Categoria: Imu, imposta municipale unica – Gli immobili che pagano l’ imu a partire dal 2012
GLI IMMOBILI GRAVATI DALL’ IMU
Il richiamo alla disciplina ici
Il comma 2 del decreto individua il presupposto tributario dell’ imposta municipale propria prevedendo che essa colpisca il semplice possesso degli immobili. Allo scopo di definire gli immobili tassabili la norma fa riferimento all’ art. 2 del decreto legislativo 504/1992. L’ imposta non colpisce gli immobili situati all’ estero, anche se questi saranno soggetti ad una imposta di bollo che si applica con un’ aliquota del 7,6 per mille.
Detta imposta di bollo da applicarsi per immobili situati all’ estero ha poi sue regole particolari. Ad esempio si prevede che il contribuente possa scontare dall’ imposta di bollo eventuali altre tassazioni imposte dallo stato in cui si trova l’ immobile. Per il calcolo del valore ovviamente non viene utilizzato il valore catastale ma si farà riferimento al prezzo di costo di costruzione o prezzo di mercato.
Differenza tra imu e ici: imposizione della prima casa di abitazione
Una differenza notevole tra imu e ici è il fattore prima casa. L’ ici infatti a partire dal 2008 e fino al 2011 non andava a colpire la prima casa a parte alcuni casi come ad esempio le case di lusso.
Con l’ ingresso dell’ imu nel 2012 anche la prima casa sarà assoggettata all’ imposta imu. La nuova normativa tra l’ altro cerca di dare anche un diverso indirizzo manifestato dalla giurisprudenza in merito all’ ici.
Ad esempio nel 2008 la corte di cassazione con la sentenza 25902/2008 stabiliva che due unità abitative contigue, anche se accatastate autonomamente ma utilizzate unitariamente dal contribuente potevano godere dei benefici di legge.
Con l’ imu il contribuente dovrà dimostrare l’ unitaria accatastabilità dei due o più fabbricati per poter estendere a tutti le agevolazioni.
Novità 2014
Per effetto della legge di stabilità 2013 l’ abitazione principale (e relative pertinenze) non è più soggetta al pagamento dell’ imu. Il fabbricato però non deve essere censito al catasto edilizio urbano nelle categorie di lusso quali A1, A8 e A9.
Dunque in definitiva sull’ abitazione principale non è più dovuta l’ IMU, ma un’ altra tassa comunque c’ è e si tratta della TASI (tassa servizi indivisibili)
l’ imposta municipale unica cosa prevedeva in materia di prima casa
Il decreto legge 23/2011 approvato nel marzo del 2011 non prevedeva l’ ingresso di nuove imposte per i fabbricati adibiti a prima casa.
Come abbiamo visto nella pagina di presentazione il decreto prevedeva a partire dal 2014 la nuova imposta municipale propria che in pratica raggruppava al suo interno diverse imposte quindi si può pensare che fosse anche una semplificazione.
In ogni caso ancora non si prevedeva di tassare la prima casa. Il perdurare della crisi economica italiana ed il suo progressivo peggioramento ha indotto il governo Monti ad anticipare in via sperimentale l’ ingresso dell’ imposta municipale propria per avere nuovi introiti e gettito di denaro.
Di fatto si è pensato di reintrodurre la tassazione sulla prima casa reintroducendo l’ imposta con un nuovo nome appunto l’ imu.
Differenza prima casa tra imu e ici
Le regole relative alla prima casa diventano con l’ imu più rigide.
Se infatti quando era in vigore l’ ici si poteva godere dell’ agevolazione prima casa anche per un’ abitazione nella quale non si aveva ufficialmente la residenza (bastava un’ autocertificazione dove si dichiarava che quella determinata abitazione era luogo di dimora abituale) con l’ ingresso dell’ imu ciò non sarà più possibile.
Con l’ imu infatti si dovranno verificare due cose: la prima è che si dovrà dimostrare l’ abituale dimora nell’ abitazione. Nel contempo sarà necessaria anche l’ iscrizione anagrafica.
Pertinenze ai fini imu
Potranno godere delle agevolazioni previste oltre alla prima casa anche le pertinenze che risultino accatastate esclusivamente nella categorie catastali C/2, C/6 o C/7 ossia magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, tettoie, posti auto coperti o scoperti.
Dunque per ogni abitazione adibita a prima casa potranno rientrare come pertinenze una unità immobiliare per ogni categoria catastale sopra citate.
Se ci sono più unità immobiliari come pertinenze ed accatastate con la stessa categoria catastale solo una di queste potrà essere considerata pertinenza. Ad
esempio se in una abitazione vi sono due autorimesse censite in categoria C/6 solo una potrà essere considerata pertinenza e godere delle agevolazioni. L’ altra sconterà l’ imposta per intero.
Gli immobili assoggettati al’ imu
L’ imu va a colpire i seguenti immobili:
1) fabbricati: iscritti o iscrivibile in catasto a partire dalla data di ultimazione dei lavori o da quella in cui si sia iniziato ad utilizzare il fabbricato.
Con la nuova legge di stabilità 2013 sono stati esclusi al pagamento dell’ imu i fabbricati destinati ad abitazione principale, sempre che non rientrino nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso).
2) aree fabbricabili: Si intendono i terreni con potenzialità edificatorie. Non sono compresi i terreni edificabili che siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli che svolgono in prima persona l’ attività agricola su tali terreni
3) terreni agricoli: sono considerati terreni agricoli quelli utilizzati per l’ esercizio dell’ agricoltura.
Chi paga l’ imu
Secondo quanto previsto dall’ art. 9 comma 1 del decreto legislativo 23/2011 (Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l’ attività’ dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e’ il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e’ il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto) i soggetti che dovranno pagare l’ imu sono i seguenti:
1) proprietario o titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili. Quindi ad esempio tra nudo proprietario e usufruttuario sarà quest’ ultimo che dovrà pagare l’ imu
2) il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Quindi pagherà colui che utilizza il bene e non colui che concede (concedente)
3) il locatario (chi utilizza il fabbricato) nel caso di contratto di locazione finanziaria.
Ancora su chi paga l’ imu
Proprietario dell’ immobile, Eredi, Usufruttuario, Titolare del diritto d’uso, Titolare del diritto di abitazione, Enfiteuta, Superficiario, Locatario finanziario, Società di leasing, Locatore, comodante, proprietario del terreno, concessionario su area demaniale, donante con riserva di usufrutto, donatario con proprietà piena, multiproprietario immobiliare, amministratore societario, amministratore condominiale, curatore fallimentare,
Chi non paga l’ imu
rinunciatari dell’ eredità, nudo proprietario, concedente in uso, concedente in abitazione, concedente in enfiteusi, concedente in superficie, locatore finanziario, utilizzatore, locatario o inquilino, comodatario, affittuario del terreno, concedente
Fabbricati non soggetti all’ imu
Secondo quanto già previsto dall’ ici gli immbili che vengono esclusi dal pagamento dell’ i mposta municipale unica (imu) sono i seguenti:
a) fabbricati che rientrano nelle categorie catastali da E1 a E9 cioè quei fabbricati classificati fra gli immobili a destinazione particolare (stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati che costituiscono fortificazioni e loro dipendenze, semafori, torri per rendere d’ uso pubblico l’ orologio comunale, fari, fabbricati destinati all’ esercizio di culto, cimiteri, seplcri e tombe di famiglia.
b) fabbricati a destinazione culturale ex art. 5-bis dpr 601/1973;
c) fabbricati destinati esclusivamente all’ esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della costituzione in tema di libertà religiosa e loro pertinenze;
d) fabbricati di proprietà della santa sede;
e) fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali era prevista l’ esenzione d’ imposta locale sul reddito (ilor oggi abrogata) dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
f) terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina delimitate ai sensi dell’ articolo 15 della legge 984/1977;
g) immobili di proprietà di enti religiosi e non commerciali se adibiti a finalità non esclusivamente commerciali;
L’ art. 9 del decreto legislativo 23/2011 rispetto alla normativa ici già non richiamava però alcune delle fattispecie di esenzione previste dall’ articolo 7 del decreto legislativo 504/1992 ossia:
immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili recuperati e destinati ad attività di assistenza.
Tali esenzioni dunque non valgono nemmeno nel contesto dell’ imu sperimentale. Dovrebbe invece continuare ad applicarsi ciò che prevede l’ art. 59 del decreto legislativo 446/1997 che dice: con regolamento adottato a norma dell’ art. 52 del decreto legislativo 446/1997 i comuni possono disporre l’ esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
i terreni agricoli esenti e quelli esclusi dall’ imu
Nell’ elenco allegato alla circolare ministeriale del ministero delle finanze 14 giugno 1993 n° 9 sono indicati tutti i comui esenti dall’ ici (e oggi dall’ imu).
Fate attenzione a proposito della circolare su menzionata alle annotazioni eventuali accanto ai nomi dei comuni. Infatti se accanto al nome del comune non vi è nessuna annotazione significa che l’ esenzione è prevista per tutto il territorio comunale. Se invece vi è l’ annotazione parzialmente delimitato (pd) significa che la non applicazione dell’ imposta è solo per una parte del territorio comunale. Sarà onere del contribuente informarsi a riguardo.
Sempre a riguardo di tale circolare su citata sono esclusi i terreni che hanno le caratteristiche di aree edificabili. Tali aree fabbricabili infatti non vanno considerate come terreni agricoli ma appunto come aree edificabili e quindi con un valore ben più alto. Vi è comunque l’ eccezione di tali aree edificabili che siano di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli e che utilizzano le aree ai fini aziendali.
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