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Categoria: Mutuo e banca – I giorni di valuta

I giorni di valuta

Anche questo artifizio contabile rientra, a buon diritto, nel novero delle “ruberie storiche” operate dalle banche nei rapporti di conto-corrente.

Il giorno valuta è la data dalla quale decorrono gli interessi, attivi e passivi. Secondo la legge ( e secondo la logica ) il correntista ha diritto agli interessi dal giorno in cui la banca ottiene la disponibilità del denaro per un versamento del cliente; di converso, lo stesso correntista deve pagare gli interessi dal momento in cui la banca perde il proprio denaro per cederglielo, a fronte di un prelevamento, del pagamento di un assegno, di un bonifico, etc.

Prassi costante delle banche è di anticipare gli addebiti e di posticipare gli accrediti.

Facciamo degli esempi:

Se un correntista firma un assegno in data 1 giugno, questo arriverà al proprio sportello il 3 o 4 giugno, giorno in cui la banca lo pagherà e perderà, quindi, il proprio denaro; sull’ estratto conto il cliente si troverà l’addebito dell’assegno con data 1 giugno e gli interessi passivi decorreranno da quel giorno.

Se, invece, si versa in assegno in data 1 giugno, la banca ne ottiene l’accredito sui propri conti il giorno dopo, per i meccanismi delle stanze di compensazione; l’accredito al cliente avverrà, secondo che si tratti di un assegno su piazza o fuori piazza, con valuta a 4 o 6 giorni.

Risulta evidente che maggiori sono i movimenti effettuati sul conto e maggiori saranno le perdite per il correntista.

Le regole di attribuzione dei “giorni valuta” alle singole operazioni devono essere oggetto di specifica pattuizione scritta ( cosa che avviene molto raramente ).

L’assenza di contratti sottoscritti dalle parti rende nulla la previsione dei “giorni valuta” ed il cliente matura il diritto al riconteggio degli interessi, sia dare che avere.
Anche su questo argomento sono numerose le sentenze sanzionatorie nei confronti delle banche, con condanna alla restituzione del maltolto.

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