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Categoria: Mutuo e banca – Jus variandi

Jus variandi. Facoltà di cambiare tassi

È la facoltà riconosciuta alla banche di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi e di altre condizioni di contratto.

È disciplinato dall’art. 118 del d.lgs. 385/1993 (Testo Unico delle Leggi Bancarie) – come modificato dall’art. 10 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 2006, n. 248. In sintesi, è riconosciuta alle banche la facoltà di variare le condizioni previste dal contratto.

Questo NON SIGNIFICA che il cliente debba accettare supinamente tutte le variazioni. La banca deve comunicare la variazione secondo determinate regole;

Deve farlo in forma scritta E DEVE DARNE PROVA;

In caso di variazione del tasso di interesse, deve variare anche il tasso a favore del cliente; Qualunque variazione deve essere fondata su un “giustificato motivo”, che deve intendersi nel senso di dover dimostrare che determinati eventi abbiano “comprovabile effetto” sul rapporto bancario.

Alcune pronunzie giurisprudenziali sul “giustificato motivo”:

Cass. civile, sez. I, 21 maggio 2008, n. 13051

“Per escludere la vessatorietà della clausola che riserva alla banca “la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente” è insufficiente che l’esercizio di dette facoltà, per il caso delle variazioni in senso sfavorevole al correntista, sia espressamente subordinato al solo rispetto delle prescrizioni del T.U.B.;

E’ invece necessario – ex art. 1469 bis comma 5 c.c. – che la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, nei rapporti fra banca e consumatori, sia espressamente condizionata alla ricorrenza di un giustificato motivo”

Tribunale Roma, 21 gennaio 2000,

Sono vessatorie le clausole inserite nei contratti con i consumatori che – anche in forza di una clausola di indicizzazione – attribuiscono alla banca il potere unilaterale di modificare le condizioni economiche del rapporto senza obbligo di immediata comunicazione al cliente, e le clausole che attribuiscono alla banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni giuridico – normative del rapporto nei contratti a tempo indeterminato anche in assenza di un giustificato motivo.

Non rappresenta riferimento ad un giustificato motivo il generico rinvio alle “proprie necessità organizzative”.

È fondamentale sapere che sia per gli interessi, che per le commissioni a qualunque titolo, che per le spese dei conti correnti (spese fisse, chiusura trimestrale, tenuta conto, per operazioni) devono esistere precise previsioni contrattuali, che permettano al cliente di comprenderne non solo la quantificazione, ma anche i criteri utilizzati dalla banca per il calcolo delle stesse; la mancanza di tali convenzioni – che devono essere rigorosamente per iscritto – comporta la nullità delle stesse.

Per concludere:

un’eventuale azione di tutela nei confronti di una banca avrebbe altissime probabilità favorevoli di accoglimento; gli importi potrebbero essere rilevanti l’istituto non fosse in grado di produrre il contratto originario di c/c, oppure esistessero scritture firmate da una sola delle parti ( caso frequentissimo ) e come tali invalide. Tale circostanza determinerebbe l’accoglimento di tutte le tesi prospettate con la presente nota.

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