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I.C.I. chi deve pagare l’ imposta

BY GEOMETRA PINO CADDEO

I.C.I. l’ Imposta comunale sugli immobili

Chi deve pagare l’ ici

CHI PAGA L’I.C.I.?

Non tutte le persone fisiche sono soggette al pagamento dell’imposta comunale suggli immobili.

La legge prevede diversi casi all’interno dei quali alcune persone non devono pagare alcun ché. Di seguito si presenta un elenco delle persone che devono o non devono pagare.

CHI PAGA L’ICI.

– proprietario dell’immobile, dell’area fabbricabile o di un terreno agricolo
– chi gode del diritto di usufrutto di un immobile
– chi gode del diritto di enfiteusi o diritto di superficie
– concessionario di immobili ubicati su aree demaniali
– locatore
– comodante
– chi concede in affitto un terreno
– coniuge a cui in caso di separazione viene assegnato l’alloggio di famiglia
– i soci di una cooperativa edilizia
– chi gode di alloggio iacp

CHI NON PAGA L’ICI.

– nudo proprietario di un bene immobile (casa, terreno ecc.)
– l’inquilino di un fabbricato
– comodatario
– affittuario di un terreno

Gli elenchi di cui sopra contengono diverse terminologie; vediamo di spiegare meglio per chi non lo sapesse cosa significano tali termini, almeno per quelli che forse sono meno conosciuti..

proprietario dell’immobile

Il proprietario dell’immobile è colui che gode pienamente del bene. Può disporre del bene come meglio crede.

nudo proprietario e usufruttuario

il nudo proprietario è sempre collegato con l’usufruttuario. Chi è l’usufruttuario e chi è il nudo proprietario? L’usufruttuario è colui che gode del bene senza però esserne pienamente proprietario. In poche parole dispone del bene però ad esempio non può rivenderlo o apportare modifiche senza il consenso di colui che ha la nuda proprietà.

E’ sovente il caso in cui un genitore lasci la nuda proprietà di una casa ad un figlio, riservandosi però il diritto di usufrutto sulla stessa fino alla morte. In tal caso il genitore potrà continuare tranquillamente ad abitare nella casa. Il nudo proprietario, ossia il figlio potrà ricongiungere sia l’usufrutto che la nuda proprietà al momento della morte del genitore, diventando così pieno proprietario. L’usufruttuario è soggetto al pagamento i.c.i

inquilino e locatore

L’inquilino è colui che gode di un bene altrui, ad esempio una casa e per questo paga un canone d’affitto al locatore. L’inquilino non è soggetto al pagamento i.c.i. il locatore è colui che essendo proprietario di un immobile decide appunto di darlo in affitto.

comodatario e comodante

Il comodatario è colui che riceve ad esempio una cosa in prestito e quindi il diritto di usare quella determinata cosa in modo gratuito. Il comodatario non è soggetto al pagamento i.c.i. il comodante è chiaramente colui cha lascia la cosa in prestito

Come si calcola l’ici

Per il calcolo dell’Ici bisogna conoscere la rendita catastale dell’immobile in vigore al 1° gennaio dell’anno d’imposta. La rendita catastale si può desumere da una precedente dichiarazione Ici o Irpef oppure, in mancanza, da una recente visura catastale.

Se il fabbricato non è ancora accatastato per il calcolo si può utilizzare la rendita attribuita a fabbricati similari (la cosiddetta rendita presunta).

La rendita catastale, o quella presunta, deve essere aumentata del 5 per cento e poi moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda del tipo di immobile, ottenendo in questo modo la base imponibile.

Il coefficiente da applicare è pari a:

100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (categorie catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1)

50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria D)

34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Prima di moltiplicare la rendita per il coeficiente 100 è necessario in base alle ultime disposizioni rivalutare la stessa del 5%. Vedi esempio di calcolo ici

L’imposta dovuta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota – variabile tra il 4 e il 7 per mille – deliberata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile, sottraendo poi la detrazione per l’abitazione principale.

Le eccezioni

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto moltiplicato per 75, e successivamente aumentato del 25 per cento.