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Dichiarazione di successione: debiti e passività del de cuius

Quando si va a compilare una dichiarazione di successione è bene tener presente eventuali debiti e passività che il de cuius aveva in vita.

Perchè queste voci che sono delle passività sono importanti e qual’ è il loro compito una volta che si inseriscono in una dichiarazione di successione?

I debiti inseriti nel modello 4 della successione contribuiscono all’ abbattimento di una eventuale imposta di successione.

L’ imposta di successione si calcola sull’ effettivo valore che va ad arricchire gli eredi.

L’ imposta di successione tiene conto dunque di tutti i valori che poi costituiscono il patrimonio netto che gli eredi ereditano, in parole povere ciò che rimane in tasca

I debiti ovviamente sono delle passività per gli eredi per cui nel calcolo dell’ imposta che poi l’ agenzia delle entrate andrà a fare, bisognerà tenerne conto.

Ad esempio se gli eredi dichiarano in successione un patrimonio lordo (costituito da immobili, mobilia, liquidità ecc) di 100.000 euro e nel quadro D del modello 4 (passività) vanno ad inserire un debito di 50.000 euro cosa succederà ai fini del calcolo dell’ imposta? Semplice che l’ agenzia delle entrate farà la differenza tra i 100.000 euro di patrimonio e i 50.000 euro di passività ottenendo una cifra di 50.000 euro. A questo punto l’ imposta sarà calcolata solo sui 50.000 euro.

Quanto detto sopra l’ ho scritto semplicemente per farvi capire come si calcola l’ imposta di successione e il metodo di calcolo che adotta l’ agenzia delle entrate.

Poi c’ è da dire che non sempre l’ imposta di successione è dovuta e generalmente va a colpire i grandi patrimoni soprattutto quando ad ereditare sono eredi molto vicini al de cuius (figli e coniuge in primis), fratelli o genitori.

Per questi eredi infatti esistono delle franchigie ossia cifre soglia sotto le quali non si pagano imposte.

Non mi dilungo qui a parlare di imposta di successione, come si calcola e quali sono gli eredi favoriti, in quanto ne abbiamo gia parlato in svariate pagine. Più sotto vi lascio i riferimenti delle pagine nel cas vogliate approfondire l’ argomento “imposta di successione”

imposte e agevolazioni
imposta di successione e franchigia
imposte ipotecaria e catastale

Fatto questo breve escursus sull’ imposta di successione andiamo ad analizzare meglio le varie passività e debiti che possiamo inserire nella successione e più precisamente nel quadro D del modello 4.

Prima di passare ad analizzare nel dettaglio le varie passività che possiamo inserire nella successione facciamo un breve riepilogo di alcune passività e debiti che possiamo inserire nel nostro quadro D del modello 4.

Quali sono le passività deducibili in una dichiarazione di successione:

– spese mediche

– mutui

– cambiali

– spese funerarie (fino a 2.000.000 di vecchie lire)

– debiti inerenti l’ attività d’ impresa

– debiti verso istituti di credito

– debiti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato

– debiti verso lo stato o la pubblica amministrazione

– somme dovute al coniuge divorziato

Di seguito andiamo ad analizzare più nel dettaglio i vari debiti che possiamo inserire nella denuncia di successione.

1) Debiti inerenti l’ attività di impresa (art. 21 del comma 2 del decreto legislativo n° 346 del 31 ottobre 1990)

Per questa tipologia di debiti il valore da inserire nel quadro D delle passività è quello risultante dalle scritture contabili, regolarmente tenute dal defunto. Come documentazione è necessario l’ estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto (art. 23 del decreto legislativo n° 346 del 31 ottobre 1990)

2) Debiti cambiari e debiti verso aziende o istituti di credito compresi i saldi di c/c passivi (art. 21 comma 3 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990)

Il valore da inserire in successione dovrà risultare dalle scritture contabili degli enti stessi in data anteriore all’ apertura della successione, nel caso che il de cuius non avesse l’ obbigo dei registri contabili. Se invece il de cuius aveva l’ obbligo delle scritture cotabili il valore sarà determinato e ricavabile proprio da tali scritture.

La documentazione necessaria sarà:

Per le cambiali estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del prenditore o trattario (art. 23 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990), o copia autentica della cambiale/pagherò con contestuale dichiarazione del creditore con firma autentica.

Certificato che attesti l’esistenza totale o parziale del debito e la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori esistenti alla data di apertura della successione.

Saldo c/c : certificato rilasciato dalla banca che contenga i movimenti degli ultimi dodici mesi antecedenti il decesso o, in caso di saldo passivo, dalla data dell’ultimo saldo attivo.

3) Debiti derivanti da rapporto di lavoro subordinato (art. 21 comma 4 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990)

In questo caso, il valore della passività (compreso quello relativo al TFR ed ai trattamenti previdenziali integrativi) maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o legatari. Sarà necessaria come documentazione l’ attestazione rilasciata dall’ ispettorato del lavoro.

4) Debiti verso lo Stato e la Pubblica Amministrazione (art. 21 comma 5 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990)

Il valore da inserire nel quadro D del modello 4 per successione sarà quello esistente alla data di apertura della successione. Si possono dedurre anche debiti accertati successivamente alla morte qualora però il loro presupposto fosse anteriore alla data di morte.

La documentazione da allegare alla dichiarazione di successione sarà un’ attestazione rilasciata dall’ amministrazione creditrice, o copia autentica della quietanza di pagamento avvenuto dopo la morte.

5) Somme dovute al coniuge divorziato (art. 21 comma 6 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990)

Il valore del debito da inserire in successione sarà dato dalla sommatoria degli importi che il de cuius avrebbe dovuto dare all’ altro coniuge considerata anche gli importi successivi alla data di morte.

E’ necessario allegare come documentazione la sentenza del tribunale di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili.

6) Mutui (art. 23 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990)

Il valore del debito da inserire in successione sarà dato dal debito residuo alla data del decesso. Affinchè si possano portare in detrazione i mutui è necessario che questi si riferiscano a beni caduti in successione.

La documentazione da allegare in questo caso sarà la quiteanza dell’ ultima rata pagata, dalla quale si possa evincere il debio ancora residuo.

Ancora ci servirà copia conforme dell’ atto di mutuo con allegata una dichiarazione della banca dove si attesti il debito residuo.

7) Spese mediche (art. 24 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990)

Il valore del debito da inserire in successione nel quadro D del modello 4 per successione sarà dato dalle spese chirurgiche, mediche, comprese quelle per ricoveri, medicinali ed eventuali. Il tutto dovrà fare riferimento agli ultimi sei mesi di vita del de cuius.

La documentazione da allegare saranno fatture e quietanze delle varie spese.

8) Spese Funerarie (art. 24 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990)

Anche le spese funerarie possono essere portate in detrazione ma solo per un importo massimo di euro 1.032,91 ossia corrispondenti ai vecchi due milioni di lire. L’ eventuale cifra in più non potrà dunque contribuire all’ abbattimento dell’ imponibile.

Anche in questo caso alla successione si dovranno allegare regolari fatture.

Bene….abbiamo visto dunque alcune delle passività che si possono indicare nel quadro D del modello 4 per successione.

Concludo il discorso debiti dicendo che non si può mai portare in detrazione i debiti contratti per l’ acquisto di beni o diritti che non siano compresi nell’ attivo ereditario. Nel caso di beni solo parzialmente inclusi, anche la deducibilità sarà parziale (art. 22 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990).

L’esistenza del debito può essere dimostrata:

– entro tre anni dalla data di morte, mentre per debiti verso pubbliche amministrazioni che risultino da provvedimenti giurisdizionali fino a sei mesi dalla data in cui tale provvedimento è divenuto definitivo. (art. 23 comma 4 del Decreto legislativo n° 346 del 31 ottobre 1990)

– L’ esistenza del debito può essere dimostrata anche dal modello 237 (scaricabile dal sito dell’ agenzia delle entrate) debitamente firmato da uno dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e dai creditori (art. 23 del D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990). Sono esclusi da questa forma i debiti verso i dipendenti.

ESEMPIO PRATCO DI DEBITI IN SUCCESSIONE

Per capire meglio quello che abbiamo letto vi farò un esempio della presenza di debiti nella successione. Per semplicità escludiamo gli eredi che godono delle franchigie, ossia i figli, coniuge, tutti i parenti in linea retta e portatori di handicap grave.

Supponiamo ad esempio che ad ereditare sia un nipote in linea collaterale, ossia il figlio di un fratello del de cuius.

Questa tipologia di erede non gode di nessuna franchigia, per cui sul totale del valore ereditato si pagherà interamente l’ imposta di successione al 6%, oltre naturalmente alle imposte in autoliquidazione che non prendiamo in esame in questo esempio.

Supponiamo che il nipote erediti il seguente patrimonio

attivo inserito in successione

– abitazione del valore di 200.000 euro

– liquidità per 100.000 euro

totale attivo 300.000 euro

debiti e passività da poter inserire in successione

– mutuo residuo di 50.000 euro

– spese mediche negli ultimi sei mesi di vita per 2.000 euro

– spese funerarie per 3.500 euro

totale passività 55.500 euro

Come procederà l’ agenzia delle entrate e come influiranno i debiti e le passività in questo caso?

Innanzitutto l’ agenzia calcolerà l’ attivo ereditario al lordo delle passività e abbiamo visto più sopra che il valore totale era di 300.000 euro, dopo di che da tale valore decurterà le varie passività. Nel nostro esempio abbiamo una cifra totale di passività che arriva a 55.500 euro.

Le spese funerarie però vengono, come ho scritto più sopra, conteggiate fino ad un importo massimo massimo di 1.032,91 euro, per cui il totale delle passività non sarà 55.500 euro ma 53.032,91 euro.

Detraendo dall’ attivo le passività avremmo una cifra di euro 246.967,09. Questo dunque dovrebbe essere l’ imponibile sul quale poi calcolare l’ imposta di successione al 6%. In realtà l’ agenzia delle entrate farà un ulteriore calcolo. Ossia aggiungerà un ulteriore 10% alla cifra ottenuta.

Si tratta di un 10% per presunzione di ulteriore valore non dichiarato. In sostanza l’ agenzia presume che alcuni valori non siano stati dichiarati quali mobilia, gioielli ecc per cui applica questo 10% in più. Non sempre tuttavia l’ agenzia fa questo calcolo. Vedremo anche questa ipotesi in un’ altra pagina dedicata alla presunzione.

Tornando a noi dunque andiamo a calcolare il 10% su 246.967,09 e avremo una cifra di 24.696,71. Sommiamo questa cifra alla prima e avremmo ora l’ imponibile netto ossia 271.663,80 euro.

Dunque questo sarà il valore sul quale poi l’ agenzia delle entrate calcolerà l’ imposta di successione (in questo caso al 6%). Se non avessimo inserito le passività vuoi per dimenticanza o vuoi per quasiasi altro motivo avremmo pagato un’ imposta maggiore che nel nostro caso sarebbe di circa 3.000 euro in più

In questa pagina abbiamo visto come vanno ad incidere i debiti e le passività, quando si va a pagare le imposte di successione. Vi ringrazio per esser arrivati sin qui.

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