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Categoria: Annunci immobiliari – Agevolazioni fiscali per acquisto prima casa

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

In questa pagina parleremo delle agevolazioni fiscali previste per chi acquista la sua prima casa. Argomento molto sentito è l’ acquisto della prima casa. In questa pagina vedremmo nello specifico quali sono le agevolazioni fiscali anche in base all’ ultima normativa in vigore ( decreto legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006). Distinguiamo innanzitutto due casi e cioé acquisto diretto dal privato e acquisto tramite impresa costruttrice.

QUANDO SI ACQUISTA PRIMA CASA DA SOGGETTO PRIVATO NON SOGGETTO A IVA

Quando si acquista una prima casa e chi vende è un soggetto privato e quindi non soggetto a iva, l’ agevolazione consiste fondamentalmente nel versare le imposte dovute in maniera ridotta. L’ imposta di registro sarà del 3% e non del 7% negli altri casi. L’ imposta ipotecaria e quella catastale si verseranno in maniera fissa nella misura di 168 euro per ognuna e non il 2% e 1% previste per gli altri acquisti.

Ricapitolando per l’ acquisto di prima casa da soggetto privato le imposte saranno le seguenti:

– imposta di registro 3%
– imposta ipotecaria 168 euro
– imposta .catastale 168 euro

QUANDO SI ACQUISTA PRIMA CASA DA IMPRESA

Quando si acquista la prima casa da un’ impresa le cose cambiano a seconda dei casi che si possono verificare. Di seguito li vediamo nello specifico. Bisognerà tener conto anche delle ultime novita legislative riguardanti la materia e nello specifico il decreto legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006).

A partire dal 4 luglio 2006, per la compravendita della “prima casa” in cui la parte venditrice e’ un’impresa, l’acquirente e’ chiamato a versare le seguenti imposte:

– Iva al 4%, piu’ le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 168 euro ciascuna), se la vendita e’ effettuata da impresa “costruttrice” (o da impresa che ha ristrutturato l’immobile) e la vendita si conclude entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;

– imposta di registro con aliquota del 3%, piu’ imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna), se la cessione e’ effettuata da impresa “non costruttrice” , oppure quando il venditore e’ un’ impresa costruttrice (o che ha ristrutturato l’immobile) e la vendita avviene dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori.

Naturalmente se non si hanno i requisiti per avere le agevolazioni per la prima casa, l’aliquota Iva passa al al 10% (20% se fabbricato di lusso), mentre l’ imposta di registro sale al 7% l’ imposta ipotecaria e catastale passano rispettivamente al 2% e 1%. A tal proposti puoi visitare anche la seguente pagina: acquisto della casa

Per usufruire dell’ agevolazione prima casa non è necessario che l’ immobile sia adibito ad abitazione principale. L’ immobile acquistato con i benefici “prima casa” può anche essere affittato. Vedi circolari n. 19/E del 1° marzo 2001 e n 1/E del 2 marzo 1994 dell’ agenzia delle entrate.

Le agevolazioni fiscali previste per l’ acquisto della prima casa sono previste anche per chi acquista la n uda proprietà, diritto d’ abitazione, uso e usufrutto.

SCHEMA DELLE IMPOSTE DA VERSARE A SECONDA DEI CASI

Abbiamo detto che le imposte da versare nel caso si acquisti una prima casa variano a seconda che si acquisti da privato o da impresa. Di seguito riporto i vari esempi e le relative imposte da pagare.

acquisto da privato

– imposta di registro 3%
– imposta ipotecaria euro 168
– imposta .catastale euro 168

Acquisto da “impresa costruttrice” (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori

– iva 4%
– imposta di registro fissa euro 168
– imposta ipotecaria fissa euro 168
– imposta .catastale fissa euro 168

Acquisto da impresa “non costruttrice” Acquisto da impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) oltre 4 anni dall’ultimazione dei lavori

– iva esente
– imposta di registro 3%
– imposta ipotecaria fissa euro 168
– imposta .catastale fissa euro 168

REQUISITI PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Per poter godere delle agevolazini per la prima casa è necessario che vi siano alcune condizioni sia per chi acquista e sia anche per l’ immobile oggetto di compravendita. Di seguito vediamo un pò quali devono essere queste condizioni.

condizioni dell’ immobile da acquistare

– Il primo requisito dal quale non si può prescindere per usufruire delle agevolazioni previste dall’ attuale normativa e’ che l’ immobile acquistato sia una casa d’ abitazione non di lusso. Per verificare se un immobile e’ considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969). Per maggiori informazioni su quali siano le case considerate di lusso puoi visitare la pagina appositamente dedicata: caratteristiche_abitazioni_di_lusso

condizioni previste per l’ acquirente

L’ acquirente che intende trarre vantaggio dalle agevolazioni prima casa dovrà possedere determinati requisiti. Uno è quello di avere la residenza nello stesso comune in cui è situata la casa per cui si richiedono le agevolazioni. Se al momento dell’ acquisto l’ acquirente non ha la residenza nel comune in cui ricade l’ immobile può predisporre apposita dichiarazione nella quale si impegna a trasferire la residenza in quel comune entro 18 mesi dalla stipula dell’ atto notarile.

A proposti della residenza ci sono alcune eccezioni che riguardano le persone che lavorano all’ interno delle forze armate e gli emigrati. Per coloro che lavorano all’ interno delle forze armate non è richiesto il requisito della residenza nel comune in cui ricade l’ immobile. Per gli emigrati all’ estero (iscritti all’ AIRE) deve trattarsi di prima casa sull’ intero territorio nazionale.

Ancora l’ acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprieta’, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare; non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta’, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprieta’, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

In presenza dei requisiti si citati l’ agevolazione prima casa spetta anche se l’ immobile viene acquistato da minore non emancipato o da persone incapaci (interdetti e inabilitati).

Prima ho detto che nel caso una persona non abbia amcora la residenza nel comune in cui ricade l’ immobile può fare apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasferire la propria residenza in quel comune entro 18 mesi dalla stipula dell’ atto. Preciso che tale dichiarazione va inserita nell’ atto notarile e che nel caso tale dichiarazione non venga inserita al momento dell’ atto si può riparare con specifico atto integrativo.

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