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani).

Cosa ne pensate? Un bel bordello direi :-). Comunque lasciamo perdere e vediamo di capirci qualcosa su sta benedetta IMU, TASI, TARI e IUC.

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