Categoria: Detrazione fiscale sulla casa – Presentazione
LA DETRAZIONE DEL 36% (aggiornata al 2015)
La detrazione fiscale del 36%, negli anni è stata oggetto di svariate modifiche. La detrazione ha conosciuto diverse percentuali.
Partita col 36%, è passata al 41% per poi arrivare sino al 50%. Attualmente e quindi per tutto il 2018, la percentuale rimarrà al 50%, per tornare poi al 36% dal 01/01/2018, a meno che non ci siano ulteriori proroghe, che consentano il mantenimento della detrazione al 50%.
Anche il periodo di ammortamento dell’ agevolazione, nel tempo è variato. All’ inizio, la detrazione si effettuava in 5 anni, mentre attualmente le annualità sono dieci.
Penso che la detrazione, spalmata, in un maggior numero di anni, sia un vantaggio, per chi versa poca irpef. perché questo?
Facciamo un piccolo esempio:
Importo lavori di ristrutturazione 50.000 euro. Posso portare in detrazione 25.000. Ora supponiamo di avere un contribuente che versa 2.500 euro all’ anno di irpef.
Con le 5 annualità, si potrebbe portare in detrazione solamente 12.500 euro. Con la detrazione spalmata in dieci annualità invece può portare in detrazione tutti i 25.000 euro previsti.
Discorso diverso, invece per un contribuente, che guadagna di più e che quindi versa più imposte. Stesso esempio di prima, ma con un contribuente, che versa 5.000 euro l’ anno. Con cinque annualità potrebbe portarsi in detrazione tutta l’ agevolazione.
Quindi a mio avviso lo spalmare l’ agevolazione in dieci anni è un vantaggio per chi versa meno irpef.
I PRINCIPALI AGGIORNAMENTI DELLA DETRAZIONE IRPEF
– proroga della maggior detrazione irpef
– agevolazione per i condomini minimi
– agevolazione per l’ acquisto di mobili ed elettrodomestici
– maggiore detrazione (irpef e ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche molto pericolose. La detrazione arriva sino al 65%
– detrazione irpef per l’ acquisto di fabbricati ristrutturati
LA DETRAZIONE IRPEF PER RISTRUTTURAZIONE
la detrazione sull’ irpef al 36% nacque nel 1998 e tutt’ ora esiste ancora. Negli anni ha subito diverse modifiche. Partita al 36%, variata per un breve periodo al 41%, oggi la detrazione irpef è al 50%. Dal 01/01/2019 dovrebbe tornare alle sue origini, ossia detrazione al 36% con cifra massima detraibile di 48.000 euro.
Come dicevo sopra, nel tempo la normativa italiana ha apportato diverse modifiche alla detrazione irpef. Una in particolare interessa l’ acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni). Il cosiddetto “bonus mobili”.
L’ articolo 1, comma 139 della legge di stabilità 2014 ha prorogato i termini a tutto il 2014, mentre con la legge di stabilità 2015 si è prorogata la detrazione, ulteriormente a tutto il 2015. La legge di stabilità 2016 ha ulteriormente prorogato la detrazione sino a tutto il 2016.
ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE PER LA DETRAZIONE
Ricordo che l’ agevolazione del 36% spetta solo per interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, quindi non sono mai comprese le nuove costruzioni, salvo i parcheggi pertinenziali, servizi igienici mancanti o insufficienti rispetto all’ attuale normativa.
Fatta questa breve premessa vediamo quali sono le novità che la normativa ha introdotto nel tempo.
– l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
– Non vi è più l’ obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori; Resta comunque nel caso di acquisto di beni di valore significativo
– Non è più necessaria la comunicazione al Centro operativo di Pescara;
– la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate;
– la riduzione dal 10 al 4% della percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici;
– non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
Principlamente possiamo distinguere 3 grandi tipologie di ristrutturazione o interventi di seguito elencate:
1) INTERVENTI NELL’ABITAZIONE
2) PERTINENZE (BOX, GARAGE)
3) ACQUISTO DELLA CASA RISTRUTTURATA
1) INTERVENTI NELL’ABITAZIONE
Gli interventi per i quali potrà chiedersi l’agevolazione sono: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria l’agevolazione è prevista solo per interventi su parti comuni condominiali.
Per manutenzione straordinaria si intende interventi di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica con lo scopo di mantenere in efficienza l’edificio.
La manutenzione straordinaria non prevede l’ampliamento dell’edificio, sia per quanto riguarda la superficie coperta e sia per quanto riguarda il volume ne la variazione di destinazione d’uso.
Per restauro e risanamento conservativo si intende un insieme di interventi mirati a: ripristinare e consolidare gli elementi che costituiscono l’edificio.
La norma prevede due gruppi di interventi simili ma diversi per quanto riguarda le caratteristiche degli edifici sui quali tali interventi sono realizzati.
Gli interventi di restauro equivalgono alla restituzione di un organismo edilizio di un certo valore architettonico, storico-artistico.
Il risanamento conservativo è un complesso di interventi mirati ad adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente sotto l’aspetto tipologico, formale, strutturale e funzionale.
In ultimo per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, la stessa è caratterizzata da due aspetti fondamentali; il primo è determinato dalla sistematicità delle opere edilizie ed il secondo riguarda la finalità della trasformazione che può modificare completamente l’edificio esistente.
A seconda della trasformazione effettuata sull’edificio, sarà necessario richiedere la concessione edilizia ed il pagamento degli oneri concessori. Attraverso la ristrutturazione edilizia sarà possibile incrementare la superficie dell’edificio ma non il suo volume.
2) PERTINENZE (BOX, GARAGE)
La seconda tipologia di interventi interessati dalla detrazione del 36% riguarda la realizzazione o l’acquisto di un box o posto auto.
Anche in questo caso l’agevolazione è applicabile sin dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l’abitazione ed il box.
In caso di acquisto di nuovo box l’agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro).
Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro operativo di Pescara).
Nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente.
3) ACQUISTO DELLA CASA RISTRUTTURATA
I benefici spettano anche per l’acquisto di unità immobiliari poste all’interno di fabbricati, completamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie
La detrazione fiscale del 50% si applica per acquisti effettuati a partire dal 26/06/2012 al 31/12/2018 su un importo massimo di spesa di 96.000 euro. A partire dal 01/01/2019, la percentuale dovrebbe tornare al 36%, con limite di spesa di euro 48.000, salvo proroghe.
Lo sconto fiscale del 36% si calcola sul 25% del prezzo di vendita che dovrà risultare dall’atto di compravendita. Il tetto massimo detraibile è sempre di € 48.000.
In caso di pagamento di acconti la detrazione è ammessa a patto che venga stipulato un compromesso di vendita regolarmente registrato e dal quale sia chiaro il prezzo di vendita.
Resta ferma inoltre la novità introdotta dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che dispone che per l’acquisto di unità immobiliari disposte all’interno di edifici interamente ristrutturati che non è necessario l’invio della comunicazione al centro di Pescara e che i pagamenti possano essere effettuati senza bonifico.
L’unico adempimento è quello di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’impresa o cooperativa edilizia che ha effettuato i lavori di ristrutturazione nell’edificio.
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