Categoria: Edilizia e agevolazioni – Atto integrativo
ATTO INTEGRATIVO
Merita una breve riflessione, infine, l’ipotesi in cui le dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per fruire dell’agevolazione in esame non siano state rese nel’atto di compravendita, bensì in uno specifico atto integrativo che rechi le predette dichiarazioni.
In passato sul’argomento si è espressa la Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, che con la risoluzione del 25 luglio 1986, n. prot. 220478, ha fatto presente che “… sebbene l’atto integrativo (rectius atto di rettifica) … tragga spunto dalla dichiarazione di parte intesa a conseguire i benefici in argomento, non può negarsi al predetto documento la natura di atto notarile che, per dichiarazione dello stesso pubblico ufficiale rogante, si integra con il precedente rogito…”.
Con la predetta risoluzione, quindi, è stata riconosciuta la possibilità di integrare anche successivamente l’atto di compravendita qualora nello stesso non sia stata resa la dichiarazione prescritta dalla legge per avvalersi dell’agevolazione “prima casa”.
In conclusione, deve riconoscersi la possibilità che, con atto successivo il richiedente renda le dichiarazioni previste dalla legge ed erroneamente omesse nel’atto di acquisto. Ciò che conta per l’applicazione del beneficio fiscale in parola è che la dichiarazione di sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi al momento della stipula dell’atto di trasferimento sia resa in atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche.
Riconosciuta la possibilità che l’originario atto di compravendita possa essere integrato delle dichiarazioni necessarie a fruire del regime di favore, consegue che, anche l’atto con il quale si acquista una nuova abitazione dopo l’alienazione della “prima casa” precedentemente acquistata con i benefici, possa essere integrato degli elementi richiesti per ottenere l’agevolazione e della relativa documentazione.
Pertanto, in tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta di cui al’articolo 7 della legge n. 448 del 1998, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti (cfr. risoluzione 12 marzo 2002, n. 84/E).
La possibilità di richiedere l’applicazione del regime agevolato “prima casa” attraverso la presentazione di un atto successivo “integrativo” era già stata riconosciuta in ordine alla tassazione delle sentenze che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento.
Infatti, con la Circolare 16 ottobre 1997, n. 267 la scrivente, riconoscendo la possibilità di applicare l’agevolazione prima casa in sede di tassazione della sentenza dichiarativa dell’usucapione, sotto il vigore del D.L. 20 maggio 1993, n. 155 (possibilità oggi non più consentita in base alle nuove disposizioni in materia di agevolazione “prima casa”) aveva precisato che l’agevolazione poteva essere richiesta dal contribuente mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme.
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