AUMENTO DELLE IMPOSTE FISSE (IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE)
Di Pino Caddeo (geometra libero professionista si occupa di pratiche di successione ereditaria e volture catastali in tutta Italia) – Abilitato ENTRATEL come intermediario per la predisposizione e l’ invio della dichiarazione di successione. Per maggiori info sul servizio successioni vedi: servizio successioni eredi.
Ultimo aggiornamento: Domenica Ottobre 24, 2021 16:45
Con il decreto legge del 12 settembre 2013 n° 104 ci sono state delle modifiche per quanto riguarda l’ imposta catastale e ipotecaria, che generalmente ricorrono quando si presenta la dichiarazione di successione. L’ articolo in questione che prevede tali modifiche è il 26 e i commi sono il 2 e il 3. Il decreto legge in seguito è stato convertito dalla legge 8 novembre 2013 n° 128. Per quanto riguarda la dichiarazione di successione è stato previsto l’ aumento in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale. Per cui le variazioni ci saranno solamente quando andremmo a pagare i minimi d’ imposta.
QUANDO SI PAGANO I MINIMI D’ IMPOSTA?
Riguardo alla successione l’ imposta ipotecaria è il 2% e l’ imposta catastale invece è l’ 1%. Ci sono dei minimi da pagare però nel caso non si raggiunga una determinata cifra. Fino al 31 dicembre 2013 imposta ipotecaria e catastale erano rispettivamente del 2% e 1% con un minimo di 168 euro. Con la nuova legge dal primo gennaio 2014 l’ imposta minima sarà di 200 euro.
Quindi in sostanza le percentuali d’ imposta non variano ma a variare saranno solamente le imposte fisse, che appunto passeranno da 168 a 200 euro. Ma quand’ è che si vanno a pagare i minimi quando si presenta la dichiarazione di successione? Ci sono diversi casi:
– quando si chiede l’ agevolazione prima casa
– quando si presenta una successione modificativa o sostitutiva senza aumento di valore
– quando il valore ereditario è talmente basso da non raggiungere appunto i minimi d’ imposta
Per quanto riguarda l’ agevolazione prima casa in caso di successione sappiamo che la normativa attuale consente delle agevolazioni. L’ agevolazione consiste sostanzialmente nella possibilità di pagare le imposte (ipotecaria e catastale) in maniera fissa piuttosto che applicare le imposte nell’ ordine del 2% e 1%. Quindi fino al 31 dicembre 2013 quando presentavamo la dichiarazione di successione al cui interno ricadeva un fabbricato che per almeno uno degli eredi poteva essere considerato prima casa non si pagava secondo le percentuali del 2% e 1%, ma si pagavano tali imposte in maniera fissa e più precisamente 168 euro per ogni imposta. Ora con il nuovo decreto del 12 settembre 2013 n° 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n° 128 i 168 euro diventano 200. La differenza dunque è solo questa.
In sostanza dunque la nuova normativa prevede l’ aumento dei minimi d’ imposta facendoli passare dai 168 euro ai 200 euro. I minimi d’ imposta generalmente si pagano anche quando si presentano delle successioni sostitutive o modificative dove non vi siano aumenti di valore. Succede a volte infatti che sia necessario presentare delle dichiarazioni di successione correttive, ad esempio quando nella prima dichiarazione si è inserito qualche dato errato (dati anagrafici, estremi identificativi degli immobili ecc.) ad esempio. In questi casi dove il valore non subisce modifiche è necessario pagare i cosiddetti minimi d’ imposta. Anche in questi casi la cifra passerà dai 168 euro ai 200 euro.
Attenzione dunque a non fare sbagli perchè ora per presentare una semplice successione che serve per correggere questo genere di errori si andrà a pagare 200 euro d’ imposta ipotecaria, 200 euro d’ imposta catastale, 35 euro per tassa ipotecaria e 64 euro per imposta di bollo quindi siamo gia ad un minimo di 469 euro. A questa cifra poi dobbiamo aggiungere i tributi speciali che generalmente ammontano a qualche decina di euro. Se poi a seconda dell’ errore ci sia anche da ripresentare la voltura catastale sforiamo abbondantemente i 500 euro.
I minimi d’ imposta generalmente si pagano anche quando l’ asse ereditario è di esigue proporzioni. Supponiamo ad esempio che in dichiarazione di successione l’ attivo ereditario sia di 5.000 euro. se moltiplichiamo tale cifra per il 2% e 1% avremmo un’ imposta di euro 100 e euro 50. In questo caso lo stato ci dice che dobbiamo pagare sempre i minimi ossia questi famosi 200 euro per ogni imposta.
Non cambia poi molto a mio avviso se non nei casi sopra esposti. Nel caso di patrimoni consistenti dove si pagano le imposte secondo le percentuali, non cambia nulla, in quanto queste sono rimaste invariate (2% e 1%). La differenza si noterà solamente in tutti quei casi in cui si dovranno pagare i minimi d’ imposta, ossia quando si richiederà l’ agevolazione prima casa, quando si dovranno presentare delle successioni modificative o sostitutive dove non vi è aumento di valore rispetto alla prima dichiarazione, oppure nei casi di attivi ereditari molto esigui. In sostanza i casi che abbiamo visto sopra.
PER SUCCESSIONI APERTESI PRIMA DEL 2014
Premesso che per quanto riguarda l’ imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali i loro valori vanno sempre riferiti alla data di presentazione della dichiarazione di successione, per quanto riguarda l’ imposta ipotecaria e catastale il discorso potrebbe cambiare, soprattutto per quanto riguarda i minimi d’ imposta di cui abbiamo parlato più sopra. Dico potrebbe in quanto non vi è molta chiarezza a riguardo e mi è capitato di poter assistere a diverse interpretazioni da parte delle diverse agenzia delle entrate.
Alcune per farla breve dicono che i minimi d’ imposta vanno riferiti alla data di presentazione della dichiarazione di successione, mentre altre dicono che vanno riferite alla data di morte. Non è che cambi poi molto però se invece di pagare 200 euro ne paghiamo 168, o anche meno a seconda dei casi, credo sia meglio, soprattutto in questo periodo.
Tutte le agenzie delle entrate sono concordi a ritenere che le imposte in percentuale relativamente a imposta ipotecaria e catastale vadano riferite sempre alla data di morte, per cui ad esempio se dobbiamo presentare una dichiarazione di successione apertasi vent’ anni fa si è d’ accordo ad utilizzare le percentuali dell’ epoca e cioè 1,60% per l’ imposta ipotecaria e 0,40 per l’ imposta catastale. Interpretazioni diverse da parte delle agenzie delle entrate, invece si hanno qualora si debbano pagare solamente i minimi d’ imposta che come abbiamo visto sopra devono essere pagati ad esempio per la presentazione di una successione modificativa senza aumento di valore.
Allora qual’ è la giusta interpretazione? Una risoluzione dell’ agenzia delle entrate e più precisamente la n° 6 del 2006, sembra avvalorare la tesi he le imposte ipotecaria e catastale, compresi i minimi d’ imposta vadano riferiti alla data di morte. Vedi risoluzione n° 6 del 2006
La risoluzione n° 6 del 2006 dell’ agenzia ci dice in sostanza che i minimi d’ imposta vanno riferiti alla data di morte. Non sto qui a farvi tutto il riassunto della risoluzione che comunque per i più interessati a leggerla riporto più sotto.
Vedi risoluzione n° 6 del 2006
Ad ogni modo il pagare i minimi d’ imposta riferiti alla data di morte, come chiarisce la risoluzione n° 6 dell’ agenzia delle entrate, dipenderebbe dal fatto che proprio alla data di morte fosse in vigore o meno l’ imposta di successione. Se alla data di morte era in vigore l’ imposta di successione i minimi d’ imposta sono riferiti alla data di morte; Invece se alla data di morte l’ imposta di successione non era in vigore allora i minimi si pagano facendo riferimento alla data di presentazione.
Quindi in sostanza dobbiamo sapere anche in quale periodo l’ imposta di successione è stata abolita. L’ imposta di successione fu abolita dal governo Berlusconi nel 2001 e precisamente il 25/10/2001. Fu rimessa in vigore dal governo entrato successivamente a partire dal 03/10/2006. Pertanto per tutte quelle successioni che fanno riferimento a quell’ arco temporale e sempre che ricorrano i presupposti per il pagamento dei minimi d’ imposta (vedi agevolazione prima casa, presentazione di successioni modificative senza aumento di valore ecc.) questi ultimi si dovranno pagare tenendo conto della data di presentazione e non la data di morte.
Per farla breve andando a presentare una dichiarazione di successione apertasi (data di morte) tra il 25/10/2001 e il 03/10/2006 si pagheranno i minimi d’ imposta vigenti al periodo della presentazione. Per cui essendo che a partire dal primo gennaio 2014, come abbiamo visto i minimi d’ imposta equivalgono a euro 200, dovremmo pagare per ogni imposta tale cifra. Ricordo sempre che tutto questo ragionamento vale solo nel caso si debbano pagare i minimi altrimenti non cambia nulla e si applicheranno semplicemente le percentuali vigenti alla data di morte.
Giusto per promemoria vi ricordo che le imposte di cui abbiamo parlato in questa pagina sono da pagarsi solamente se nell’ attivo ereditario ricadono dei beni immobili (terreni o fabbricati). Mentre se vi dovesse capitare di dover presentare una dichiarazione di successione al cui interno ricadono solo delle liquidità tali imposte non vanno pagate.
L’ agenzia delle entrate con la circolare n° 2/E del 21 Febbraio 2014 espone i primi chiarimenti in merito ai nuovi aumenti dell’ imposta ipotecaria e catastale per quanto riguarda i minimi. L’ agenzia conferma che anche per quanto riguarda i minimi d’ imposta deve farsi riferimento alla data di morte e non alla data di presentazione. Per cui si ritiene che tutte le dichiarazioni di successione apertesi entro il 2013 debbano scontare i minimi d’ imposta nella misura di 168 euro per quanto riguarda l’ imposta catastale e 168 euro per l’ imposta ipotecaria.
Più sotto trovate la circolare aggiornata.
circolare n° 2/E del 21 Febbraio 2014 del’ agenzia delle entrate
AUMENTO DELL’ IMPOSTA DI BOLLO
Facciamo un piccolo escursus anche per quanto riguarda l’ imposta di bollo, visto che abbiamo fatto un accenno relativamente al suo aumento ad inizio pagina. L’ imposta di bollo si paga anch’ essa quando si presenta la dichiarazione di successione e al suo interno vi ricadono degli immobili (fabbricati o terreni). Anche questa imposta ha da poco subito un aumento. Sino al 26/06/2013 si pagavano 58,48 euro per ogni conservatoria interessata, mentre dopo tale data la cifra è stata arrotondata ai 64 euro.
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