Categoria: Appalti pubblici in Sardegna – News 2011
NEWS APPALTI PUBBLICI 2011
06/05/2011 – Affidatari incarichi di progettazione: divieto di partecipazione a gare
Il divieto di partecipazione agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici in capo ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione, di cui all’art. 90, comma 8, del D. Leg.vo 163/2006, si applica in presenza di indizi seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo c
ollegato, abbia rivestito un ruolo determinante nell’indirizzo delle scelte dell’amministrazione o ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la concorrenza.
Secondo la Corte infatti ciò che determina la situazione di incompatibilità (e quindi il divieto di partecipazione) non è, in senso oggettivo, la conoscenza dell’elaborato sulla cui base occorre procedere, bensì, in senso soggettivo, l’avere redatto un documento che costituisce il presupposto per la valutazione delle offerte, che a quello devono conformarsi. Il che pone l’estensore (o coestensore, o collaboratore all’estensione), in una posizione soggettiva di vantaggio per l’applicazione al caso concreto delle linee guida in precedenza redatte.
Tale disposizione è sostanzialmente riproduttiva dell’art. 17, comma 10, della L. 109/1994, che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto espressivo di un principio generale volto alla tutela della genuinità della gara e della effettiva sussistenza di par condicio tra i partecipanti.
E ciò in considerazione del fatto che la concorrenza tra tutte le imprese del settore, è un principio ormai valorizzato al massimo grado della normativa comunitaria, alla stregua della quale la scelta del contraente incontra in ogni caso i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza, imponendosi così una scelta ispirata a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati.
Ma proprio in quanto espressiva del principio generale di tutela della par condicio dei concorrenti, e quindi in definitiva della tutela della concorrenza, la disposizione, oltre che applicabile al caso specifico da essa considerato, è volta ad impedire «posizioni di vantaggio dipendenti da forme di contiguità con la stazione appaltante» e, quindi, applicabile ai casi in cui tali posizioni siano configurabili.
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06/04/2011 – Possesso dei requisiti di partecipazione alle gare
I requisiti per la partecipazione a gare di appalto devono essere posseduti in ogni momento, e eventuali cause di esclusione sopravvenute devono essere comunicate alla P.A. dall’impresa interessata, anche se al momento della presentazione dell’offerta non sussistono.
Così si è espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza 08/03/2011, n. 1446, esaminando un caso nel quale si era in presenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione irrogato dall’Autorità di vigilanza per i contratti della pubblica amministrazione successivamente alla presentazione dell’offerta.
La Corte ha altresì chiarito che l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, pertanto, versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l’aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.
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04/04/2011 – Valutazioni tecniche delle commissioni di gara
In sede di valutazione comparativa delle offerte presentate nella gara d’appalto le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro applicazione. Questo il principio chiarito dal Consiglio di Stato, con la sentenza 08/03/2011, n. 1464.
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04/04/2011 – Certificato di qualità aziendale e attestazione di qualificazione
La certificazione di qualità aziendale è preordinata ad assicurare, in funzione della garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, l’idoneità dell’impresa ad effettuare la prestazione secondo il livello medesimo, così come accertata da un organismo esterno qualificato e secondo parametri rigorosi definiti a livello europeo, mediante l’attestazione che il prodotto ovvero il processo produttivo o il servizio è conforme ai requisiti fissati dalle specifiche norme tecniche del settore (garantendone altresì la validità nel tempo attraverso un’adeguata attività di sorveglianza).
L’attestazione di qualificazione, invece, come si ricava dalla disposizioni contenuta nel comma 3 dell’articolo 1 del D.P.R. 34/2000, «…costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici».
Ciò precisato, secondo il Consiglio di Stato, sentenza 24/03/2011 n. 1773, la diversità delle funzioni cui attendono rispettivamente, la attestazione di qualificazione (possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria) e la certificazione di qualità aziendale (garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale) esclude in radice che il possesso della prima possa assorbire la seconda, rendendo irrilevante la mancanza di quest’ultima.
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25/01/2011 – Annullamento aggiudicazione dopo la stipula del contratto di appalto
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11 del 4 gennaio 2011, ha confermando la precedente pronuncia dei TAR, ed ha ribadito come l’Amministrazione pubblica abbia, in presenza di adeguate esigenze di interesse pubblico, il potere di annullare l’aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto.
In tale situazione e in virtù della stretta consequenzialità tra l’aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l’annullamento giurisdizionale, ovvero, come nella specie, l’annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura amministrativa, comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti.
In particolare, l’accertata illegittimità della procedura di affidamento di un’opera o di un servizio da parte di una pubblica amministrazione determina, in generale, oltre l’annullamento degli atti di aggiudicazione ritenuti illegittimi anche l’inefficacia del contratto eventualmente già sottoscritto. Al riguardo viene richiamata la sentenza 30 luglio 2008 n. 9 resa dal Consiglio Stato in Adunanza plenaria, secondo cui l’annullamento dell’aggiudicazione determina un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell’Amministrazione, il cui contenuto non può prescindere dall’effetto caducatorio del contratto stipulato.
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