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Categoria: Appalti pubblici in Sardegna – News 2006

NEWS APPALTI 2006

07/12/2006 – Modalità di presentazione delle offerte nelle gare d’appalto
Il Consiglio di Stato (d’appalto (Sez. VI, sentenza 21 novembre 2006, n. 6797), in difformità da taluni precedenti in materia (v. TAR. Sicilia, Palermo, Sez. I, 9 giugno 1998, n. 1124) afferma l’importante principio secondo cui nel caso in cui il bando di una gara di appalto non preveda alcuna particolare modalità di trasmissione delle offerte, limitandosi a disporre che le stesse debbono «pervenire» entro un determinato termine ad un ufficio, tale previsione non può che intendersi nel senso che, entro il termine indicato, le offerte debbono essere nella materiale disponibilità dell’ufficio e che il rischio relativo alla tempestività dell’arrivo non può che ricadere sul mittente.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, ai fini della ricezione delle offerte in una gara di appalto da parte della stazione appaltante ed in particolare della determinazione del momento in cui si realizza la materiale disponibilità dell’offerta, nel caso di invio dell’offerta mediante servizio postale raccomandato, non può applicarsi quanto disposto dall’art. 36 del D.P.R. n. 655/1982 (secondo cui la corrispondenza indirizzata alle pubbliche amministrazioni deve intendersi pervenuta al momento in cui questa viene recapitata all’ufficio postale presso cui l’amministrazione stessa provvede al ritiro).

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31/10/2006 – Risarcimento danni per mancata aggiudicazione appalto
Con la sentenza n. 6059/2006 della VI sezione dell”11.10.2006 il Consiglio di Stato ribadisce i propri orientamenti relativamente al risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, come nel caso di illegittima esclusione una da gara di appalto: affinché possa ravvisarsi la responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione, e quindi l”ammissibilità della richiesta di risarcimento danni, deve sussistere il dolo o la colpa.

Nello specifico, la sentenza in esame stabilisce che nel caso di annullamento dell”aggiudicazione di un appalto già esaurito, il mancato guadagno va risarcito riconoscendo la spettanza dell”utile di impresa nella misura del 10% dell”importo offerto, a patto che l”impresa dimostri di non aver potuto utilizzare le maestranze e i mezzi lasciati disponibili per l”espletamento di altri incarichi;

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12/05/2006 – Offerte anomale – Necessità verifica in contraddittorio

Nell’ipotesi della presentazione di un’offerta anomala è necessaria la verifica in contraddittorio delle giustificazioni fornite dall’impresa. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 2023 dell’11 aprile 2006.

viene così accolto il ricorso presentato da un’impresa che si era vista escludere dalla licitazione privata per l’affidamento dell’appalto dei lavori relativi all’adeguamento di un tratto stradale; l’offerta presentata dalla società era, secondo la Commissione di gara, anomala e la proposta era stata scartata senza alcuna richiesta di chiarimenti.

Il Collegio ritiene non corretta la condotta assunta dalla Commissione di gara poiché la stessa – dopo l’apertura delle buste e prima di procedere all’esclusione della società dalla gara di appalto per anomalia dell’offerta presentata – avrebbe dovuto chiedere adeguate giustificazioni non ritenendo, in tal senso, sufficienti e rilevanti le sole motivazioni prodotte a corredo dell’offerta stessa.

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15/03/2006 – Regolarizzazione errori formali dell’offerta

L’errore formale, purché non riguardi elementi essenziali dell’offerta di gara, può essere in seguito. Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la decisione del 6 marzo 2006, n. 1068.

Il Collegio ha rilevato che il principio della “sanatoria” incontra solo tre limiti:

1) deve essere sempre garantita la par condicio tra i concorrenti a pena di esclusione dalla gara;

2) il principio non deve essere utilizzato per supplire alla carenza di documenti ritenuti essenziali per la partecipazione alla gara. Tale limite deve essere, tuttavia, temperato dall’osservazione secondo cui è possibile ricorrere all’integrazione nelle ipotesi in cui gli atti tempestivamente prodotti, e già in possesso della amministrazione, costituiscano ragionevole indizio (cd. principio di prova) del possesso del requisito di partecipazione, non espressamente o univocamente documentato;

3) possono essere sanati solo errori di tipo formale riguardanti elementi non essenziali dell’offerta; vale a dire che la regolarizzazione trova ingresso quando si tratta di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dalla ambiguità delle clausole del bando e della lettera di invito, o comunque presenti nella normativa applicabile alla fattispecie. In tal senso, la giurisprudenza più recente ritiene che ai sensi dell’art. 16 del D. Leg.vo. n. 157 del 1995.

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22/02/2006 – Danno erariale a carico del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è chiamato a responsabilità per danno erariale conseguente ad irregolarità rilevate nella progettazione e nella contabilizzazione dei lavori. È quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte dei Conti, sezione II, del 12 gennaio 2006, n. 18.

E’ stato stabilito che Ai sensi della normativa di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, (applicabile alla fattispecie in forza dei combinati disposti degli art. 294 T.U. n. 383/1934 e del D.P.R. n. 1063/1962), il direttore dei lavori è responsabile dell’accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali (art. 3); ha il compito di prendere qualsiasi iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché i lavori cui è preposto siano eseguiti a perfetta “regola d’arte” (art. 13). Inoltre, secondo la costante giurisprudenza, benchè il direttore dei lavori non sia obbligato alla presenza continua in cantiere è tenuto ad assicurare il controllo dell’esatto adempimento degli obblighi da parte dell’appaltatore, assumendo così la responsabilità della tolleranza di effettuazione di lavori difformi dal progetto e dal contratto di appalto.

A seguito di quanto esposto è evidente che il direttore dei lavori è responsabile della buona esecuzione dei lavori.

La Corte, pertanto, ritiene pertanto che qualora, sussista uno stretto nesso di causalità tra il mancato adempimento di tali competenze ed il danno erariale prodotto, egli va inevitabilmente ritenuto responsabile.

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14/02/2006 – Esclusione dalla gara d’ appalto per condanna penale
Non è legittima l’esclusione dalla gara d’appalto di un’impresa senza che venga dimostrata dalla stazione appaltane giusta motivazione che ha portato all’esclusione dell’affidamento a causa di un precedente penale. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, V sezione, con decisione n. 349 del 31 gennaio 2006.

Ritiene, pertanto, il Collegio che nella fattispecie è insufficiente l’accertamento in capo al soggetto interessato di una condanna penale, giacché il dettato normativo richiede una valutazione da parte dell’amministrazione, attraverso un apprezzamento discrezionale che deve essere giustamente motivato, dell’incidenza della condanna sul vincolo fiduciario da instaurare attraverso il contratto con l’Amministrazione stessa, senza che tale apprezzamento possa ritenersi compiuto per implicito attraverso la semplice enunciazione delle fattispecie di reato alle quali si riferisce la condanna.

la Corte conclude come nel caso di specie l’amministrazione appellante (alla quale era demandato il compito di apprezzare se eventuali condanne potessero implicare un vulnus alla moralità professionale del soggetto partecipante alla gara), oltre ad indicare la condanna subita dal legale rappresentante della società, avrebbe dovuto, esercitando il potere discrezionale conferitole dalla legge, espressamente valutare l’incidenza in concreto della condanna medesima sul piano dell’affidamento morale e professionale dell’impresa interessata (attraverso la disamina di alcuni rilevanti connotati concreti della fattispecie) e solo nell’ipotesi di un esito negativo di tale esame, procedere all’esclusione della società.

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02/02/2006 – Conseguenze annullamento per grandi opere
La IV sezione del Consiglio di Stato con la decisione numero 27 del 10 gennaio 2006 fa applicazione della norma, a volte contestata dalla dottrina, che prevede, per quanto concerne le cd “grandi opere” di cui alla Legge obiettivo n. 443/2001, l’annullamento di un affidamento di lavori avvenuto direttamente, e quindi senza l’obbligatoria procedura ad evidenza pubblica, non comporta la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai soggetti aggiudicatori.

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02/02/2006 – Non è valida la clausola territoriale negli appalti pubblici
Non è valida la clausola del bando di gara che da preferenza alle imprese aventi sede nel territorio della stazione appaltante. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, V sezione, con la decisione n. 28 dell’11 gennaio 2006.

Il Collegio fa presente come siffatta clausola si ponga in conflitto con i valori della parità di trattamento tra i concorrenti e della proporzionalità dell’azione amministrativa, non soltanto per la rilevanza ponderale nella fattispecie assegnata al requisito (in grado di assorbire, laddove riconosciuto nella misura massima consentita, ben il 40% dei punti totali assegnabili per il “curriculum aziendale”), ma, soprattutto, perché espressione di un uso distorto della discrezionalità amministrativa.

Sottolinea il Collegio come la sensibile preferenza accordata alle sole imprese localizzate su un determinato territorio a scapito di tutte le altre partecipanti non sia, peraltro, giustificata da alcun nesso di strumentalità necessaria rispetto al conseguimento dell’interesse pubblico primario alla selezione del concorrente provvisto della migliore capacità operativa.

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