I.C.I. immobili esenti da ici
BY GEOMETRA PINO CADDEO
I.C.I. l’ Imposta comunale sugli immobili
I.C.I. immobili esenti da ici
IMMOBILI ESENTI DA ICI
Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge.
I casi di esenzione sono i seguenti:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esculisamente ai compiti istituzionali ( i comuni possono estendere l’ esenzione anche agli immobili non destinati ai compiti istituzionali, a norma dell’art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 );
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’ 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;