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Categoria: Detrazione fiscale sulla casa – Detrazione fiscali e parti comuni

PARTI IN COMUNE DELL’EDIFICIO 36%

L’art. 1117 del Codice civile individua tre diverse categorie di parti comuni dell’edificio; solo gli interventi effettuati su quelle comprese nella prima categoria rientrano tra quelli agevolati fiscalmente (legge 449/97 e s.m.i.).

Art. 1117, comma 1, n. 1: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune.

Art. 1117, comma 1, n. 2: i locali per la portineria e l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.

Art. 1117, comma 1, n. 3: le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Premesso ciò, la detrazione del 36% prevede dei benefici e quindi delle detrazioni, anche su lavori eseguiti su parti condominiali dell’ edificio.

Il beneficio fiscale, spetta con riferimento all’ anno di effettuazione del bonifico da parte dell’ amministrazione del condominio.

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