Categoria: Detrazione fiscale sulla casa – Chi può usufruire della detrazione fiscale del 36%
I BENEFICIARI DELL’ AGEVOLAZIONE DEL 36%
Coloro che possono godere delle agevolazioni previste sono tutte le persone fisiche che siano assoggettati all’ imposta sul reddito delle persone fisiche, che risiedano o meno sul territorio italiano (vedi anche circolare ministero finanze n° 57E del 24/02/1998 e circolare ministero finanze n° 121E dell’ 11/05/1998).
Nello specifico possono essere:
– proprietario o comproprietario dell’ immobile,
– nudo proprietario
– titolare di un diritto reale sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione),
– inquilino e comodatario, oppure i detentori dell’ immobile (circolare ministeriale del 24/02/1998 n° 57)
– futuri acquirenti di un immobile, con compromesso di vendita regolarmente registrato,
– socio di cooperativa divisa e indivisa: In questo caso è necessario un verbale di assegnazione al singolo socio dell’ unità immobiiare da parte della cooperativa.
– imprenditore individuale o socio di società in nome collettivo (s.n.c.) ed in accomandita semplice (s.a.s.), purché l’immobile non costituisca immobile strumentale o immobile-merce, nonché socio di società semplice. (vedi anche circolare ministero finanze n° 57E del 24 febbraio 1998, circolare ministero finanze n° 121E del 11/05/1998, nota direzione regionale delle entrate della lonbardia del 16/04/1999 n° 75023/98)
– socio di società semplice: L’ agevolazione si applica al socio della società in noe collettivo, in accomandita semplice, all’ impresa familiare ed ai soggetti descritti dall’ art. 5 del d.p.r. n° 917/1986, solo per quegli immobili che non costituiscono beni strumentali ne beni alla cui produzione o scambio è indirizzata l’ attività della società stessa.
– Familiare convivente, del possessore o detentore del fabbricato oggetto di intervento edilizio. In questo caso il familiare convivente, dovrà sostenere le spese ed effettuare i bonifici a suo nome. Anche le fatture dovranno essere intestate al familiare convivente che richiede l’ agevolazione fiscale.
E’ da precisare che la detrazione spetta anche nel caso, eventuali titoli abilitativi, degli interventi edilizi, siano intestati al possessore dell’ immobile e non direttamente al richiedente l’ agevolazione. (vedi circolare ministeriale n° 121 del 11/05/1998 e Risoluzione ministeriale n° 184/E del 12/06/2002.
Ultimamente l’ agenzia delle entrate ha precisato con la circolare n° 11/E del 21/05/2014 che nel caso di spese parziali a carico dei familiari, conviventi del possessore o detentore, vada annotata in fattura la percentuale di spesa sostenuta.
circolare ministero finanze n° 121E del 11/05/1998,
risoluzione agenzia entrate n° 184 del 12/06/2002)
circolare agenzia delle entrate n° 11/E del 21/05/2014
Per familiari viene inteso: il coniuge, i parenti entro il 3° grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli affini entro il 2° grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del coniuge).
L’ agevolazione del 36% spetta anche a promissario acquirente che realizzi interventi di ristrutturazione purchè venga stipulato un regolare contratto preliminare (compromesso) che dovrà essere regolarmente registrato. Gli estremi di registrazione del preiminare dovranno essere indicati nell’ apposito spazio del modulo di inizio lavori.
Nel decreto salva Italia non è più previsto la ripartizione delle annualità in 3 e 5 anni per quanto riguarda rispettivamente gli ultrasettantacinquenni e gli ultraottantenni.
Ha diritto alla detrazione anche l’ imprenditore edile che abbia effettuato dei lavori di ristrutturazione nella propria abitazione. Se l’ imprenditore edile utilizza proprio personale non sarà necessario che le relative spese siano dimostrate dal documento del bonifico in quanto l’ utilizzo risulterà dalla contabilità tenuta dall’ imprenditore. (vedi circolare ministeriale n° 121E del 11/05/1998)
L’ ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l’ anno sostenuta e che naturalmente abbiano diritto alla detrazione.
SE L’IMMOBILE VIENE VENDUTO, DONATO O CADE IN SUCCESSIONE
La detraibilità dell’imposta per le persone fisiche segue la proprietà alienata, per cui l’acquirente può continuare a godere dell’ agevolazione per la parte restante non goduta dal venditore. Questo vale solo se chi acquista è persona fisica. (vedi circolare agenzia entrate n° 15E del 05/03/2003)
Dopo l’ approvazione del nuovo decreto sorge comunque un dubbio in quanto la nuova normativa parla solamente di “vendita”, senza tenere in considerazione eventuali trasferimenti a titolo gratuito quali donazioni e succesisoni.
Tuttavia secondo quanto espresso dalla circolare ministeriale n° 57E del 24 febraio 1998 si potrebbe ritenere che anche tali trasferimenti a titolo gratuito, quindi successioni e donazioni possano godere dell’ agevolazione.
CUMULABILITA’ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La legge del 13 dicembre 2010 n° 220 ha prorogato la detrazione irpef del 65% a favore dei contribuenti che effettuano lavori di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011. tale detrazione del 65% non è cumulabile con la detrazione del 36%. Per cui nel caso che gli interventi realizzati rientrino in entrambe le possibilità di detrazione il contribuente potrà usufruire solamente di uno dei due benefici.
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