0785/387704 - 339/3600206 info@visurnet.com

Categoria: Appalti pubblici in Sardegna – News 2007

NEWS APPALTI PUBBLICI 2007

24/10/2007 – Moralità professionale nelle gare di appalto
Con la sentenza n. 5470 del 19 ottobre 2007, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità o meno di comprovare il possesso di requisiti di moralità professionale mediante la produzione in gara dell’attestato S.O.A., e sulla legittimità o meno dell’ammissione in gara di una società che abbia omesso di dichiarare una condanna riportata dall’amministratore unico 10 anni prima.

In particolare la Corte, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadisce che la certificazione S.O.A. non assolve ad ogni onere di attestazione del possesso dei requisiti richiesti all’appaltatore. Secondo i Giudici, l’art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che quanto attestato dalla S.O.A. è necessario e sufficiente a certificare la capacità economico-finanziaria, mentre per quanto concerne gli altri requisiti di cui all’art. 17 dello stesso decreto (tra i quali, lettera c), «inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato …» e, lettera m), «inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti …»), compete alla Stazione appaltante la verifica in concreto della sussistenza degli stessi, e ciò indipendentemente dall’attestazione S.O.A., che vale solo ai detti fini.

Inoltre a risalenza nel tempo dei fatti e della condanna non è idonea a precludere la valutazione della Stazione appaltante ed il correlato obbligo di dichiarazione da parte dell’impresa, attesa la ratio della verifica, intesa ad un giudizio di affidabilità in ordine alla moralità professionale del contraente.

vedi documento

02/10/2007 – Rideterminazione soglia di anomalia delle offerte
Con la sentenza n. 4840 del 17.9.2007 il Consiglio di Stato ha chiarito quale sia la corretta interpretazione dell’art. 48, comma 2, del D. Leg.vo 163/2006 (Codice degli appalti).

In particolare ci si è soffermati sulla illegittimità di un bando che prevedeva la riformulazione della media aritmetica, la determinazione della nuova soglia di anomalia e la conseguente eventuale nuova aggiudicazione in caso di esclusione dalla procedura di gara del primo classificato o del concorrente che segue in graduatoria oppure di entrambi i concorrenti.

Ha ritenuto anche la Corte con la sentenza in argomento che non può ammettersi, per di più in difetto di una norma espressa, che il comportamento del concorrente che segue in graduatoria possa incidere sulla sfera giuridica dell’aggiudicatario provvisorio.

vedi documento

15/09/2007 – Valutazione dell’anomalia delle offerte Esame dell’offerta nel complesso

Con la recente sentenza n. 4837 del 17.9.2007 il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti relativamente alle modalità con le quali va effettuata la valutazione di congruità o anomalia delle offerte, ribadendo la necessità che la Stazione appaltante fornisca una dimostrazione dettagliata e congrua dell’inattendibilità dell’offerta, e la conseguente illegittimità dell’esclusione di una offerta ritenuta anomala senza la necessaria valutazione dell’offerta complessiva.

A questo proposito la Corte ha fatto presente che il carattere di «discrezionalità tecnica» dell’operato dell’Amministrazione in sede di verifica dell’anomalia delle offerte impone, anche con riguardo alla par condicio dei concorrenti, comporta comunque che il relativo giudizio finale sia congruamente e dettagliatamente motivato, dando conto dell’esame di tutti gli elementi dell’offerta e delle ragioni di attendibilità o di inattendibilità dei singoli elementi nell’insieme (cfr. tra le tante, Cons.Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6217).

Inoltre il giudizio di verifica deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti in cui l’offerta di scompone, al fine di individuare l’incidenza delle singole voci sull’offerta complessiva. In altri termini, la scomposizione nelle singole voci deve essere ricondotta ad unità, al fine di valutare se l’anomalia delle stesse si traduca nella inattendibilità o nella mancanza di serietà dell’offerta nella sua globalità.

vedi documento

18/07/2007 – Esclusione da gara per documentazione incompleta

Con la sentenza n. 665 del 21.6.2007 il Il TAR Abruzzo, Pescara, interviene sulla questione della esclusione di concorrenti dalle gare di appalto chiarendo che non è legittima l’esclusione di una partecipante da una gara per documentazione incompleta, qualora la motivazione di tale esclusione sia individuata in una generica clausola contenuta nel bando.

Ne scaturisce, secondo il giudice, che la regolarizzazione della documentazione presentata in una gara può essere consentita ove i vizi siano «meramente formali o siano chiaramente imputabili ad errore materiale e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non siano richiesti a pena di esclusione; in caso contrario, infatti, l’esercizio del potere amministrativo si risolverebbe in una palese violazione della par condicio rispetto a quelle imprese concorrenti che abbiano invece puntualmente rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis di gara» (nella fattispecie, l’omissione che aveva determinato l’esclusione scaturiva dalla mancanza di una planimetria prescritta dal bando di gara e prevista ai fini della valutazione dell’offerta presentata).

vedi documento

20/03/2007 – Modalità di presentazione delle offerte nelle gare d’appalto
Con la recente sentenza n. 647 del 15.2.2007 il Consiglio di Stato ha chiarito che la normativa non stabilisce in modo tassativo quali sono i requisiti da richiedere ai partecipanti alle gare di appalto di servizi, lasciando tale determinazione alla ragionevole discrezionalità delle singole Amministrazioni e consentendo che la singola stazione appaltante prescriva requisiti diversi e più severi rispetto a quelli normativamente fissati, anche al fine di meglio tutelare l’interesse pubblico perseguito.

Riconosciuta, quindi, l’astratta possibilità per la stazione appaltante di individuare discrezionalmente determinati ed ulteriori requisiti – rispetto alle previsioni normative- in ragione della specificità del servizio da appaltare ed alle esigenze allo stesso sottese, la questione sulla quale il Consiglio di Stato si è pronunciato ha riguardato la legittimità della richiesta di un capitale sociale di un milione di euro in più rispetto al requisito minimo indicato all’epoca dalla Banca d’Italia per partecipare alla gara.

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto un tale incremento del capitale sociale senz’altro eccessivo in mancanza di una specifica e congruente giustificazione da parte dell’Amministrazione, trattandosi dell’affidamento di un servizio quinquennale di tesoreria comunale di modesto importo, essendo previsto un compenso annuo a base d’asta non superiore ad euro 50.000,00, con conseguente valore della gestione annua di circa 500.000,00 euro (aggirandosi il compenso all’incirca sul 10%) e della gestione complessiva di circa 2.500.000,00 euro.

vedi documento

Vuoi comunicarmi Qualcosa? Lasciami un tuo commento!

Se hai un dubbio, o hai comunque, qualcosa da chiedere, in merito a questo articolo, puoi postare un tuo commento. Sarà mia premura risponderti, entro il più breve tempo possibile! Grazie!