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Categoria: Argomenti vari sulla casa – Cosa fare se si possiede un fabbricato

COSA FARE SE SI POSSIEDE UN FABBRICATO

Tutte le persone che possiedono dei fabbricati in proprietà, usufrutto o altro diritto reale devono preoccuparsi di pagare l’ IRPEF e l’ICI.

Per quanto riguarda l’irpef e le addizionali i redditi vengono conglobati con gli altri che provvengono dalle varie attività e tassati secondo aliquote che vanno a scaglioni di reddito.

Poiché l’irpef e le aliquote sono progressive è molto probabile che uno stesso reddito proveniente da immobile venga più o meno tassato a seconda del reddito.

L’ici invece si determina in base ad aliquote fisse che vengono determinate dai vari comuni. L’imposta quindi è sempre fissa e non varia col variare del reddito.

Per il calcolo del valore catastale, si procede moltiplicando per 100 il valore della rendita catastale. Prima di tale operazione la rendita va rivalutata del 5%.

Il reddito degli immobili scaturisce dall’applicazione della rendita catastale, dal tipo di utilizzo dell’immobile, dal periodo e dalla percentuale di possesso.

SE L’IMMOBILE POSSEDUTO E’ L’ABITAZIONE PRINCIPALE

L’abitazione principale è quell’immobile posseduto a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed utilizzato come dimora principale dal contribuente o da suoi familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado).

A coloro che hanno dimora nella casa di proprietà (comprese le pertinenze) o altro diritto reale spetta l’esenzione irpef.

L’esenzione spetta anche quando:

– la casa risulta dimora principale soltanto dei familiari che vi risiedono;

– si trasferisce la dimora abituale a seguito di ricovero in istituti a patto che l’abitazione non venga affittata.

La deduzione spetta per una singola unità immobiiare. Se ad esempio si possiedono due immobili di cui uno adibito ad abitazione principale e l’altro in godimento ad altri familiari, l’agevolazione irpef spetterà solamente per il fabbricato adibito a prima abitazione.

Per quanto riguarda l’ici invece l’agevolazione consiste in una detrazione minima di euro 103,30. I comuni comunque possono decidere di maggiorare la detrazione sino al completo abbattimento dell’imposta.

IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE

Per il fabbricato ad uso abitazione oltre a quello adibito ad abitazione principale il reddito sul quale calcolare l’irpef viene calcolando applicando alla rendita catastale una rivalutazione pari 1/3.

Tale aumento non si applica se la casa è stata concessa in uso gratuito ad un familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 3° grado.

SE L’IMMOBILE VIENE DATO IN AFFITTO

Se l’immobile viene concesso in affitto in dichiarazione dei redditi va indicato il canone locatorio anche se non è stato effettivamente percepito, ovvero anche se l’affittevole non ha pagato, sino a quando il giudice non accerti l’ammontare effettivo delle mensilità non pagate.

Una volta che emette il procedimento di convalida i redditi non percepito possono essere omessi dalla dichiarazione dei redditi.

Se il giudice stabilisca la morosità dell’inquilino anche per periodi precedenti si ha diritto ad un credito d’imposta.

IMMOBILE CONCESSO IN AFFITTO AD EQUO CANONE

In questo caso il reddito da assoggettare all’imposta sarà quello derivante dal canone di affitto annuo ridotto del 15%. La riduzione viene maggiorata sino al 25% per fabbricati siti nella città di Venezia ed in alcune altre isole della laguna.

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