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Categoria: Imu, imposta municipale unica – Chi paga l’ imposta

RADIOGRAFIA SULL’ IMU

Che cos’ è l’ imu

Vediamo innanzitutto cos’ è l’ imu. L’ imu ossia l’ imposta municipale unica sostituisce l’ ici. Il gettito dell’ imu quest’ anno (2014) finisce interamente nelle casse comunali.

Unica eccezione per i fabbricati censiti in categoria catastale D, il cui gettito dell’ imposta andrà allo stato. L’ imposta del 7,6 per mille andrà come detto allo stato. L’ eventuale maggiorazione max 3 punti potrà essere incamerata dai comuni.

Quindi per i fabbricati censiti in categoria catastale D il minimo da pagarsi sarà del 7,6 per mille. Lo stato incamera il tutto. I comuni sono liberi di innalzare l’ imposta di 3 punti.

La parte eccedente il 7,6 per mille verrà incamerata dai comuni.

L’ imposta municipale unica è dovuta per anni solari in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’ anno in cui si è protratto questo possesso. Il mese durante il quale il possesso si protrae per più di 15 giorni viene considerato er intero.

Cosa significa quanto detto nell’ ultimo paragrafo? Semplificando significa che se noi acquistiamo il nostro fabbricato o una sua quota il 10 febbraio 2013, pagheremo l’ imu per 11 mesi di possesso (compreso febbraio) relativamente al 2013.

Affinché un mese venga conteggiato per intero è necessario che il possesso sia almeno di 15 giorni all’ interno del mese stesso in cui diveniamo possessori.

Per capirci se acquistiamo il fabbricato il 10 febbraio quanti giorni ne usufruiremo nel mese di febbraio? Compreso il giorno di acquisto ne usufruiamo di 19 giorni, per cui più dei 15 giorni previsti per legge.

Ecco che quindi febbraio andrà conteggiato per intero.

CHI DEVE VERSARE L’ IMU E CHI NO

L’ imu va versata dai possessori di qualunque immobile ed in particolare da:

– proprietario

– l’ usufruttuario

– il titolare di diritto d’ uso

– il titolare del diritto di abitazione

– il titolare del diritto di enfiteusi

– il titolare del diritto di superficie

– il concessionario di aree demaniali

– utilizzatore di immobile in contratto di leasing

– coniuge assegnatario della casa coniugale

non va invece versata da:

– il nudo proprietario

– l’ inquilino dell’ immobile

– la società di leasing concedente

– l’ affittuario dell’ azienda

– il coniuge non assegnatario

SU QUALI BENI SI PAGA

L’ imu va versata dai possessori di immobili al comune. Solamente per i fabbricati censiti in categoria D l’ imposta viene incamerata dallo stato con aliquota minima del 7,6 per mille.

In questo caso il comune può incrementare l’ aliquota sino al 10,6 per mille e l’ eccedenza rispetto al 7,6 per mille sarà incamerata dal comune. In nessun caso per i fabbricati in categoria D si potrà scendere al disotto dell’ aliquota minima del 7,6 per mille.

In linea di massima tutti gli immobili sono tassati ai fini imu. Per poter effettuare il calcolo dell’ imu sarà necessario risalire alla rendita catastale per quanto riguarda i fabricati censiti al catasto urbano e al reddito dominicale per quanto riguarda i terreni.

Questi saranno i parametri di partenza per poter determinare il valore e di conseguenza applicare su questo l’ aliquota prevista dal comune.

Per le aree fabbricabili prive di rendita catastale si dovrà utilizzare il valore venale. Più semplicemente generalmente i comuni possiedono delle tabelle con i valori a mq delle aree fabbricabili a seconda della zona comunale in cui si trovano.

Per cui vi consiglio di chiedere tali valori direttamente presso il vostro comune (ufficio tributi). Il valore sarà dato molto semplicemente dal prodotto della superficie dell’ area edificabile per il valore a mq.

Per i fabbricati inagibili farei una distinzione tra fabbricati collabenti quindi fabbricati inagibili accatastati come tali in categoria F2 e privi di rendita catastale e fabbricati inagibili ma censiti al catasto urbano regolarmente.

I primi (categoria F2) non possiedono una rendita catastale e quindi per il calcolo del valore si può procedere considerando l’ area su cui tali fabbricati insistono. Per il calcolo si procede dunque come abbiamo visto poc’ anzi relativamente alle aree fabbricabili.

Per i fabbricati censiti regolarmente al catasto urbano, ma di fatto inagibili viene considerata come base imponibile il valore determinato dalla moltiplicazione della rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore. Il valore cosi determinato viene ridotto del 36% e moltiplicato per l’ aliquota comunale.

E’ necessario a tal fine una dichiarazione del tecnico comunale che accerti che il fabbricato sia realmente inagibile. Oppure il proprietario può fare un’ autocertificazione dove attesta l’ inagibilità del fabbricato.

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