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Dichiarazione di successione e agevolazione prima casa

Al’ interno di questa pagina parliamo di Agevolazione prima casa in successione. Vediamo come e quando si può richiedere.

Quando all’ interno dell’ asse ereditario vi è un immobile (che non abbia caratteristiche di lusso) (o più, in caso di più eredi) che andrà destinato come prima casa si possono richiedere le agevolazioni per la prima casa.

Le agevolazioni consistono nel pagare l’ imposta ipotecaria e catastale in maniera fissa (Attualmente, 200,00 euro per ciascuna imposta) invece che applicare le percentuali, rispettivamente del 2% e 1% sul valore dell’ immobile.

Vi ricordo anche, che, in merito ai minimi d’ imposta da pagare bisogna sempre fare riferimento, agli importi che erano in vigore al momento dell’ apertura della successione, ad eccezione di quelle successioni apertesi nel periodo che va dal 25/10/2001 al 03/10/2006, per le quali i minimi d’ imposta da pagare faranno riferimento agli importi in vigore al momento della presentazione e non a quelli vigenti al momento dell’ apertura della successione.

Tra parentesi ricordo che rimangono da pagare (sempre) la tassa ipotecaria e l’ imposta di bollo. Queste due imposte vanno sempre versate. In ultimo ci sarebbero anche i tributi speciali da versare.

Prima di continuare vorrei fare una piccola precisazione a seguito di un quesito che mi è stato posto in questi giorni e più precisamente vorrei far presente che sull’ immobile destinato a prima casa e quindi che gode delle agevolazioni le imposte vanno pagate una sola volta da tutti gli eredi compresi anche quelli che non godranno la casa come prima abitazione.

Il quesito che mi è stato posto era più o meno il seguente:

“le imposte agevolate di 200 + 200 euro valgono solo per colui che andrà ad abitare la prima casa? Mentre gli altri eredi che hanno già un’ abitazione pagano le imposte del 2% e 1%?”

A questo quesito rispondo dicendo che è sufficiente che vi sia almeno un erede che ha i requisiti necessari per l’ agevolazione affinché le imposte da pagare siano solo e sempre di 200 + 200 euro.

Nessun’ altra imposta va pagata su quel fabbricato. Se mai le imposte del 2% e 1% si pagheranno sugli altri eventuali immobili (terreni o urbani) che non saranno adibiti a prima casa.

Aggiungo inoltre che per godere dei benefici prima casa non è obbligatorio andare a vivere nella casa per la quale si chiedono i benefici, ma è sufficiente avere o trasferire eventualmente la residenza nel comune in cui si trova la casa stessa.

Ad esempio è possibile per un erede che gia abbia o che intenda trasferire la residenza nel comune dove si trova la casa per la quale si chiedono le agevolazioni, affittare la casa stessa ad altre persone.

Può godere delle agevolazioni prima casa e successivamente affittarla, l’ erede che pur non trasferendo la residenza appartenga alle forze dell’ ordine (polizia, carabinieri ecc.)

Requisiti per godere delle agevolazioni prima casa

Fatta questa breve precisazione, ricordo che per poter godere dell’ agevolazione sulla prima casa l’ erede deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti specifici di seguito elencati:

1) essere residente nel comune in cui insiste l’ immobile di cui si chiede l’ agevolazione;

2) in caso non si abbia la residenza dichiarare di portarla entro 18 mesi dalla data di apertura della successione (data di morte del de cuius) nel comune in cui insiste l’ immobile per cui si chiede l’ agevolazione prima casa;

3) di prestare attività lavorativa nel comune in cui si trova l’ immobile per cui si chiede l’ agevolazione.

I requisiti su citati andranno resi su apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge (vedi schema per richiesta agevolazione prima casa).

L’ esempio di richiesta agevolazione prima che vi ho postato poco sopra dal primo gennaio 2014 è cambiata nel punto 4. Ora non si dichiara più quanto riportato sotto:

4) che l’immobile prima descritto rientra tra le case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 218 del 27 agosto 1969;

Questa dichiarazione ora non viene più resa. Ora non si fa più riferimento al decreto del 1969, ma si dichiara che l’ abitazione di cui si chiede l’ agevolazione prima casa non rientra nelle vategorie catastali A1, A8 e A9.

Ricordo inoltre che le agevolazioni possono essere richieste solamente per la prima casa. Tutti gli altri immobilli (terreni e urbani) facenti parte dell’ asse ereditario sconteranno le imposte del 2% e del 1%.

Tipologia dell’ immobile per il quale si chiedono i benefici fiscali prima casa

Per godere dell’ agevolazione l’ immobile non deve avere caratteristiche di lusso. A tal proposito è stata introdotta qualche novità nel 2014.

Per le successioni apertesi prima del 01 gennaio 2014, si può richiedere l’ agevolazione senza fare esplicito riferimento alla categoria catastale. Per le successioni, che invece si aprono dopo il 31 dicembre 2013, nella richiesta di agevolazione è necessario fare riferimento alla categoria catastale.

La novità dunque si trova all’ interno della richiesta dell’ agevolazione e più precisamente al punto 4 della stessa, dove si va a dichiarare che la casa per la quale si chiedono le agevolazioni non ha caratteristiche di lusso.

Per le successioni apertesi prima del 2014 va dichiarato che l’ immobile oggeto di agevolazione non rientra nelle case di lusso (la categoria catastale dunque non rileva), mentre per le successioni apertesi dopo il 31 dicembre 2013, sarà necessario dichiarare che l’ immobile non rientra nelle categoria catastali di lusso ossia A1, A8 e A9.

Per vedere esempi e differenze tra le due richieste di agevolazione potete visitare la pagina: richiesta agevolazione prima casa

I diritti trasferiti e ubicazione dell’ immobile

L’ agevolazione prima casa non spetta solo per il trasferimento a titolo gratuito del diritto di piena proprietà dell’ abitazone non di lusso, ma anche per il trasferimento della nuda proprietà, usufrutto, uso e diritto di abitazione.

In merito al diritto di abitazione ricordo che lo stesso diritto spetta sempre al coniuge superstite anche se decide di rinunciare all’ eredità. Ad esso pur se rinuncia all’ eredità e avendone i requisiti spetta la possiblità di godere delle agevolazioni prima casa.

L’ immobile per il quale si chiedono i benefici fiscali deve essere ubicato nel comune in cui il beneficiario ha la propria residenza, o dove intende stabilirla entro 18 mesi dalla data di apertura della successione (data di morte).

Come gia accennato non è necessario che il richiedente vada ad abitare la prima casa. In alternativa l’ agevolazione spetta anche a colui che pur non avendo la residenza nel comune, lo stesso vi svolga la propria attività lavorativa.

L’ agevolazione viene estesa anche ai cittadini immigrati residenti all’ estero nell’ipotesi in cui acquistino per successione un immobile come prima casa situato nel territorio italiano o ai cittadini italiani che lavorino all’esterno, solo in relazione agli immobili siti nel territorio del comune dove ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipendono.

In queste ultime fattispecie l’agevolazione compete a condizione che l’immobile sia acquistato mortis causa come “prima casa” in qualsiasi punto del territorio italiano, senza che sia necessario che il beneficiario stabilisca entro diciotto mesi la residenza nel comune, in cui è situato l’immobile.

Nel caso di immigrati residenti all’ estero è necessario è necessario che tali cittadini siano iscritti all’ A.I.R.E. (associazione italiani residenti all’ estero).

Non possidenza di immobili nel comune

Il richiedente l’ agevolazione prima casa non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso o diritto d’ abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove si trova l’ immobile caduto in successione.

E’ invece possibile usufruire dell’ agevolazione prima casa nel caso si ereditino quote dello stesso bene. Questo significa che se l’ erede è titolare ad esempio di 1/2 della casa e va ad ereditare l’ altro mezzo può usufruire dell’ agevolazione.

Riassumendo, ferme restando le altre condizioni, l’agevolazione spetta anche nelle ipotesi in cui: si acquistino a titolo gratuito ulteriori quote di proprietà dello stesso bene; il titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione acquisti a titolo gratuito la nuda proprietà dello stesso bene; il nudo proprietario acquisti a titolo gratuito il diritto d’usufrutto, uso o abitazione sullo stesso bene.

Il beneficiario non deve essere titolare, neppure per quote e neppure in regime di comunione legale dei beni col coniuge, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

Ricordo che tra gli immobili acquistati con l’agevolazione prima casa rientra anche l’acquisto di una casa di abitazione non di lusso in corso di costruzione.

Se un soggetto ha già fruito dell’agevolazione prima casa in relazione ad un immobile caduto in successione, in caso di ulteriore acquisizione di altro immobile per successione o donazione, lo stesso soggetto non potrà godere nuovamente dell’agevolazione medesima, a meno che il trasferimento non abbia ad oggetto quote dello stesso bene, come sopra specificato.

Diverso è il caso in cui ad un acquisto mortis causa di un immobile, per cui si è chiesta l’agevolazione prima casa, segua un successivo acquisto a titolo oneroso di altro immobile.

In questo caso e solo in questo caso, l’applicazione dell’agevolazione“prima casa” in relazione all’acquisto mortis causa non preclude, ricorrendone i presupposti, la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra casa di abitazione non di lusso, di fruire nuovamente dei benefici “prima casa”, stante la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato.

Potrebbero presentarsi diversi casi in merito all’ agevolazione della prima casa. Per brevità riporto un caso abbastanza frequente e più precisamente asse ereditario formato da una casa (prima casa) e due terreni:

1) unico beneficiario ed unico immobile che chiede l’ agevolazione prima casa

Questo è il caso più semplice. Per unico beneficiario si intende che tra gli eredi vi sia almeno uno che possa richiedere le agevolazioni (vedi i requisiti su citati 1-2-3).

Per unico immobile si intende che nell’ asse ereditario ci sia almeno un immobile che possa essere adibito a prima casa. Nell’ asse immobiliare potrebbero esserci anche più immobili e terreni infatti.

ESEMPIO AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN UNA SUCCESSIONE

– EREDI

N° 6 (di cui almeno uno gode dei requisiti per l’ agevolazione)

– ASSE EREDITARIO

– N° 1 FABBRICATO (con caratteristiche prima casa, quindi non di lusso)

– N° 2 TERRENI

In questo caso le imposte si pagheranno in maniera fissa per la prima casa mentre i terreni sconteranno le normali imposte del 2% e 1%.

Vediamo come procedere. Innanzitutto ci calcoliamo il valore da inserire in successione.

Supponiamo che il fabbricato abbia una rendita catastale (si estrapola dalla visura catastale) di euro 1.000 mentre un terreno abbia come reddito dominicale (si estrapola sempre dalla visura catastale) 100 e l’ altro 80.

Per calcolare il valore dell’ asse ereditario da inserire nel modello 4 dobbiamo moltiplicare la rendita catastale della casa per 115,50 (moltiplicatore valido solo per prima casa) mentre i redditi dominicali dei terreni per 112,50.

Quindi avremo che la casa avrà un valore di 115.500 euro e i terreni di 20.250 euro. Tot. asse ereditario 135.750 euro. Avremmo anche potuto evitare di calcolare il valore catastale della prima casa in quanto non ci serve per il calcolo delle imposte in quanto fisse, ma ci serve ugualmente perché va inserito nel valore del patrimonio da inserire nel modello 4.

Se la casa non fosse stata “prima casa” avremmo dovuto pagare le imposte del 2% e del 1% su tutto il valore e quindi x 146.250 x (2% + 1%) = 4.072,50 euro.

Ma siccome abbiamo ipotizzato che sia prima casa i calcoli saranno molto diversi a vantaggio del cittadino. Di seguito faccio il raffronto nel caso di prima casa e non.

* Per il calcolo del valore della casa nel caso non sia prima casa si procede in questo modo:

(seconda casa): 1.000 x 126 = 126.000 euro
terreni: 100×112,50 + 80×112,50 = 20.250
tot. valore catastale = 126.000+20.250 = 146.250 euro

Per i terreni il coefficiente è sempre uguale, mentre cambia quello relativo ai fabbricati a seconda che si tratti di prima o seconda casa. Nel caso si tratti di prima casa si moltiplica per 115,50, mentre se parliamo di seconda casa il moltiplicatore sarà 126.

SE IL FABBRICATO RISULTA PRIMA CASA

IMPOSTE SULLA CASA

– imposta ipotecaria = 200,00 euro
– imposta catastale = 200,00 euro

TERRENI

I terreni chiaramente non godono dell’ agevolazione e quindi scontano le imposte in percentuale e avremmo:

– imposta ipotecaria (2%) = 20.250 x 2% = 405 euro
– imposta catastale (1%) = 20.250 x 1% = 202,50 euro

Come imposte dunque pagheremo 200,00 + 200,00 + 405,00 + 202,50 = 1.007,50 euro

Si pagano sempre ed in ogni caso la tassa ipotecaria e l’ imposta di bollo come di seguito:

– tassa ipotecaria = 35,00 euro
– imposta di bollo = 64,00 euro

Preciso che l’ imposta di bollo è aumentata proprio in questi giorni (26/06/2013). Passa da 58,48 euro a 64 euro tondi tondi. Questo valore è ulteriormente variato con l’ ingresso della dichiarazione telematica.

In totale pagheremo quindi 1.007,50 + 35,00 + 64,00 = 1.106,50 euro da versare tramite il modello F23 prima della presentazione della dichiarazione.

SE IL FABBRICATO NON FOSSE STATO PRIMA CASA

L’ unica differenza tra il primo caso e questo è che le imposte sulla casa verranno calcolate tramite le percentuali del 2% e l’ 1%.

Inoltre come ho accennato prima cambia il moltiplicatore della rendita catastale. In caso di seconda casa infatti la rendita catastale va moltiplicata per 126. Ne scaturisce che il valore della casa sarà di 126.000 euro.

IMPOSTE SULLA CASA

– imposta ipotecaria = 126.000 x 2% = 2.520 euro
– imposta catastale = 126.000 x 1% = 1.260 euro

TERRENI

I terreni sconteranno sempre le percentuali del caso precedente:

– imposta ipotecaria (2%) = 20.250 x 2% = 405 euro
– imposta catastale (1%) = 20.250 x 1% = 202,50 euro

Come imposte dunque pagheremo 2.520 + 1.260 + 405,00 + 202,50 = 4.387,50 euro

Come già detto Si pagano sempre ed in ogni caso la tassa ipotecaria e l’ imposta di bollo come di seguito:

– tassa ipotecaria = 35,00 euro
– imposta di bollo = 64,00 euro

In totale pagheremo quindi 4.387,50 + 35,00 + 64,00 = 4.486,50 euro da versare tramite il modello F23 prima della presentazione della dichiarazione.

Ricapitolando possiamo dire che la differenza è notevole; la differenza è di 3.444 euro. Le imposte così calcolate andranno versate tramite modello F24, se stiamo presentando una dichiarazione di successione vecchio stile, ossia con modello 4 o attraverso addebito in conto del dichiarante se stiamo inviando una successione telematica.

ALTRI CASI

Naturalmente potrebbero presentarsi diverse situazioni, ad esempio:

1 – un unico beneficiario e più immobili
2 – più beneficiari ed un solo immobile
3 – più beneficiari e più immobili.

Nel primo caso le imposte fisse agevolate valgono solamente per un immobile; Tutti gli altri immobili scontano le imposte in base alle percentuali del 2% e 1% come dimostrato nell’ esempio su citato.

Nel secondo caso le agevolazioni sono previste ugualmente. Nel terzo l’agevolazione può essere accordata per tanti immobili caduti in successione quanti sono i beneficiari in possesso dei requisiti, purché si costituisca – per mezzo della dichiarazione – una diretta relazione tra il bene ed il soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Con la risoluzione n° 112 del 27 dicembre 2012, l’ agenzia delle entrate ha chiarito un punto importante per quanto riguarda la decadenza dell’ agevolazione prima casa.

Fondamentalmente l’ agenzia delle entrate ha chiarito che chi rivende il fabbricato per il quale si è goduti dell’ agevolazione prima casa, prima dei cinque anni stabiliti, e dichiara di voler rinunciare all’ agevolazione non è soggetto a sanzione. Facciamo un esempio come al solito.

Supponiamo che io erede di una casa chieda l’ agevolazione prima casa e quindi invece di pagare le imposte ipotecaria e catastale del 2% e 1% paghi in maniera fissa ossia 168 euro per ogni imposta.

La legge stabilisce che per godere dell’ agevolazione non si possa vendere la casa per cui si è usufruto dell’ agevolazione prima dei 5 anni, oppure venga riacquistata un’ altra prima casa entro il termine di 12 mesi.

La normativa prevedeva che in caso di vendita dell’ immobile, senza nuovo riacquisto entro i 12 mesi avrei dovuto restituire la cifra relativa alle imposte non pagate, con sanzione del 30% sulle imposte stesse più interessi.

Con la risoluzione n° 112 del 27 dicembre 2012, questo non esiste più. Il soggetto che ha usufruito dell’ agevolazione e intende vendere o ha venduto il fabbricato prima dei 5 anni deve comunicare all’ agenzia delle entrate, entro 12 mesi dalla data della vendita, che il fabbricato appunto è stato venduto.

A quel punto il soggetto dovrà pagare la differenza tra l’ imposta che si sarebbe dovuta pagare senza agevolazione e la cifra versata (200+200). Alla differenza cosi ottenuta si applicheranno gli interessi, ma non la sanzione del 30%.

Per maggiori informazioni vi lascio più sotto la risoluzione dell’ agenzia delle entrate.

risoluzione n° 112 del 27 dicembre 2012

L’ AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PUO’ ESSERE RICHIESTA PIU’ VOLTE PER LA STESSA ABITAZIONE

Faccio anche presente che un’ erede può richiedere più volte l’ agevolazione prima casa nel caso che lo stesso erediti in periodi diversi quote della stessa abitazione.

Esempio: Figlio che eredita 1/2 della sua prima casa dal padre. L’ altro mezzo viene ereditato dalla madre. In questo caso richiede la prima agevolazione.

Quando morirà la madre ed il figlio erediterà l’ altra metà potrà chiedere nuovamente l’ agevolazione prima casa. Più sotto vi lascio una circolare dell’ agezia delle entrate del 2001 che da ragguagli in merito.

circolare agenzia delle entrate del 7 maggio 2001.

L’ AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PUO ESSERE RICHIESTA ANCHE PER UN SOGGETTO GIA DECEDUTO

L’ agevolazione prima casa può essere richiesta anche per un soggetto che è gia deceduto. L’ importante è che il soggetto fosse in vita al momento dell’ apertura della successione e che in quel momento potesse godere delle agevolazioni.

Non ho la normativa sottomano in questo momento, ad ogni modo quanto scritto mi è stato confermato dall’ agenzia delle entrate. Per cui se vi ritrovate in un caso simile chiedete delucidazioni in merito all’ agenzia delle entrate.

ALTRE CASISTICHE RELATIVE ALL’ AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Esistono diverse casistiche in merito all’ agevolazione prima casa in caso di successione.

Il mio consiglio naturalmente è quello di informarsi bene presso l’ agenzia delle entrate o chiedere ad un professionista esperto in materia di successioni, questo perchè uno sbaglio nel richiedere l’ agevolazione prima casa può comportare delle sanzioni abbastanza pesanti.

Per cui richiedete l’ agevolazione solamente se siete certi di poterne usufruire, in quanto in caso contrario potreste non solo restituire l’ agevoazione, ma anche pagare delle sanzioni che sono abbastanza pesanti.

Vediamo di seguito alcuni casi con risposta secca sull’ agevolazione prima casa.

1) Può un erede già proprietario di un immobile richiedere l’agevolazione prima casa su un’immobile che eredita dallo zio ubicato nello stesso comune? NO

2) Può un erede già proprietario di un immobile acquistato con agevolazione prima casa richiedere l’agevolazione prima casa su un’immobile che eredita dallo zio all’interno dello stesso Comune? NO

3) Un erede che non sia titolare di nessun bene immobile, e pertanto di alcun diritto reale su tutto il territorio nazionale, può richiedere l’agevolazione prima sull’immobile ricevuto in eredità dal de cuius? SI

4) Un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione prima casa per un immobile ereditato dal padre può in futuro acquistare un immobile in un altro Comune con agevolazione prima casa? SI

5) Un minorenne e/o un portatore di handicap possono acquistare un’immobile con agevolazione prima casa? SI

6) Un soggetto può richiedere l’agevolazione prima casa su fabbricati in corso di costruzione, naturalmente tenendo conto di tutti i requisiti previsti? SI

7) Nel caso in cui un soggetto erediti due appartamenti contigui può far ricadere
l’agevolazione prima casa su entrambi? NO

8) Nel caso in cui un soggetto erediti due appartamenti contigui e provveda ad accorpare gli immobili in un’unica unità abitativa e quindi con un’unica rendita catastale può richiedere l’ agevolazione prima casa? SI

9) Un soggetto titolare di diritto di nuda proprietà su un immobile può acquistare all’interno dello stesso comune la piena proprietà di un’altro immobile con l’agevolazione prima casa? NO

10) Un soggetto già titolare di un immobile per il quale ha già usufruito dell’agevolazione prima casa può acquistare all’interno dello stesso Comune la nuda proprietà di un altro immobile con l’agevolazione prima casa? NO

11) Un soggetto già titolare per quote solo di un’immobile adibito ad abitazione principale può richiedere l’agevolazione prima casa nel caso in cui erediti le quote appartenenti al de cuius ? SI

12) Un soggetto già titolare di un’immobile in un comune diverso dal quale risiede, ma anche titolare solo per quote dell’immobile già per lui adibito ad abitazione principale può richiedere l’agevolazione prima casa nel caso in cui erediti le quote appartenenti al de cuius per quest’ultimo immobile ? NO

13) E’ possibile richiede l’agevolazione prima casa per un’immobile di lusso? NO

14) Un soggetto non titolare di alcun diritto reale può richiedere l’agevolazione prima casa per un a casa rurale regolarmente iscritta al catasto fabbricato con attribuzione di rendita destinata ad abitazione principale ? SI

15) Un soggetto già residente nel comune dove eredita l’immobile e per il quale richiede l’agevolazione prima casa deve per forza spostare la residenza nell’ immobile soggetto di agevolazione? NO

16) Un soggetto non titolare di alcun diritto reale al quale per testamento viene devoluto dal de cuius la nuda proprietà di uno degli immobili di quest’ultimo, può richiedere l’ agevolazione prima casa? SI

17) Un soggetto non titolare di alcun diritto reale al quale per testamento viene devoluto dal de cuius l’usufrutto di uno degli immobili di quest’ultimo, può richiedere l’agevolazione prima casa? SI

18) Se un soggetto richiede l’agevolazione prima casa e all’interno della stessa dichiarazione ci sono altri soggetti, l’agevolazione prima casa ricade anche su questi ultimi o dovranno pagare per tale immobile il 2% e 1% di imposte su tale immobili? SI indirettamente l’ agevolazione ricade su tutti gli eredi.

Quindi abbiamo visto alcuni casi in cui è possibile richiedere l’ agevolazione prima casa. Per approfondimenti vi lascio alle due circolari dell’ agenzia delle entrate riportate più sotto.

– circolare agenzia delle entrate n° 44 del 7 maggio 2001

– circolare agenzia delle entrate n° 38 del 12 agosto 2005

DECADENZA DELL’ AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Più sopra abbiamo visto quando si può aver diritto a richiedere l’ agevolazione prima casa, però dobbiamo stare attenti a rispettare le varie prescrizioni dettate dalla normativa. E’ possibile infatti perdere le agevolazioni in alcuni casi. Ne vediamo alcuni più sotto:

a) dichiarazione mendace dei requisiti oggettivi e soggettivi

In caso di false dichiarazioni si avrà la decadenza del beneficio delle agevolazioni, nonchè verrà richiesto il pagamento delle imposte non pagate più sanzioni.

La decadenza dell’ agevolazione colpirà sia il soggetto dichiarante sia gli altri eventuali eredi che indirettamente ne hanno beneficiato, per cui verrà richiesto a tutti il pagamento delle imposte non pagate. Le sanzioni però saranno a carico del solo dichiarante, in quanto sarà stata sua la dichiarazione non veritiera.

Pertanto in questo caso le responsabilità maggiori in caso di falsa dichiarazione saranno atribuite a colui che ha richiesto l’ agevolazione. Vi ricordo che le dichiarazioni mendaci in questo caso sono punite anche dal punto di vista penale.

Dunque ricapitolando, in questo caso l’ agenzia delle entrate chiederà il pagamento delle imposte non pagate a tutti gli eredi che ne hanno beneficiato. Le sanzioni, previste in questo caso, saranno in capo a colui che ha richiesto e firmato la richiesta di agevolazione.

b) Non trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro i diciotto mesi:

Anche in questo caso si decade dall’ agevolazione prima casa. A differenza del primo caso però le sanzioni e il recupero dell’ imposta saranno totalmente a carico di chi h richiesto l’ agevolazione. Dunque gli altri eventuali eredi non avranno responsabilità.

Naturalmente ci sono anche delle eccezioni. Una di queste è quella “per causa di forza maggiore”. Può capitare infatti che per cause non dipendenti dalla volonta di chi ha richiesto l’ agevolazione prima casa, non ci si possa comunque trasferire nel comune la residenza.

Per approfondimenti vedere le due sentenze n° 13177 e 18770 del 2014, nonchè l’ ordinanza 19247 sempre del 2014, con le quali la corte di cassazione ha espresso i suoi pareri. Vedere anche l’ ultima recentissima sentenza della Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 19/01/2016 n° 864.

Il caso specifico di questa ultima sentenza riguarda un contribuente, il quale aveva richiesto l’ agevolazione prima casa, per poi avviare dei lavori di ristrutturazione.

Gli stessi lavori non terminati in tempo utile dei 18 mesi, impedivano al contriuente che aveva richiesto l’ agevolazione di trasferirsi nel comune in cui era situata la casa.

Sostanzialmente la pronuncia della cassazione rimanda nuovamente la palla alla commissione tributaria per una decisione conforme al principio che il mancato trasferimento entro i 18 mesi deve essere causato da un fatto imprevedibile e non da un semplice fatto ostativo al trasferimento.

c) Rivendita dell’immobile entro cinque anni e non riacquisto entro l’anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale:

comporta la decadenza per intero del beneficio, con il recupero dell’imposta e delle sanzioni in capo al solo dichiarante.

Se, invece la rivendita dell’immobile entro cinque anni è posta in essere da parte di un coerede non dichiarante, questa non comporta alcuna decadenza dal beneficio, nemmeno in capo al soggetto che ha ceduto l’immobile, in quanto non è possibile perdere un requisito che di fatto non era stato dal soggetto richiesto.

Per approfondimenti vedere la risoluzione dell’ agenzia delle entrate che vi lascio più sotto

– Risoluzione agenzia delle entrate n° 33E del 15 marzo 2011

Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo argomento. Vi ringrazio per aver letto questa pagina. Vi invito ad iscrivervi al mio canale Youtube, dove troverete tante altre notizie e guide sulla dichiarazione di successione.

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