Attivo ereditario e dichiarazione di successione
Da cosa è formato l' attivo ereditario. Vediamo cosa inserire nella dichiarazione di successione in merito al patrimonio del de cuius.
Articolo 29 - Contenuto della dichiarazione (Art. 37, comma 2, DPR 637/1972).
In vigore dal 29 marzo 1997Modificato da: Decreto-legge del 28/03/1997 n. 79 Articolo 11
1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a) le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b) le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
i) le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
m) il valore globale netto dell'asse ereditario;
n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;
n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire, per eccesso se e' superiore.
Articolo 12 - Beni non compresi nell'attivo ereditario (Art. 11 DPR 637/1972. Art. 1 DPR n.952/1977. Art.4 L. n. 512/1982).
In vigore dal 29 novembre 2006
Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;
c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con
provvedimento giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice.
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
1-bis. (Comma abrogato)
1-ter. (Comma abrogato)
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buonasera sono alle prese con una successione integrativa relativa ad una successione apertasi in data 05/09/1998 nella quale è stato omesso l’inserimento di un garage e di una unità immobiliare di tipo civile in quanto all’epoca non accatastate, cosa che ho provveduto a sistemare. Da ciò che ricordo il valore degli immobili deve necessariamente essere riferito all’epoca di apertura della successione quindi al 1998 e non riferiti a quelli attuali desunti dall’accatastamento fatto successivamente. Gli immobili all’epoca potevano essere inseriti in successione anche se non accatastati indicando un valore ricavato da una rendita catastale presunta o in base al valore venale qualora fossero in corso di costruzione. Tutto quanto sopra descritto è perchè all’agenzia delle entrate mi riferiscono che per le unità non dichiarate nel 1998 devo indicare il valore all’attualità quindi con le nuove rendite, ma così facendo l’attivo ereditario si innalza notevolmente sforando la franchigia dell’epoca di lire 250.000.000 inoltre verrebbe calcolato l’invim su l’intero importo della successione qualora venga sforata la franchigia e non sulla eccedenza. La domanda ? E’ corretta l’interpretazione dell’agenzia. grazie per l’eventuale risposta. distinti saluti