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Categoria: Detrazione fiscale 65% – Il certificatore energetico

IL CERTIFICATORE ENERGETICO….CHI E’ COSTUI? IL RAPPORTO CON LA DETRAZIONE DEL 65%

Il certificatore energetico è una nuova figura professionale nata in questi ultimissimi anni. Di fatto, sia il certificato energetico che il certificatore energetico come già spiegato non esistono (ad eccezione della lombardia che ha legiferato in materia di certificazione energetica) in quanto alcune linee guida necessarie per la loro creazione ancora non sono state emanate dalle regioni.

Si presume che nel breve periodo le linee guida siano operative. Alcune regioni ed in primis la Lombardia, in attesa che il governo definisca il da farsi si muovono più o meno autonomamente per cercare per cercare di dar vita a regole concrete.

Tralasciamo comunque i casi sporadici e vediamo secondo la normativa cosa significa “certificazione energetica”.

In termini molto semplici la certificazione energetica o attestato di certificazione dovrebbe essere un documento redatto e firmato dal certificatore energetico che attesta e assevera per un determinato edificio una determinata classe energetica in base al consumo di energia necessaria per riscaldare l’ edificio.

Proprio come per tanti tipi di elettrodomestici anche gli edifici avranno l’ attribuzione della classe energetica.

L’ attribuzione della classe energetica non può essere data da chiunque, ma solamente da un professionista del settore energetico….per l’ appunto il certificatore che rilascerà in seguito l’ attestato energetico individuando nello stesso la classe di appartenenza dell’ edificio.

Ma perché è così importante l’ attestato energetico? E’ importante in quanto con l’ andare del tempo sarà richiesto sempre più di frequente per tutta una serie di cose. Serve per usufruire dell’ agevolazione d’ imposta del 65%; serve anche nelle compravendite e locazioni immobiliari ecc.

Proprio per quanto riguarda la detrazione del 65% il certificato energetico o attestato di qualificazione servirà per dimostrare che il nostro edificio rispetta determinate caratteristiche costruttive rivolte al risparmio energetico e che sono imposte dalla legge.

In assenza dell’ attestato di certificazione energetica (cioè fin quando non ci saranno le linee guida) si potrà redigere un altro documento che si chiamerà attestato di qualificazione.

Il certificato energetico o attestato di qualificazione energetica non è necessario nel caso che i lavori riguardino la sostituzione di infissi quali ad esempio finestre e nel caso di caldaia a condensazione con potenza inferiore a 100 kw.

In questi casi l’ attestato di qualificazione energetica viene sostituito da una certificazione dei produttori.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER GODERE DELL’ AGEVOLAZIONE DEL 65%

A differenza dell’ altra nota detrazione ossia quella del 36% non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. Stessa cosa dicasi per la ASL; nessuna comunicazione di inizio lavori salvo che questo adempimento sia comunque previsto dalle norme riguardanti la tutela e la sicurezza sul lavoro.

La documentazione va inviata all’ E.N.E.A. per via telematica quindi è necessario collegarsi al sito dell’ ente E.N.E.A. E’ possibile inviare la documentazione tramite raccomandata solamente quando la complessità dei lavori non trova adeguata descrizione negli schemi disponibili sul sito web

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ E.N.E.A (o via web o via posta a seconda dei casi) la seguente documentazione:

– copia dell’ attestato di certificazione o qualificazione energetica (allegato A del decreto)

– scheda informativa (allegato E o F del decreto) relativa agli interventi realizzati

Il sito web al quale collegarsi è il seguente: www.acs.enea.it

Per chi invece ha necessità di inviare la documentazione per via posta l’ indirizzo a cui spedire il tutto è il seguente:

ENEA
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese, 301
00123 – Santa Maria di Galeria (Roma)

indicare nella busta: Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica

COME FARE I PAGAMENTI

I pagamenti e quindi la loro modalità può variare a seconda che chi chiede l’ agevolazione abbia un reddito da impresa o meno. Nello specifico è previsto che:

– i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o postale;

– i titolari di reddito di impresa sono esonerati dalla precedente modalità di pagamento. La prova della spesa sostenuta potrà essere sostituita da altra documentazione (fatture, ricevute ecc.)

Nel caso di versamento tramite bonifico dovranno essere specificati i seguenti dati:

– causale del versamento
– codice fiscale del beneficiario della detrazione
– n° di partita iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico

Ritenuta sui bonifici

Dal 1° luglio 2010 al momento del bonifico effettuato dal contribuente che vuole avvalersi della detrazione del 65% le banche o le poste italiane spa detraggono una ritenuta d’ acconto del 4% (sino al 5 luglio tale ritenuta era del 10%). La base imponibile per la ritenuta del 4% è l’ importo del bonifico diminuito dell’ IVA al 20%. Con la circolare n° 40 del 28 luglio 2010 l’ agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni sull’ applicazione di tale ritenuta.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per poter beneficiare dell’ agevolazione fiscale del 65% sarà necessario conservare alcuni documenti che nel caso dovranno essere esibiti all’ amministrazione finanziari. I documenti da conservare dunque saranno i seguenti:

– certificato di attestazione energetica o qualificazione

– ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale di avvenuto invio della documentazione

– fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese. Ricordo che in fattura deve essere indicato separatamente il costo della manodopera. Per i contribuenti che non hanno redditi da impresa vanno conservati i bonifici dei pagamenti vari.

Nel caso che gli interventi siano stati realizzati su parti comuni di edifici vanno conservate anche le copie delle delibere di assemblea e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Naturalmente l’ amministrazione finanziaria potrà richiedere anche altra documentazione per verificare la corretta applicazione della detrazione d’ imposta. Un consiglio che mi sento di darvi è sempre quello di verificare anche su altri siti web oltre a questo.

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