I.C.I. e detrazione per abitazione principale
BY GEOMETRA PINO CADDEO
I.C.I. l’ Imposta comunale sugli immobili
I.C.I. e detrazione per abitazione principale
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
I comuni possono deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per l’abitazione principale. La detrazione “prima casa” passa da Euro 92,96 (lire 180.000) ad Euro 103,29 (lire 200.000), va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere divisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali fra loro (legge 24 ottobre 1996 n. 556; legge 662/96, art. 3, comma 55).
La detrazione prima casa va riconosciuta all’abitazione sfitta di anziani e disabili ricoverati permanentemente (con la residenza) in ospedali o istituti (legge 662/96, art. 3, comma 56).
Per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, i comuni possono ridurre l’imposta del 36% o, in alternativa, elevare la detrazione per abitazione principale fino ad Euro 258,23 (lire 500.000) ed anche oltre (legge 9 maggio 1997 n. 122; dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, art. 58, comma 3).
Anche per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale degli assegnatari, nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari, sono previsti sconti Ici prima casa (legge 24 ottobre 1996 n. 556).
Per i cittadini italiani residenti all’estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera “adibita ad abitazione principale”, a condizione che non risulti affittata (art. 1, comma 4-ter del Dl 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75).
I comuni in forza dell’art. 59 del dlgs 446/97 hanno la facoltà:
di considerare parte integrante dell’abitazione anche le sue pertinenze (ad esempio garage o box o posto auto, soffitta, cantina), pur se distintamente iscritte in catasto.
di considerare quali abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.