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Categoria: Edilizia e agevolazioni – Riacquisto prima casa

RIACQUISTO PRIMA CASA

L’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 attribuisce un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto che abbia fruito dell’agevolazione “prima casa”.

Il riconoscimento di tale credito d’imposta è a favore di coloro che acquistano “entro un anno dal’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis al’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro dell’imposta di registro” (Circ. 19/E del 2001, par. 1.1.)

Il credito d’imposta attribuito dalla legge n. 448 del 1998 ha carattere personale e spetta ai contribuenti che provvedono ad acquisire un’altra casa di abitazione non di lusso “a qualsiasi titolo”, entro un anno dalla vendita dell’immobile per il quale si è fruito del regime di favore, sia ai fini dell’imposta di registro che ai fini dell’iva.

Stante la formulazione della norma attributiva del credito d’imposta, è possibile pertanto fruirne sia per gli acquisti a titolo oneroso che per i trasferimenti a titolo gratuito disposti per atto di donazione.

Il credito d’imposta compete anche nel’ipotesi in cui un soggetto acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta, considerando che la legge in commento prevede che l’acquisto del nuovo immobile possa avvenire a 35 qualsiasi titolo (cfr. circolare n. 19/E del 1^ marzo 2001).

Nel caso del contratto di appalto, come precisato nella menzionata circolare 19/E del 2001, per fruire del credito d’imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l’applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e registrato.

Per fruire del credito d’imposta é necessario che l’acquisto della prima casa di abitazione, oggetto della successiva vendita, sia avvenuto a titolo oneroso.

Pertanto, non godrà del beneficio in esame l’alienazione di un’abitazione pervenuta al venditore per atto di donazione o di successione per la quale sia stata corrisposta l’imposta sulle successioni e donazioni, ancorché a suo tempo il donante o il de cuius l’abbia acquistata avvalendosi dell’agevolazione “prima casa”.

Tale conclusione è motivata dal’espresso riferimento recato dal’articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998, al’imposta di registro e al’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, quale presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta.

La predetta regola subisce, però, un’eccezione nel’ipotesi in cui il destinatario del trasferimento di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi (compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi) sia un soggetto diverso dal coniuge, dal parente in linea retta o da quello entro il quarto grado, ed il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore al’importo di euro 180.759,91 (350 milioni di lire). In tal caso, infatti, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 383 del 2001, detti atti sono soggetti “… alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso…”.

Ne consegue che in questa ipotesi l’atto di trasferimento sconta l’imposta di registro, ancorché nella misura ridotta qualora il beneficiario, sussistendone le condizioni, renda in atto le dichiarazioni previste nella richiamata nota II-bis. In caso di successiva vendita e riacquisto entro un anno di altra “casa di abitazione non di lusso”, l’acquirente, ancorché abbia ricevuto l’immobile per donazione o successione, potrà avvalersi del credito d’imposta di cui al’articolo 7 della legge n. 448 del 1998.

Riassumendo quanto precisato in precedenza, come già ricordato peraltro nella Circolare 19/E del 2001, il credito d’imposta in esame non spetta nelle seguenti ipotesi:

– se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”;

– se l’immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo quanto in precedenza precisato;

– se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti “prima casa” di cui alla nota II bis dell’articolo 1 della Tariffa del T. U. registro;

– se il contribuente è decaduto dal’agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito.

Per fruire del credito d’imposta é necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nel’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dal’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.

Pertanto, l’atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota II–bis) al’articolo 1 della tariffa, parte prima, lettere b) e c), del Testo Unico Registro, l’espressa richiesta del beneficio in argomento con l’indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito.

L’importo del credito è commisurato al’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta sul primo acquisto agevolato e non può essere superiore al’imposta di registro o al’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.

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