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Categoria: Mutuo e banca – I tassi da usura

Il tasso d’ usura

In questa sede tralasceremo gli aspetti penali dell’usura ( anche se pure questo aspetto riguarda le banche: nello scorso mese di maggio, il GUP presso il Tribunale di Latina ha rinviato a giudizio per usura ben 4 responsabili di filiale per le condizioni applicate ad un cliente ).

Prima del 1996, perché si configurasse usura doveva esserci l’approfittamento dello stato di bisogno della vittima.

Con la legge 108/1996 (legge antiusura) si è invece stabilito che UN TASSO È SEMPRE USURARIO QUANDO SUPERA IL COSIDDETTO TASSO SOGLIA.

Per la determinazione di tale tasso, tutti gli intermediari creditizi ( banche, finanziarie, società di leasing o di factoring etc. ) forniscono alla Banca d’Italia la specifica di tutti i tassi applicati ai singoli clienti, per scaglioni di importo.

La Banca d’Italia ne ricava, sempre per scaglioni di importo, la media e la comunica al Ministero del Tesoro che, ogni 3 mesi emette un decreto di fissazione del Tasso Soglia dell’Usura, che è pari al tasso medio aumentato della metà.

Esempio: Tasso Medio 10%; Tasso Soglia: 10 + 5 = 15%

Ma le lobbies non dormono mai.

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l’art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

Rispetto all’esempio riportato sopra, il nuovo tasso usurario diventa:

Tasso Medio 10%; Tasso Soglia: 10 + 2,5 + 4 = 16,5

Tale variazione è stata chiesta , ed ottenuta, per cercare di tamponare gli effetti di una serie quasi infinita di sentenze che hanno dichiarato usurari i tassi applicati dalla stragrande maggioranza degli Istituti Bancari.

L’art. 4 della citata legge 108/96 recita testualmente:

Il secondo comma dell’articolo 1815 del codice civile é sostituito dal seguente:

“se sono convenuti interessi usurari, la clausola é nulla e non sono dovuti interessi”.

In termini pratici, in caso di superamento del tasso soglia la banca deve restituire tutto quanto addebitato per interessi, commissioni a qualsiasi titolo e spese. Oltre al pagamento dei danni che, in caso di usura, non devono essere provati, ma sussistono “ipso facto”.

Sono numerosi i casi di clienti con saldo “ufficiale” a debito, che si sono visti riconoscere un credito nei confronti della banca.

TUTTI I CORRENTISTI DOVREBBERO SOTTOPORRE I LORO RENDICONTO BANCARI ALL’ ATTENTA ANALISI DI UN ESPERTO

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