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Categoria: Detrazione fiscale 65% – Gli adempimenti necessari

Gli adempimenti necessari per la detrazione del 65%

I contribuenti che vogliono sfruttare la detrazione del 65% devono mettere in atto diversi adempimenti. E’ necessaria ad esempio l’ asseverazione di un tecnico abilitato, conseguire l’ attestato di prestazione energetica (APE) quando questo sia richiesto.

E’ necessaria anche la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Alcuni adempimento hanno delle scadenze precise. Di seguito vedremo nella pagina tutto ciò che occorre fare da parte del contribuente che vuole sfruttare la detrazione del 65%.

Alcuni interventi edilizi semplici richiedono delle procedure semplificate, mentre altre che generalmente riguardano lavori più complessi richiedono una maggiore attenzione e adempimenti maggiori. Generalmente serve l’ ausilio di un tecnico abilitato, che prepari tutta la documentazione da inviare e conservare a cura del contribuente.

A tal proposito vi ricordo che il mio studio si occupa di redigere anche questo genere di pratiche e se vorrete potrete contattarmi anche per semplici informazioni o per richiedere un preventivo.

Per poter usufruire della detrazione del 65% sono necessari da parte del contribuente alcuni adempimenti. Vediamoli di seguito:

A) ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO

Il tecnico abilitato deve asseverare che l’ intervento sia stato eseguito secondo i requisiti richiesti. Tale asseverazione può essere espressa anche in quella di conformità al progetto, che generalmente il direttore dei lavori presenta a lavori ultimati ai sensi dell’ art. 8 comma 2 del decreto legislativo n° 192 del 2005. L’ asseverazione è necessaria per interventi modesti quali sostituzione di finestre comprensive di infissi, o per le caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore ai 100 kw. L’ asseverazione del tecnico può essere sostituita da apposita certificazione fornita dal produttore dei beni.

Dal 11 ottobre 2009 a seguito del decreto ministeriale del 6 agosto 2009 l’ asseverazione del tecnico abilitato può essere contenuta anche nella relazione che attesta la rispondenza degli interventi alle prescrizioni del contenimento del consumo di energia prevista dall’ art. 28 comma 1 della legge 10/91.

Relativamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore ai 100 kw, non vanno più allegate all’ asseverazione le certificazioni dei singoli componenti come prevede il decreto ministeriale del 6 agosto 2009.

B) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA O DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA QUANDO RICHIESTO

L’ attestato di prestazione energetica deve essere redatto secondo le procedure e regolamenti delle regioni o provincie autonome, o regolamenti comunali antecedenti l’ 8 ottobre 2005 o in base a ciò che prevede l’ articolo 6 del decreto legislativo n° 192 del 2005.

In mancanza di normative specifiche o regolamenti l’ attestato di prestazione energetica ( APE ) può essere sostituito da un altro documento e più precisamente l’ attestato di qualificazione energetica, che va redatto secondo l’ allegato A del decreto ministeriale del 19 febbraio del 2007, che va asseverato da un tecnico abilitato. L’ indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale va calcolato conformemente all’ allegato I del decreto legislativo n° 192 del 2005 e successive modificazioni.

Per interventi che hanno auto il via dal 2008, sull’ involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari (esclusa però la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari), nonchè per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza del focolare o elettrica non superiore a 100 kw, per la determinazione dell’ indice di prestazione energetica si può applicare il metodo di cui all’ allegato G del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.

L’ attestato di prestazione energetica non è più necessario per le spese effettuate dal primo gennaio 2008, relativamente a interventi per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’ installazione dei pannelli solari.

Anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale non è più necessario l’ attestato di prestazione energetica, a partire dal 15 agosto 2009.

C) SCHEDA INFORMATIVA PER GLI INTERVENTI REALIZZATI

La scheda deve riportare i dati del soggetto che ha sostenuto la spesa dei lavori, i parametri che identificano i lavori eseguiti, il risparmio annuale di energia primaria previsto e le spese professionali sostenute.

La scheda informativa va redatta secondo lo schema dell’ allegato E del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, o in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e installazione di pannelli solari secondo l’ allegato F del medesimo decreto.

Se sullo stesso edificio fabbricato o unità immobiliare, sono stati eseguiti più interventi i documenti quali: asseverazione, attestato di prestazione energetica e scheda informativa possono avere carattere unitario.

Entro 90 giorni dalla data di fine lavori occorre trasmettere all’ ENEA attraverso il sito internet www.acs.enea.it i seguenti documenti:

– Attestato di prestazione energetica

– Scheda informativa (allegato E o F del decreto) contenente informazioni sui lavori realizzati.

A volte potrebbe capitare, a seguito di lavori molto complessi, che gli schemi forniti online sul sito dell’ ENEA non siano sufficienti. In questo caso è possible spedire la documentazione tramite raccomandata al seguente indirizzo:

ENEA DIPARTIMENTO ACS

VIA ANGUILLARESE, 301

00123 SANTA MARIA DI GALERIA (RM)

Nella raccomandata specificare il riferimento: “detrazioni fiscali – riqualificazione energetica – anno…..”

RETTIFICA DI EVENTUALI ERRORI

E’ possibile correggere eventuali errori nella documentazione trasmessa all’ ENEA. Il contribuente potrà inviare una nuova comunicazione che andrà a sostituire quella precedentemente inviata. La correzione va inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dal 13 luglio 2010 sul sito dell’ ENEA è attiva la procedura informatica per l’ invio della rettifica.

Ricordo inoltre che i termini dei 90 giorni per l’ invio della documentazione all’ ENEA decorrono dalla data di fine lavori (Risoluzione n° 244/E 2007 dell’ agenzia delle entrate). Per interventi minori dove non è prevista documentazione che attesti la data di fine lavori, tale data potrà essere comprovata da altra documetazione emessa da chi esegue i lavori, o dal tecnico che andrà a compilare la scheda informativa. Il contribuente invece non può autocertificare la data di fine dei lavori (Circolare n° 21/E del 23 aprile 2010 dell’ agenzia delle entrate).

COMUNICAZIONE ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE PER LAVORI CHE PROSEGUONO PER PIU’ PERIODI D’ IMPOSTA

Per gli importi di spesa avute, a partire dal 2009 e solamente nel caso che i lavori proseguano per più periodi d’ imposta, sarà necessario inviare apposita comunicazione all’ agenzia delle entrate. (Art. 29 comma 6 del decreto legge n° 185 del 2008, convertito nella legge n° 2 del 2009).

La comunicazione va inoltrata all’ agenzia delle entrate (provvedimento del 6 maggio 2009 dell’ agenzia delle entrate).

Va trasmessa esclusivamente per via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’ imposta nel quale i lavori sono iniziati.

Se ad esempio per un intervento iniziato nel 2009 il contribuente deve sostenere spese in diversi periodi d’ imposta, la comunicazione dovrà essere inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’ imposta precedente.

la comunicazione non va inviata dunque quando le lavorazioni sono iniziate e finite entro lo stesso periodo d’ imposta o quando non ci sono state spese nel periodo d’ imposta cui la comunicazione si riferisce.

Nel caso che la comunicazione quando dovuta non venga inviata sono previste delle sanzioni da un minimo di 258 euro a 2.065 euro (circolare n° 21/E del 23 aprile 2010 dell’ agenzia delle entrate).

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