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Categoria: Detrazione fiscale sulla casa – Domande e risposte sulla detrazione del 36%

DOMANDE E RISPOSTE SULLA DETRAZIONE DEL 36%

Di seguito si cerca di risponedere ad alcune domande che sicuramente saranno tra le più frequenti per coloro che vogliono usufruire della detrazione del 36%.

• cosa è necessario per usufruire della detrazione del 36%?

Con la finanziaria 2005 è stato prorogato il termine per poter usufruire dell’agevolazione sino al 31 Dicembre 2006 . L’importo massimo deducibile è di € 48.000.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario osservare i seguenti adempimenri:

– Invio comunicazione inizio lavori al nuovo centro operativo di Pescara: La comunicazione va redatta su apposito modello e spedita con raccomandata, meglio se con ricevuta di ritorno.

Alla comunicazione è necessario allegare la seguente documentazione:

1) Copia della concessione o autorizzazione edilizia

2) I datai catastali. Se il fabbricato non risulta ancora denunciato all’ufficio tecnico erariale è sufficiente allegare la domanda di accatastamento.

3) Fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ici a partire dal 1997, sempre che l’imposta sia dovuta. Se la richiesta viene inoltrata da un inquilino (soggetto non soggetto all’ici) non è necessario allegare le ricevute. Per i lavori su parti comuni condominiali non sono necessarie tali ricevute.

4) Nel caso che l’agevolazione è richiesta da un affittevole è necessaria la copia della dichiarazione o autorizzazione con la quale il proprietario da il consenso affinchè il fabbricato sia soggetto ai lavori di ristrutturazione.

I contribuenti che richiedono l’agevolazione possono sostituire la documentazione succitata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso della documentazione necessaria.

La dichiarazione è esente da imposta di bollo.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

2) Comunicazione alla ASL

Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell’impresa che esegue i lavori deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

• natura dell’intervento da realizzare;

• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

• data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL.

• ci sono altri adempimenti?

Gli altri adempimenti sono da farsi a lavori ultimati e sono:

per i lavori di importo superiore a € 51.645,69, è necessaria una dichiarazione di esecuzione dei lavori da parte di un professionista abilitato (geometra ecc.) o da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori.

Tale dichiarazione deve essere inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il contribuente detrae la prima rata;

è necessario conservare tutte le fatture e ricevute fiscali inerenti le spese sostenute e le ricevute dei bonifici.

• come vanno fatti i pagamenti?

Per usfruire della detrazione occore che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario. Dal bonifico deve risultare:

– la causale del versamento
– il codice fiscale del soggetto ed il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Se l’agevolazione viene richiesta da più soggetti il bonifico deve contenere i codici fiscali di tutti coloro che sono interessati.

Se il bonifico bancario contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione viene riconosciuta agli altri aventi diritto se questi indicano nell’ apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico bancario.

Se i lavori interessano parti comuni di un condominio oltre che il codice fiscale del condominio bisogna indicare anche quello dell’amministratore che provvede al pagamento.

Ricordiamo che tutte le spese detraibili vanno pagate tramite bonifico. Sono escluse da tale tipo di pagamento solamente le spese per: oneri di urbanizzazione (Bucalossi), spese per i professionisti (progettisti e direttori lavori).

• si può essere esclusi dai benefici?

Si può essere esclusi dai benefici nei seguenti casi:

– la comunicazione non viene inviata preventivamente al Centro di Servizio;

– la comunicazione è priva dei dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);

– non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;

– in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;

– non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;

– non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;

– non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;

– per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi;

– non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’A.s.l. competente, quando obbligatoria;

– non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;

– il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;

– le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;

– vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.

È opportuno precisare che la mancata allegazione dei documenti o l’inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provveda entro il termine indicato dall’Ufficio.

Inoltre, in relazione alle violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi dell’art.4 della legge n.15 del 1968.

• qual’è la cifra massima detraibile?

la cifra massima detraibile ammonta a 48.000 euro per singola abitazione.

• è possibile eseguire i lavori in economia diretta?

I lavori possono essere svolti direttamente dalla persona che richiede l’agevolazione. In questo caso però si potranno dedurre solamente le spese relative all’acquisto dei materiali.

• quali lavori rientrano nelle agevolazioni?

I lavori che rientrano nelle agevolazioni sono elencati dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Più nello specifico, la detrazione spetta per quei lavori di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:

• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNI-CIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);

• le spese per l’acquisto dei materiali;

• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

• gli oneri di urbanizzazione;

• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

• cosa si intende per lavori di straordinaria manutenzione?

Si considerano lavori straordinari quelli necessari per eseguire opere o modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Esempio: l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.

• cosa si intende per lavori di ordinaria manutenzione?

Per lavori di ordinaria manutenzione si intendono:

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.

Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condòmino in base alla quota millesimale.

• cosa si intende per lavori di restauro e risanamento?

I lavori di risanamento e restauro sono qugli interventi che mirano a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

Alcuni esempi di tali lavori sono: gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

• quando si può usufruire dell’aliquota iva al 10%

I lavori per cui ancora si potrà scontare l’ IVA al 10% sono i seguenti:

– lavori di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr n. 380/2001, se eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica

– lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr n. 380/2001, se eseguiti in dipendenza di un contratto di appalto

– interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr n. 380/2001.

• si deve spedire la comunicazione di inizio lavori?

No non è più necessaria dal maggio 2011.

• nel caso di decesso le agevolazioni passano agli eredi?

Si!

Nel caso che il soggetto che gode di agevolazione venga a mancare l’agevolazione viene trasferita in modo automatica ai suoi eredi.

La Finanziaria 2003 ha pero’ ulteriormente precisato che in caso di trasferimento dell’immobile ristrutturato mediante atto tra vivi o per successione, nel primo caso, le detrazioni non interamente fruite dal venditore spettano al soggetto cui viene trasferito l’immobile, anche quando questi è, ad esempio, un donatario; nel caso di successione invece le detrazioni competono solo nel caso in cui l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile

• spetta la detrazione del 36% per costruire il box di pertinenza?

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 la detrazione dall’IRPEF, nella misura del 36%, spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprieta’ comune.

La norma richiede, quale condizione essenziale per usufruire della detrazione la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo (bene principale) ed il box.

Con circolare n. 121/E dell’11 maggio 1998 e’ stato affermato che la detrazione compete anche al promissario acquirente dell’immobile alle condizioni pero’ che sia stato regolarmente stipulato un compromesso di vendita dell’unita’ immobiliare, che per detto compromesso sia stata effettua la registrazione presso l’Ufficio competente e che gli estremi della registrazione siano indicati nel modulo di comunicazione da presentare al centro di servizio.

Anche nel caso in esame, alle condizioni suddette, si ritiene che la stipula del preliminare per l’assegnazione e la vendita, di entrambi gli immobili, quello abitativo e la relativa pertinenza, consenta di effettuare la detrazione d’imposta delle spese sostenute per la realizzazione del box.

Per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale si ritiene che non rileva, nel caso in esame, la circostanza che gli immobili non siano ancora stati realizzati in quanto la destinazione funzionale del box, al servizio dell’abitazione da realizzare risulta dal contratto preliminare di assegnazione.

Si richiama, inoltre, quanto precisato in occasione della videoconferenza sul modello 730 dell’anno 2000 (circ. 95/E del 12.05.2001) in merito alla rilevanza che assume, ai fini della detrazione in esame, la costituzione del vincolo pertinenziale.

In tale occasione e’ stato, infatti affermato che acquistando contemporaneamente casa e box da immobiliare o da cooperativa compete la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box. (Circ. 55/E del 14/6/2001)

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